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domenica 10 novembre 2013

Lettera aperta al dott. Macrì, che ha provato a dare una informazione disinteressata sugli OGM

Gent. dott. Macrì,
il Suo sforzo è sicuramente apprezzabile, poichè sono 20 anni che si parla di OGM in Italia e ancora, purtroppo, non ne siamo venuti fuori.


Mi dispiace, però, farle notare che il Suo documento contiene una serie di inesattezze, che non contribuiscono certo ad impostare una discussione serena e tranquilla sull'argomento, come Lei vorrebbe.
Sul Creso lasciamo perdere, anche se, a mio parere, questa si chiama disinformazione. Nella Sua presunta obiettività, non può far credere ai comuni cittadini che sono decine di anni che mangiamo OGM......non è vero! Purtroppo il frumento duro Creso non rientra nella fattispecie prevista dalla vigente legislazione. Se poi Lei è in grado di cambiare le leggi, tutti quanti saremo d'accordo nel definire il Creso un OGM.

Nel Suo documento, ci sono poi una serie di inesattezze, guarda caso tutte favorevoli all’introduzione degli OGM o, quantomeno, idonee a formare un'opinione favorevole agli OGM da parte del lettore:

- non è vero che la pianta è indenne agli insetti fitofagi, gli insetti dopo poche generazioni maturano una resistenza genetica alla tossina Bt;


- non è vero che un unico trattamento diserbante elimina le erbe infestanti. Negli USA, a causa della massiccia utilizzazione dello stesso diserbante le erbe infestanti hanno maturato una resistenza genetica al diserbante. C’è poi il problema delle piante coltivate che diventano infestanti. C’è poi il problema del passaggio del transgene alle parentali selvatiche;


- le piante che resistono nel tempo alla conservazione non esistono. Avevano fatto il pomodoro, ma l’hanno ritirato dal mercato perchè aveva un sapore metallico, in pratica faceva schifo;

- le piante OGM che resistono ad ambienti avversi (caldo, freddo, sale, ecc.), purtroppo, ancora non esistono. Ma Lei pensa che se esistessero non sarebbero adottate e ci sarebbero opinioni contrarie?

- le piante con più vitamine, tipo Golden Rice o pomodoro arricchito di vit. A, non esistono. Tenga poi presente che il pomodoro arricchito di vit. A, prodotto italiano, ha un minor contenuto di licopene…..è la solita coperta stretta. Poi sappiamo benissimo che, soprattutto nel caso di vitamine liposolubili, è dannosa per la salute sia una carenza di vitamine, sia un eccesso delle stesse;

- le piante OGM che non contengono allergeni ancora non esistono;

- le piante OGM che producono farmaci sono farmaci e non alimenti, non possiamo metterle nello stesso capitolo. Ma Lei crede che i contrari agli OGM alimentari siano contrari all’insulina transgenica? 

- ben vengano microrganismi che producono farmaci, ma non sono alimenti.

Dott. Macrì, mi consenta, un documento mediocre, che non contiene proposte condivisibili. Per esempio avesse scritto che gli OGM per essere accettati devono, ripeto devono, avere il transgene nei cloroplasti, che devono avere promotori inducibili e che non devono avere marcatori antibiotici……forse avrebbe dato un contributo all’adozione degli OGM.
Macrì, mi scusi, ma devo essere molto franco…..un documento che non apporta nulla alla discussione in atto e che, probabilmente, è destinato a quel 20% di consumatori che sono favorevoli agli OGM.

