Proposta
di delibera di generalità
Azioni
dell’amministrazione regionale per l’esclusione della coltivazione di mais geneticamente
modificato dal territorio regionale
Il Vice Presidente Bolzonello riferisce che
l’Area risorse agricole e forestali
della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse
agricole e forestali ha elaborato una proposta di misure di coesistenza fra
colture geneticamente modificate, convenzioni e biologiche, in attuazione della
legge regionale 5/2011 (Disposizioni relative all’impiego di organismi
geneticamente modificati (OGM) in agricoltura) e che tale documento, nei mesi
di gennaio e febbraio, è stato sottoposto alla valutazione, attraverso
consultazioni, degli enti e dei portatori di interesse.
Il Vice Presidente ricorda che tale documento
è stato redatto tenendo conto:
- sia dei parametri individuati nel documento
tecnico di buone prassi per la coesistenza redatto dall’Ufficio
europeo di coesistenza (ECoB);
- sia
delle misure di coesistenza già
approvate in altri Stati membri.
Il documento, come perfezionato a seguito
degli esiti delle consultazioni, si fonda essenzialmente su tre criteri:
1. vengono previsti degli adempimenti preventivi
rispetto la coltivazione di tutte specie OGM, sia quelle già autorizzate in
Italia (mais) sia quelle che in futuro si rendessero coltivabili: si tratta della
frequentazione di un corso di formazione e del pagamento di una tariffa per
sostenere i costi che l’amministrazione è chiamata a sostenere per l’esecuzione
dei controlli conseguenti alla semina;
2. vengono previste delle zone in cui non è
possibile coltivare alcuna specie OGM: tali zone coincidono sostanzialmente con
le aree naturalistiche tutelate a livello comunitario e regionale, comprensive
di una fascia di rispetto di 600
metri dai loro confini. A queste si aggiungono le aree
determinate applicando una distanza di 3 kilometri dai confini regionali e dagli
alveari denunciati all’azienda sanitaria;
3. vengono previste delle misure di isolamento
degli appezzamenti coltivati con mais OGM. Tali misure, fra loro alternative,
consistono:
-
nell’obbligo
di osservare una distanza di isolamento di 600 metri fra il campo
coltivato con mais OGM e i campi coltivati con mais convenzionale o biologico,
con l’onere, per l’interessato a coltivare OGM, di comunicare tale intenzione a
tutti i conduttori di terreni coltivati con seminativi che rientrano nel raggio
di 600 metri
dal confine del suo appezzamento;
-
nell’obbligo
di costituire una fascia di 300
metri di mais non OGM seminata nello stesso periodo ed
entro i confini interni dell’appezzamento coltivato con mais OGM, in modo che
il mais convenzionale intercetti il polline di quello OGM.
Qualora si volesse procedere con
l’approvazione delle sopra citate misure la Giunta regionale dovrebbe approvare il predetto
documento nella forma di regolamento regionale come richiede l’articolo 2 della
legge regionale 5/2011.
Tuttavia il Vice Presidente ricorda che il
quadro giuridico comunitario in materia di organismi geneticamente modificati e,
in particolare, la raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010
recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di
coesistenza, consente di escludere, quale misura di coesistenza, la
coltivazione di OGM da vaste aree («zone senza OGM»).
Tale esclusione può essere prevista, secondo
il punto 2.4 della Raccomandazione:
- a fronte di una serie di fattori che possono
influenzare il grado di commistione tra colture OGM e colture convenzionali e
biologiche, quali le condizioni climatiche, le caratteristiche topografiche, i
modelli produttivi e le strutture aziendali;
- qualora sia dimostrato
che, in tali zone, non è possibile raggiungere un livello sufficiente di
purezza con altri mezzi e che le misure restrittive siano proporzionali all'obiettivo
di tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo
metodi convenzionali o biologici.
Il Vice Presidente evidenzia che, in
occasione delle consultazioni, sono stati acquisiti dati, informazioni ed
elementi tecnici idonei a supportare l’esclusione della coltivazione di mais
geneticamente modificato dal territorio regionale.
Infatti è stato verificato che l’applicazione
al territorio regionale delle citate misure di coesistenza, riviste e integrate
a seguito degli esiti delle consultazioni, ma comunque in linea con le misure
già approvate dagli altri Stati europei, comporterebbe di fatto l’esclusione
della possibilità di coltivare OGM nella pressoché totalità del territorio
regionale.