venerdì 8 novembre 2013

COESISTENZA OGM/CONVENZIONALE: VALUTAZIONE DEI DANNI

Ogni imprenditore deve essere libero di coltivare per il mercato ciò che ritiene più conveniente e/o più opportuno!” E’ questa, con ogni probabilità, la considerazione sulla base della quale l’Unione Europea, e conseguentemente il nostro Paese, prevede l’emanazione di specifiche norme per la coesistenza tra coltivazioni convenzionali e coltivazioni transgeniche. Trattasi, ovviamente, ed in termini generali, di una considerazione accettabile, con una semplice differenza nel caso degli OGM, in quanto se “è vero che non si può impedire a chi vuol coltivare transgenico di farlo, è altrettanto vero che non si può obbligare a coltivarli coloro che non li vogliono coltivare”. Tale considerazione è dettata dal fatto che questi “nuovi organismi viventi” hanno transgeni inseriti nel nucleo, che si esprimo in ogni parte della pianta (polline, foglie, radici, ecc.) e, pertanto, originano “inquinamento genetico” (il polline di queste piante si diffonde autonomamente nell’ambiente e può fecondare piante convenzionali, che, nel caso in cui il prodotto per il mercato sia costituito dal seme, originano una produzione che in parte deve essere considerata transgenica). In termini generali l’inquinamento genetico può verificarsi e rimanere circoscritto alle piante coltivate (per esempio tra mais transgenico e mais coltivato), ma può diffondersi anche tra piante coltivate e altre piante parentali selvatiche infestanti (per esempio tra colza transgenica e senape selvatica). Nel primo caso, con i dovuti e costosi accorgimenti,  l’inquinamento genetico, con ogni probabilità, potrebbe anche essere “controllato” (adeguate distanze tra campi OGM e campi convenzionali, specifiche misure agronomiche, barriere fisiche, ecc.), mentre nel secondo caso l’inquinamento genetico sarebbe di tipo pervasivo, in quanto la “pianta infestante transgenica” si diffonderebbe autonomamente nell’ambiente (col vento, con gli animali, con l’acqua, ecc.), anche a distanza di chilometri, ed il suo polline in annate successive andrebbe a fecondare “piante parentali coltivate”, che darebbero così origine ad una produzione che, in parte, sarebbe transgenica.  
La problematica introdotta precedentemente non è di poco conto, poichè nel caso di coesistenza, e soprattutto nel caso in cui l’inquinamento genetico provocasse dei danni di tipo economico, verrebbe meno quella certezza “causa/effetto” in grado di risolvere contenziosi di tipo giudiziario, tra “inquinatori e inquinati”. In particolare, mentre nel caso di piante coltivate che non hanno parentali selvatiche sarebbe semplice individuare la fonte dell’inquinamento (con ogni probabilità il campo coltivato confinante con piante transgeniche), la stessa cosa non si può dire nel caso di piante coltivate che possono essere fecondate dal polline di parentali selvatiche. Chi ha causato l’inquinamento? Il confinante che coltiva OGM, oppure il polline presente nell’ambiente delle parentali selvatiche? Le sentenze dei Giudici potranno avvalersi di elementi di certezza, oppure no? E’ ovvio che nel secondo caso gli elementi di incertezza non porteranno ad individuare un “colpevole certo”, per cui nel dubbio.................. 
Da un punto di vista pratico la domanda è la seguente: “è possibile la coesistenza tra coltivazioni agricole convenzionali (comprese quelle biologiche) e coltivazioni transgeniche?” Allo stato attuale delle cose, in relazione alle caratteristiche del materiale transgenico disponibile, che, come si è detto in precedenza, presenta transgeni inseriti nel nucleo, che si esprimono in ogni parte della pianta (polline compreso), la risposta è negativa, in quanto queste piante originano inquinamento genetico. Ecco allora che, nel caso di coesistenza, il settore produttivo che non intende produrre piante transgeniche, soprattutto nel caso di accordi contrattuali con gli utilizzatori del prodotto ottenuto dalla coltivazione, dovrà mettere a punto adeguate strategie agronomiche di contenimento dell’inquinamento genetico (sementi certificate, macchine apposite per la raccolta e per il trasporto, specifici luoghi di stoccaggio del raccolto, ecc.), al fine di poter avere “certezze” in merito alle caratteristiche qualitative del prodotto finale che intende avviare sul mercato. E’ ovvio che queste “certezze” hanno un costo, per cui, come minimo, la coesistenza tra coltivazioni transgeniche e coltivazioni convenzionali, comporterà sicuramente una lievitazione dei costi di produzione agricoli (non è ancora chiaro chi dovrà sostenere questi maggiori costi, ma si spera coloro che vogliono produrre transgenico), che potrebbe abbassare, se non addirittura annullare, i benefici economici ottenibili dalla coltivazione di materiale transgenico. E’ un primo effetto economico di una certa rilevanza, in quanto trattasi di un costo annuale, che dovrà essere sostenuto all’infinito o, quantomeno, sino al momento in cui la nostra società deciderà che l’etichettatura degli alimenti OGM non è più necessaria e verrà creata un’unica filiera di distribuzione per alimenti convenzionali e OGM.  Solo allora non saranno più necessarie norme che regolano la coesistenza, per cui le piante transgeniche si diffonderanno normalmente, così come ogni nuova pianta oggigiorno ottenuta attraverso metodiche di miglioramento genetico convenzionale. E’ ovvio che se verrà meno la separazione di filiera e l’etichettatura, le uniche piante che saranno coltivate saranno quelle transgeniche, in quanto accreditate di un minor costo di produzione.
Con la coesistenza, occorrerà poi considerare anche gli eventuali effetti di mercato (abbassamento dei prezzi, difficoltà di collocamento della merce, ecc.), poiché è vero che si avranno maggiori costi di produzione a livello agricolo, ma l’effetto più pericoloso potrà essere quello di vedersi rifiutare il prodotto da parte del consumatore interno o da parte dell’importatore estero, che ancora esige un alimento completamente esente da Organismi Transgenici (OT). Da questo punto di vista, nel caso in cui il nostro Paese riuscisse a realizzare filiere “OGM free”, vi potrebbero essere anche opportunità di mercato, indirizzate a soddisfare una domanda di “alimenti OGM free”, che per molti anni si manterrà ad un elevato livello.
Soprattutto per un Paese come il nostro, che produce prodotti trasformati di eccellenza (formaggi, insaccati, vini, ecc.), di alto valore aggiunto, i rischi di mercato sono sicuramente più importanti dei rischi produttivi agricoli, in quanto la qualità della materia prima di base potrebbe rappresentare un limite alla produzione di trasformati di eccellenza o, quantomeno, ritenuti tali dal consumatore. In particolare, è ovvio che se viene utilizzata materia prima transgenica, anche il prodotto trasformato sarà transgenico (di fatto, perché verificabile da una semplice analisi PCR, oppure “derivante” da OGM, nel caso in cui venga attuata la tracciabilità di filiera). E’ altrettanto ovvio che, se la legislazione lo prevede, questo prodotto dovrà essere etichettato come “contenente OGM” o “derivante da OGM”. Ecco che in questa situazione, al di là del fatto che gli OGM possano determinare anche effetti sui costi agricoli, gli scenari economici si faranno molto più complessi, in quanto si dovranno ipotizzare riduzioni di prezzo della materia prima e dei prodotti trasformati che non rispondono più alle esigenze dei consumatori, consumatori che non sono più disposti a pagare prezzi elevati per acquistare un prodotto che eccellente, secondo il loro metro di misura, non è più.
         E’ senz’altro vero che gli agricoltori di materia prima convenzionale subiranno maggiori costi, ma è altrettanto vero che anche i trasformatori di produzioni di eccellenza, che garantiscono un prodotto “OGM free”, subiranno maggiori costi (di approvvigionamento, di segregazione, di analisi, ecc.) e minori redditi (maggiori costi e non altrettanto maggiori prezzi, in quanto il prezzo di vendita sul mercato non potrà andare oltre certi livelli rispetto all’analogo  prodotto transgenico). Con ogni probabilità, gli unici che guadagneranno da questa situazione saranno i produttori di beni alimentari di scarsa qualità, che vedranno aumentare le difficoltà produttive di coloro che offrono prodotti di eccellenza (difficoltà nel reperimento della materia prima, maggiori costi di approvvigionamento, maggiori costi di analisi, minori prezzi di vendita rispetto agli incrementi di costo, ecc.) e vedranno divenire maggiormente competitivi i loro prodotti (in termini relativi se il prezzo dei prodotti di eccellenza aumenterà, il prezzo degli altri prodotti succedanei di minore qualità, pur rimanendo costante, è come se  diminuisse).
Trattasi, purtroppo, di uno scenario che si è già verificato. Ci si riferisce in modo particolare al settore dell’agricoltura biologica, nel quale gli agricoltori che hanno voluto garantire un alimento “libero da OGM” sono stati costretti a modificare le tecniche di produzione e a sostituire gli alimenti destinati al bestiame. L’esempio, a tutti noto, è quello della soia. A causa dell’inquinamento genetico determinato dalla “soia transgenica RR” molti agricoltori biologici nazionali hanno deciso, o sono stati costretti, di sostituire nell’alimentazione del bestiame la soia con il pisello proteico, che, come è risaputo, è caratterizzato da un prezzo di mercato superiore. Tale sostituzione ha sicuramente danneggiato gli agricoltori biologici, in quanto a fronte dei maggiori costi essi non hanno realizzato maggiori prezzi di vendita sul mercato (nel caso in cui essi abbiano realizzato maggiori prezzi, occorrerà considerare che il loro prodotto è divenuto meno competitivo rispetto a quelli convenzionali, per cui, con ogni probabilità, si è avuta una riduzione della domanda).

Come si è potuto notare dalle precedenti considerazioni, la coesistenza tra coltivazioni convenzionali e coltivazioni transgeniche aumenterà notevolmente le problematiche produttive e di mercato ed originerà sicuramente una grande mole di  contenzioso nella nostra società (aumenterà sicuramente il lavoro per gli avvocati). In particolare, non vi è alcun dubbio sul fatto che vi saranno dei danneggiati e dei danneggiatori. I danneggiati sono certi, in quanto hanno seminato materiale “non OGM” (certificato?) ed hanno ottenuto un raccolto che ad una analisi PCR risulta transgenico (saranno costretti  a vendere il prodotto ad un prezzo inferiore e/o dovranno risarcire i danni nel caso di rapporto contrattuale con utilizzatori terzi). La stessa cosa non si può dire per i danneggiatori, in quanto l’inquinamento genetico è pervasivo e non ha fonte certa (chi ha determinato il danno? La semente inquinata? l’agricoltore confinante che coltiva OGM? il polline portato dal vento da chilometri di distanza? le piante parentali selvatiche che col tempo sono divenute OGM? od altro ancora), per cui nel caso di contenzioso difficilmente un Giudice potrà esprimere un parere fondato su elementi di certezza. Permane comunque il fatto che un danno è stato provocato e che qualcuno sarà costretto a subirlo.
In termini generali, per danno deve intendersi qualsiasi effetto nocivo prodotto da individui terzi nei confronti di altre persone (siano esse persone fisiche o giuridiche) o di altre entità economiche (beni materiali, ma anche beni immateriali). Così, per esempio, se il danno riguarda la distruzione parziale o totale di un bene fisico, oggigiorno la casistica potrebbe essere veramente complessa e interessare un’enorme quantità di beni (danno emergente). Nel caso in oggetto il danno è causato dalla coesistenza tra agricoltura convenzionale, transgenica e biologica, che determina un raccolto che non ha le caratteristiche di quello che ci si aspettava di ottenere. In particolare, in termini pratici e secondo quanto rilevato dai bollettini delle principali Borse Merci, tale raccolto è caratterizzato da un prezzo di mercato inferiore a quello che ci si aspettava di ottenere.
Ci si trova in presenza di un danno anche quando si ha una diminuzione del reddito normalmente prodotto dal bene danneggiato (lucro cessante). Così, per esempio, a causa di un danno da inquinamento genetico, un campo coltivato a mais subisce una perdita di produttività per un certo numero di anni (a quanto ammonta il danno annuale subito?) Oppure, ancora, per l’ingrasso degli animali gli agricoltori biologici hanno dovuto sostituire le proteine della soia con quelle del pisello proteico, più costoso. Oppure, ancora, gli agricoltori biologici non sono più in grado di garantire una produzione esente da OGM, per cui sono costretti ad abbandonare l’agricoltura biologica, con tutti i danni conseguenti (danni di avviamento per il periodo di certificazione, danno per abbandono dei clienti che con tanta fatica si erano fatti, danno per lucro cessante a causa del fatto che non possono più attuare l’agricoltura biologica). A quanto ammontano i maggiori costi (di mancato ammortamento dei macchinari, di riconversione agricola, ecc.) e i minori redditi?