Parallelamente risulta possibile dimostrare,
attraverso dati e simulazioni, che:
-
il grado
di commistione tra colture OGM e non OGM è fortemente influenzato nella nostra
Regione, nella fase dell’impollinazione, dalla fortissima frammentazione
esistente a livello di aziende e appezzamenti, nella fase della raccolta, dal
diffuso fenomeno del contoterzismo e, nella fase dell’essiccazione, dalla quasi
generalizzata mancanza di strutture che consentano la separazione delle filiere
OGM e non OGM;
-
il mais
attualmente prodotto in Regione è in misura rilevante destinato ad acquirenti,
presenti nei mercati nazionali e internazionali, che richiedono prodotti
totalmente privi di OGM (ossia con livelli di presenza di OGM anche inferiori
allo 0,1 %) e tali contratti risultano economicamente più remunerativi rispetto
ai contratti per la fornitura di mais senza questi requisiti;
-
l’introduzione
delle misure di coesistenza nel contesto attuale, caratterizzato
dall’impossibilità di mantenere distinte le filiere OGM e non OGM, potrebbe
pertanto compromettere l’accesso ai contratti per la fornitura di mais con
elevato livello di purezza da OGM, con conseguenti perdite di reddito per
l’intero comparto.
Per arrivare a rendere applicabile l’esclusione
della coltivazione di mais OGM in Regione, il Vice Presidente riferisce che,
vista la delicatezza della materia, si rende opportuna l’approvazione di una
modifica della legge regionale 5/2011 che introduca tale
esclusione con forza di legge anziché con atto formalmente amministrativo e
autonomamente impugnabile come quello regolamentare.
Tale
modifica legislativa, configurandosi come introduzione di una norma speciale:
-
da un lato, non farebbe venire meno
l’impianto generale della legge regionale e la possibilità di adottare future e
diverse misure di coesistenza con regolamento regionale per altre tipologie di
colture;
-
dall’altro, eviterebbe di dover applicare,
in particolare, la disposizione transitoria di cui all’articolo 11 bis della
legge regionale 5/2011. Tale norma prevede che, fino all’approvazione
definitiva del regolamento contenente le misure di coesistenza, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale
ordina al conduttore del fondo l'adozione dei possibili accorgimenti necessari
a evitare la presenza involontaria di OGM, secondo modalità tecniche stabilite
dall'ERSA. Il Vice Presidente ricorda che tale disposizione è già stata
applicata lo scorso anno e ha dato origine ad un contenzioso ancora in fase di
definizione.
Il Vice Presidente illustra nel dettaglio la
bozza di disegno di legge intitolato: “Modifiche alla legge regionale 8 aprile
2011, n. 5 (Disposizioni relative all’impiego di organismi geneticamente
modificati (OGM) in agricoltura)”.
Il
Vice Presidente ricorda inoltre che, come tutte le misure di coesistenza, la
previsione dell’esclusione della coltivazione di una determinata specie,
essendo regola tecnica, va comunicata, prima dell’approvazione definiva, alla
Commissione europea ai sensi e nei modi previsti dalla direttiva 98/34/CE e per
il tramite di un’apposita struttura del Ministero dello sviluppo economico con
cui l’Area risorse agricole e forestali
ha già preso contatto. Tale comunicazione deve avere per oggetto un progetto di
regole tecnica ossia una norma non approvata in via definitiva. La procedura di
comunicazione si conclude in non meno di tre mesi.
Il
Vice Presidente rappresenta l’opportunità di procedere con l’approvazione del
disegno di legge che prevede l’introduzione nella legge regionale 5/2011
dell’esclusione della coltivazione di mais OGM e di procedere immediatamente dopo
alla notifica alla Commissione europea, in modo che il Consiglio regionale
possa approvarlo una volta che ha già superato il delicato esame comunitario.
Il
Vice Presidente evidenzia che, nell’ambito della procedura di notifica, la Direzione centrale produrrà,
oltre al disegno di legge anche un documento tecnico teso, come anticipato, a
dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Raccomandazione per
l’esclusione. Tale documento, in questi giorni in fase finale di
predisposizione sarà strutturato secondo i seguenti argomenti:
- analisi del territorio, con
particolare riguardo a orografia, idrografia e clima;
- analisi del territorio dal
punto di vista produttivo, con particolare riguardo alla strutturazione e alla
dimensione delle aziende;
- analisi del territorio dal
punto di vista ambientale e dei vincoli ambientali;
- analisi delle filiere di
produzione, raccolta e stoccaggio del mais;
- analisi del quadro normativo
in materia di organismi geneticamente modificati;
- descrizione delle misure di
coesistenza predisposte alla luce delle consultazioni effettuate;
- analisi di impatto dell’applicazione
delle predette misure sul territorio regionale;
- considerazioni conclusive
sul rispetto dei presupposti che giustificano il ricorso all’esclusione dalla
coltivazione di una coltura OGM.
Il
Vice Presidente rappresenta, infine, che una volta avviata la procedura di
comunicazione del disegno di legge di cui sopra, verranno valutate le
condizioni giuridiche e di opportunità per la proposizione in Consiglio
regionale di una norma di moratoria alla coltivazione di mais OGM, per il
periodo di massimo 12 mesi, tenuto conto anche:
- degli
sviluppi che assumerà l’impugnazione avanti al TAR Lazio del decreto
interministeriale per il divieto di coltivazione del mais MON810 quale misura
di emergenza a fronte di paventati rischi per l’ambiente;
- della
conclusione della procedura di autorizzazione da parte della Commissione
europea di una nuova varietà di mais OGM (Pioneer 1507).