A questo punto, in un’ottica di globalizzazione dei mercati,  si inseriscono considerazioni di opportunità per il nostro Paese, in merito alla coesistenza produttiva e all’utilizzazione o meno di materiale di propagazione brevettato proveniente dall’estero, che origina alimenti che per il momento non sono graditi al consumatore e che possono determinare una diminuzione della competitività delle nostre produzioni. Un consumatore che oggigiorno sarebbe meglio chiamare “acquistatore”, in quanto controlla e verifica accuratamente il prodotto prima di acquistarlo e che oggigiorno tende a scartare prodotti che contengono OGM.
Per quale motivo il nostro Paese dovrebbe aprire al transgenico se il consumatore non lo vuole? Non risponde ad alcuna logica economica la strategia di voler immettere sul mercato  un bene che l’80% degli acquirenti ha detto di non voler acquistare. Perché la nostra agricoltura dovrebbe abbandonare una strategia sicura, basata sulla qualità, sulla tracciabilità e sulla sicurezza alimentare, per far posto ad una produzione omologante, sempre meno richiesta dal mercato? Potrà competere il nostro Paese sul mercato globale sulla base dei bassi costi di produzione e dei bassi prezzi di vendita o, più realisticamente, potrà competere sulla base di produzioni di eccellenza ad alto valore aggiunto? Perché mai, in un’ottica di sviluppo sostenibile, dovremmo adattarci a coltivare prodotti “non ancora sicuri” per la salute umana e per l’ambiente, ben sapendo che questa strada è senza via di uscita a causa dell’inquinamento genetico?
         Sono interrogativi importanti, che, anche al di là di fattori economici,  meritano una risposta prima che sia intrapresa la via della coesistenza per il benessere del nostro Paese. In particolare, la contemporanea presenza di forme di agricoltura transgenica (con piante che hanno transgeni costitutivi) con forme di agricoltura convenzionali determina l’impossibilità da parte dell’agricoltore, anche nel caso in cui sostenga maggiori costi, di poter garantire una effettiva produzione “OGM free”, così come richiesto dal consumatore. In questa situazione alcune considerazioni sono necessarie relativamente alla possibilità che l’agricoltore metta in atto strategie di contenimento dell’inquinamento genetico:
-         all’agricoltore che non vuole coltivare transgenico conviene evitare l’inquinamento genetico? Con ogni probabilità gli converrà solo nel caso in cui sul mercato siano presenti tre prezzi del medesimo prodotto (prodotto OGM, prodotto con soglia di tolleranza inferiore allo 0,9%, prodotto “OGM free”). E’ ovvio che gli converrà evitare l’inquinamento genetico, e adotterà tecniche che comportano maggiori costi di produzione, solo nel caso in cui il prezzo di mercato del prodotto che otterrà (tutto da verificare, in quanto con l’inquinamento genetico non esiste la certezza di ottenere una produzione di un certo tipo) sarà in grado di remunerare questi maggiori costi. Nell’incertezza produttiva, con ogni probabilità, egli sceglierà di coltivare prodotto transgenico, in quanto è l’unico in grado di consentirgli di poter impostare una tecnica produttiva certa, con previsioni certe su ricavi e costi. Pertanto, in presenza di incertezza produttiva, si verrebbe a determinare una situazione simile a quella che ha visto l’esplosione delle superfici coltivate con piante transgeniche negli U.S.A., in Canada ed in altri Paesi dove queste produzioni sono considerate “Sostanzialmente Equivalenti” a quelle convenzionali. La presenza di un unico prezzo di mercato per prodotto OGM e per prodotto “OGM free” ha determinato una esplosione delle superfici coltivate con prodotto OGM, in quanto è quello caratterizzato dal minor costo di produzione;
-         l’agricoltore è sicuro che anche adottando determinate pratiche colturali potrà ottenere un prodotto realmente al di sotto della soglia di tolleranza? Purtroppo la risposta è negativa, in quanto sono talmente tante le possibilità di inquinamento genetico della produzione agricola, che difficilmente si potrà avere la certezza del risultato. Potrà accadere che nonostante gli sforzi operati dall’agricoltore il prodotto presenti soglie di OGM superiori allo 0,9%. Ecco allora che anche in questo caso difficilmente il nostro produttore adotterà pratiche colturali più costose nell’incertezza di concretizzare con un maggior prezzo il risultato della coltivazione. Ancora una volta sceglierà di produrre transgenico;
-         chi pagherà i maggiori costi? Nel caso delle produzioni “OGM free” il mercato offre spunti di riferimento, in quanto attualmente queste produzioni sono caratterizzate da prezzi superiori al prodotto convenzionale dell’ordine del 10% circa. E’ ovvio che queste maggiorazioni di prezzo ricadranno sul consumatore, il quale si troverà costretto a pagare di più il precedente prodotto convenzionale, per il sol fatto che qualcuno ha voluto introdurre un alimento del quale ancora non sono note le reali capacità  produttive, nutrizionali e ambientali.


In conclusione, la coesistenza tra produzioni transgeniche e convenzionali determinerà un ampliamento delle problematiche produttive e decisionali per l’agricoltore. E’ ovvio che in una situazione di incertezza in cui non sarà possibile determinare a priori la qualità del prodotto finale ottenuto (“OGM free”, “OGM” o “OGM free all’interno di una soglia di tolleranza dello 0,9%”), il produttore agricolo sarà portato a sostituire le produzioni convenzionali con quelle transgeniche, in quanto saranno le uniche che offriranno certezza nei costi di produzione e nei prezzi di vendita (in pratica egli sarà portato a non rischiare di coltivare con i costi del convenzionale, per dover poi vendere ai prezzi del transgenico). Ancora una volta “la moneta cattiva scaccerà quella buona”.

Il Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando e la libertà per ogni stato membro di non coltivare OGM

Il Ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, ha commentato la richiesta inviata dalla Commissione di Bruxelles al Consiglio Europeo dei Ministri di avviare un nuovo dibattito sulla cosiddetta "proposta sulla coltivazione", sulla quale il Parlamento Europeo ha già espresso il proprio parere. La proposta consentirebbe agli Stati membri di limitare o di vietare la coltivazione di Ogm sul proprio territorio per motivi diversi dalla tutela contro i rischi per la salute e l'ambiente, come per esempio le specificità delle singole nazioni. Il Ministro ha affermato che "La proposta della Commissione europea di lasciare ai Paesi membri più autonomia sugli Ogm rafforza la posizione dell'Italia, contraria all'uso di prodotti transgenici nella sua agricoltura. Viene coronato un impegno che il ministero porta davanti da anni".
"L'Italia ha un'agricoltura fatta di qualità, di colture biologiche, di prodotti apprezzati nel mondo. Gli Ogm, invece, sono produzioni massive, commodity per l'agroindustria multinazionale, e non sono convenienti per la crescita della green economy, che aiuta le imprese italiane a intercettare la ripresa. Per questo motivo - ricorda Orlando - nelle scorse settimane ho scritto al ministro delle Politiche agricole, Nunzia De Girolamo, per ricordarle il divieto italiano alla coltivazione del granturco geneticamente modificato e le sanzioni. Ma soprattutto è urgente che si muovano le Regioni - conclude il ministro - varando quelle 'regole di coesistenza' che difendano le produzioni tipiche nazionali, uno dei valori dell'Italia nel mondo, dai nuovi prodotti transgenici".
Al Ministro Orlando, persona seria ed onesta, è però necessario ricordare che la “libertà agli Stati membri di vietare la coltivazione degli OGM sul loro territorio è subordinata alla realizzazione di altre manovre, come per esempio l’etichettatura dei “derivati da OGM” (carne, latte, uova, ecc.), poiché, se così non fosse, la norma potrebbe risultare un “cavallo di Troia” per l’introduzione degli OGM nel nostro Paese.


Al Ministro Orlando occorre poi ricordare che anche la norma sulla coesistenza, se non attuata in modo serio e consapevole, può trasformarsi in un mezzo per agevolare l’ingresso degli OGM nel nostro Paese.



giovedì 7 novembre 2013

Documento predisposto in occasione dell’audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato alla Camera dei Deputati, del 6 novembre 2013


CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Documento predisposto in occasione dell’audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, alla Camera dei Deputati, del 6 novembre 2013, ore 15.00, sulle attività svolte dal Corpo forestale dello Stato in materia di organismi geneticamente modificati (Ogm)

Gli organismi geneticamente modificati (Ogm), come è noto, sono esseri viventi che possiedono un patrimonio genetico alterato artificialmente tramite l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica di elementi genici.
L’agricoltura è uno dei settori ad alto “rischio-OGM”, in particolare per quanto attiene ai pericoli generati dall’induzione di resistenze o tolleranze in organismi nocivi, dalla selezione di organismi infestanti o “superinfestanti”, dall’alterazione del valore nutrizionale e infine dalla riduzione di varietà coltivate e perdita di biodiversità.
Non trascurabili sono anche i rischi derivanti dall’interazione con altri organismi, che potrebbero originare un pericoloso trasferimento orizzontale dei geni, l’inquinamento della base genetica attraverso la dispersione di semi o polline, il trasferimento di geni a microrganismi ed infine la generazione di nuovi virus per ricombinazione genetica.
La normativa italiana vigente non consente la coltivazione di alcun organismo geneticamente modificato sul territorio nazionale, se non attraverso una preventiva autorizzazione ai fini dell’iscrizione nel “Registro nazionale delle varietà vegetali geneticamente modificate” e un’attenta separazione delle filiere a garanzia del principio di coesistenza tra colture biologiche, convenzionali e transgeniche. In Italia sono le Regioni che hanno la competenza di adottare le misure di coesistenza tra i diversi tipi di colture e, come noto, tale possibilità non è stata ancora utilizzata da alcuna Regione.
In particolare il D.Lgs n. 212/2001 stabilisce che la messa in coltura di Ogm debba essere soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro della Salute, sia allo scopo di “evitare il contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali”, sia di “non arrecare eventuale danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agroecologiche, ambientali e pedoclimatiche”.
In data 6 dicembre 2012, tuttavia, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato che la coltivazione di Ogm non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà siano autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e le medesime varietà siano state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, emendata con il regolamento sopra citato.
Tra le varietà di Ogm iscritte nel catalogo comune europeo è presente la varietà di mais Mon810, capace di produrre una proteina-tossina letale (Cry1Ab) per gli eventuali lepidotteri parassiti e, in particolare, per uno dei principali fitofagi della specie, la piralide, Ostrinia nubilalis, una farfalla molto diffusa nell’Italia centro settentrionale.
Nel giugno 2013 un imprenditore agricolo ha reiterato la semina di mais, effettuata la prima volta due anni or sono, privo di tracciabilità ma dichiarato geneticamente modificato, in due appezzamenti localizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia, rispettivamente nel Comune di Mereto di Tomba (UD) e di Vivaro (PO).
Il Corpo forestale dello Stato, in ragione della sua missione istituzionale di Forza di polizia specializzata nella tutela delle risorse agro alimentari e ambientali del Paese, di propria iniziativa in agro di Pordenone e su delega della Procura della Repubblica di Udine ha svolto nei mesi scorsi dei campionamenti nei campi presuntivamente seminati a Ogm e di quelli a essi limitrofi, sia per accertare la varietà di mais geneticamente modificato coltivata, sia al fine di verificare una possibile contaminazione ambientale.
Circa la specificità dell’azione tossica degli Ogm, infatti, sussistono numerosi dubbi a livello comunitario e nazionale. Il Consiglio dell’Unione europea, ha espresso la necessità di rafforzare le procedure di valutazione del rischio ambientale degli Ogm, con particolare riferimento alla possibilità di un impatto sugli insetti non bersaglio; parallelamente, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha raccomandato il rafforzamento delle misure di gestione e sorveglianza, per evitare l’eventuale acquisizione di resistenza da parte dei parassiti e ridurre la mortalità di popolazioni di lepidotteri sensibili.
Il rischio di un impatto sulle popolazioni di lepidotteri non target è stato ulteriormente evidenziato in un parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) risalente allo scorso 30 aprile; nel medesimo studio, inoltre, non si esclude la possibilità di un impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine prodotte dal mais Mon810.
Il dossier predisposto dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) in data 2 aprile 2013, poi, sottolinea “l’impatto sugli imenotteri parassitoidi specialisti di O. nubilalis” e ribadisce ulteriormente il rischio di “modifica delle popolazioni di lepidottero non bersaglio”. Infine, paventa anche la possibilità di una predisposizione allo “sviluppo di parassiti secondari, potenzialmente dannosi per altre colture”, come verificatosi già in Argentina e sta avvenendo in Spagna, su colture di mais OGM.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il 12 luglio 2013 è stato sottoscritto, come è noto, un Decreto interministeriale a firma congiunta del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro della Salute, in cui viene sancito il divieto di coltivazione di mais Mon810 sul territorio italiano per un periodo di 18 mesi.
Come si legge nella sentenza  della  Corte di Giustizia UE, interpellata in via Pregiudiziale dal Tribunale di Pordenone, nonché nella causa C-36/11, in data 6 dicembre 2012, la corte di Giustizia Europea ha dichiarato che: “la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'art. 20 del regolamento CE n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, emanata con il regolamento n.1829/2003”.
“L'art. 26 bis della direttiva 2001/18CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008, NON CONSENTE ad uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul territorio di tali organismi geneticamente modificati nelle more dell'adozione di misura coesistenza diretta a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture”; ciò non può essere di impedimento in via generale alla messa in coltura di OGM, con la conseguenza che i divieti devono riguardare i singoli casi, previa valutazione degli specifici aspetti relativi alla possibilità e/o probabilità di contaminazione.
Premesso quanto sopra, sul piano operativo il Corpo forestale dello Stato ha proceduto al campionamento del mais geneticamente modificato seminato nei terreni delle due province friulane; le analisi, affidate all'Istituto Zooprofilattico delle Marche e dell’Umbria, ente di ricerca specializzato nel settore, hanno confermato che la varietà di mais impiegata è il Mon810. La mancanza di tracciabilità delle sementi utilizzate, tuttavia, ha comportato l’irrogazione della sanzione amministrativa di € 16.000 prevista dal D.Lgs. 70/2005 nei confronti dell’imprenditore agricolo. La contestazione è stata effettuata e irrogata con un “codice” generico, come indicato dal Ministero dell'Ambiente  e  della Tutela del Territorio e del Mare, nelle more di adozione di un apposito capitolo con relativo codice per i pagamenti (modello F23), come previsto dall'artico 13 del medesimo decreto legislativo.
L’attività di campionamento eseguita dal Corpo forestale dello Stato ha riguardato anche i terreni limitrofi ai campi seminati con mais Mon810, allo scopo di verificare eventuali contaminazioni ambientali a carico dei terreni coltivati con mais tradizionale; i risultati analitici ottenuti dimostrano, in effetti, un “inquinamento genetico” del mais transgenico che arriva anche fino al 10%.
A fronte di una comprovata diffusione nell’ambiente del mais Ogm e della relativa tossina e sulla scorta delle considerazioni scientifiche sopra enunciate, è stata effettuata alla Procura della Repubblica di Udine una Comunicazione di notizia di reato concernente la violazione dei seguenti articoli del Codice penale:
Art. n. 650 C.P. - Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, per aver inosservato (coltivando mais Mon810), il provvedimento interministeriale sopra richiamato, in attesa di un'ordinanza da parte di un Ente locale (Regione e/o Provincia e/o Comune) a tutt'oggi non avvenuta;
Art. n. 635 C.P.  – Danneggiamento, poiché coltivando varietà di Mais Mon810 si potrebbe avere un impatto sugli imenotteri parassitoidi specialisti di Ostrinia nubilalis, oltre che modificare  le popolazioni di lepidotteri non bersaglio e favorire lo sviluppo di parassiti secondari, potenzialmente dannosi per le altre colture (piante e arbusti fruttiferi, viti e boschi);
Art. n. 56 e 500 C.P. – Diffusione di una malattia delle piante o degli animali, in quanto la coltivazione di Mais Mon810 può comportare rischi per le popolazioni di lepidotteri non target e, inoltre, non è esclusa la possibilità di impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine Cry1Ab prodotte dalla coltivazione della varietà di mais in questione.
Il Corpo forestale dello Stato sta attualmente verificando l’eventuale livello di contaminazione presente a carico dei favi degli alveari adibiti alla produzione di polline e miele situati nelle zone limitrofe ai campi Ogm e in quelli coltivati con mais convenzionale. Detto materiale è stato conferito all’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Marche e dell’Umbria per accertare l’inquinamento ambientale a carico delle popolazioni di imenotteri e dei prodotti agroalimentari connessi alla loro preziosa attività.
Si constata che, in coincidenza di questi prelievi effettuati dal personale del Corpo forestale dello Stato all'interno degli alveari collocati vicino ai campi coltivati con mais OGM, Mon810, si è registrata un’accelerazione relativa a una nuova e diversa definizione dello stato giuridico del polline da ingrediente, come è definito attualmente (obbligo di menzionarlo in etichetta), a componente come potrebbe essere in futuro. Infatti, la Commissione europea, nella persona del Commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori, Tonio Borg ha sottolineato la necessità di fare attenzione a non trasformare la proposta della Commissione in un tema OGM. La proposta di modifica della Direttiva 2001/110/CE è volta a chiarire che il polline è un componente naturale e non un ingrediente del miele “altrimenti significherebbe definire il miele come un prodotto trasformato, confondendo i consumatori e non essendo in linea con le definizioni a livello internazionale”.
Secondo Borg, questo chiarimento proposto dalla Commissione non scavalca le conclusioni della Corte di Giustizia, dal momento che ogni polline geneticamente modificato presente nel miele dovrà essere autorizzato prima di poter commercializzare il prodotto.
In attesa di questi nuovi ulteriori risultati e sviluppi, si stanno estendendo i controlli su altri terreni localizzati anche in altre Regioni, al fine di verificare la presenza non dichiarata di ulteriore mais geneticamente modificato e di controllare il relativo grado di contaminazione ambientale.
In tale contesto, la soluzione ottimale alla complessa questione OGM, potrebbe avvenire solo in sede di rivisitazione delle decisioni europee del 2001 e del 2003, tesa a restituire ai singoli Stati un campo di azione autonomo per la coltivazione o il divieto sul proprio territorio di colture OGM, coerenti con le diverse tipologie di agricoltura e dei diversi valori ambientali e territoriali presenti e adottati nei singoli Stati europei.
Nelle more di tale processo sarebbe possibile l’adozione, da parte di uno degli Enti territoriali interessati da colture OGM, della relativa ordinanza di applicazione del decreto governativo del luglio del 2013 così da potere consentire l’applicazione, di quanto previsto dall’art. 650 del c.p., in caso di perdurante inosservanza dell’obbligo del divieto di colture OGM da parte di chiunque.
In alternativa, il decreto del luglio 2012 dovrebbe essere potenziato con le necessarie previsioni sanzionatorie di tipo penale da prevedere, in considerazione della lesione dei valori colturali, economici e territoriali di eccellenza dell’agricoltura italiana, con l’adozione di una decretazione di urgenza, al pari, di quanto avvenuto, per altra tipologia di fattispecie illegale, nell’agosto del 2000, per il reato d’incendio boschivo, introdotto con D.L. del 3 agosto 2000 e convertito successivamente in legge.
Sarebbe utile inoltre nel contempo realizzare una sinergia fra gli Istituti di ricerca impegnati e quindi l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, l’ISPRA del Ministero dell’Ambiente e il CRA del Ministero delle politiche agricole, da proporre eventualmente anche all’Autorità Giudiziaria, per approfondire in maniera certa l’esistenza o meno dei danni provocati all’ambiente.
Il ruolo della ricerca scientifica e in particolare di quella pubblica, infatti, non si deve esaurire o limitare alla sperimentazione di nuove e vantaggiose applicazioni delle moderne biotecnologie, ma deve essere anche quello di valutare e prevenire i rischi connessi all’introduzione di tali tecniche nell’ambiente, fornendo, tra l'altro, delle risposte esaurienti e rassicuranti all’opinione pubblica e ai cittadini.
Il Corpo forestale dello Stato intanto sta continuando nello svolgimento delle indagini tese a evidenziare i danni ambientali emergenti e a verificare l’esistenza sul territorio nazionale di altre piantagioni di mais OGM.

L’azione del Corpo forestale dello Stato è incentrata sulla convinzione che prevenzione e repressione debbano coesistere sinergicamente, nell’ottica di ottimizzare il valore aggiunto del paesaggio agroalimentare italiano, la cui conservazione risulta prioritaria ai fini del mantenimento sul territorio di produzioni agricole capaci di generare sia alte remunerazioni economiche per gli agricoltori, sia numerosi servizi ambientali per tutti i cittadini, nonché i prodotti di eccellenza del made in Italy, che rappresentano la nostra carta d’identità in ambito internazionale.

martedì 29 ottobre 2013

Una filiera di carne interamente no-ogm è possibile?

Una filiera di carne interamente NO-OGM è possibile?
Inutile nascondere che larga parte degli allevamenti nazionali di bovini da carne utilizza, anche solo in parte,  mangime per l’alimentazione animale che è soia OGM. Nessun allarme per i consumatori, perché la carne non è ovviamente OGM.
La risposta alla domanda iniziale è sicuramente positiva, ma occorre un salto di qualità da parte del consumatore, che dovrebbe corrispondere un prezzo equo all’allevatore, poiché, oggigiorno, garantire una filiera “OGM Free” determina sicuramente un aumento dei costi di produzione (mangimi “OGM Free”, segregazione di filiera, certificazione, etichettatura, ecc). 

Tali maggiori costi, è bene ricordarlo, non c’erano prima dell’introduzione degli OGM. Pertanto, un primo risultato che abbiamo ottenuto dall’introduzione degli OGM è che, oggigiorno, se il consumatore vuole il “vecchio cibo”, quello ottenuto da bovini alimentati con mangimi “OGM Free”, deve pagare di più. Personalmente la ritengo una cosa assurda…….pagare di più solo perché qualcuno ha voluto introdurre una innovazione “discutibile”, per avere un cibo che è uguale a quello precedente. Non ho parole!

A proposito di "Filiera carne OGM Free", recentemente è stato approvato il progetto “Razza Chianina OGM Free”. «Il progetto – ha spiegato il presidente della cooperativa Bovinitaly, Stefano Mengoli – ha definito una metodologia di controllo dell’intera filiera produttiva, dalla nascita del vitello fino alla macellazione, con l’obiettivo di poter dichiarare e garantire, nella fase di commercializzazione, l’adozione di una alimentazione “no-OGM” dei bovini certificati IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale di razza Chianina allevati in Toscana. La fase di sperimentazione è stata positiva ed è quindi fattibile in tempi rapidi l’adozione di un protocollo produttivo ed innovativo e delle relative procedure di vigilanza in azienda attraverso controlli periodici ed analisi sui prelievi effettuati».

Il problema maggiore nella definizione di una filiera carne “OGM Free” è dato dall’aumento dei costi di produzione: ad esempio una soia no-OGM, rispetto ad una soia OGM, ha un costo maggiore per l’allevatore del 15% circa. I maggiori costi dipendono anche dal fatto che la soia no-OGM è di difficile reperimento e dovrebbe essere sostituita da altri mangimi proteici, come favino, girasole e erba medica che possono essere prodotti direttamente in azienda, ma che hanno un costo superiore.

Ci sono poi costi di segregazione, di certificazione e di etichettatura, che fanno ulteriormente lievitare il costo totale di produzione.
 Una lievitazione di  costo che molto spesso non è ricompensato né dalla distribuzione, né dal consumatore.

A questo punto una considerazione generale è necessaria. E’ giusto che la Società sia costretta a pagare di più per avere lo stesso identico cibo che aveva prima dell’introduzione degli OGM? Non è giusto!……..anche perché tutto questo, in assenza di una etichettatura dei derivati da alimenti OGM, determina una sorta di concorrenza sleale per gli allevatori che utilizzano mangimi convenzionali. Allevatori che prima o poi, stante questa situazione di carenza di etichettatura, saranno costretti dal mercato ad utilizzare mangimi OGM (la moneta cattiva, ancora una volta, scaccia la moneta buona).

lunedì 21 ottobre 2013

Possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio

La norma è sicuramente auspicabile, ma prima di applicarla è necessario introdurre una ulteriore norma che preveda l’etichettatura dei derivati ottenuti dall’allevamento di animali nutriti con mangimi OGM (carne, latte, uova, ecc.), altrimenti è una legge destinata a cadere dopo pochi anni, a causa delle previste lamentele degli agricoltori italiani, che si vedrebbero sommersi da “mangimi OGM” provenienti dai Paesi UE che ne hanno consentito la coltivazione.

Senza distinzione tra carne ottenuta con mangimi OGM e carne ottenuta con mangimi convenzionali, vincerà sicuramente quella ottenuta con mangimi OGM (ha un costo di produzione inferiore) e noi dovremo dare via libera agli OGM.

Occorrerà, infine, tener presente che, una volta che la "patata bollente" è passata ai singoli Stati, la Commissione UE sarà portata ad approvare un sacco di altri OGM........"tanto ci penseranno i singoli Stati a dire di no!"

 E dicendo di no! aumenteranno i contenziosi con il WTO...........

Ci vuole la "Clausola di salvaguardia", tutto il resto purtroppo non funzionerà.


L’emanazione di questa norma nasce soprattutto dalle seguenti considerazioni;


1.                  è necessario rispettare i divieti imposti dagli Stati membri e dalle regioni appartenenti alle reti "senza OGM", in quanto queste ultime, in un contesto di mercato trasparente per il consumatore, non devono essere esposte ad un vuoto giuridico;


2.                  numerosi enti regionali e locali si sono dichiarati contrari alle colture geneticamente modificate sul proprio territorio, proclamandosi "zone senza OGM" e costituendosi in rete;


3.                  le misure che saranno introdotte non devono ostacolare l'immissione in commercio e l'importazione di OGM e devono essere conformi ai Trattati e coerenti con gli obblighi internazionali dell'UE, in particolare con quelli a livello dell'Organizzazione mondiale del commercio;




Si  evidenziano comunque le seguenti problematiche, che si considerano preliminari alla modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio. In particolare:


1.      Si ritiene insufficiente l'attuale sistema di etichettatura dei prodotti derivati dall'utilizzazione di OGM, soprattutto per quanto attiene ai prodotti dell'allevamento animale. In particolare, la gran parte dei prodotti delle attuali coltivazioni OGM sono destinati all'allevamento animale, per cui si trasformano in alimenti destinati al consumo per l'uomo solo successivamente alla trasformazione (ad esempio carne, latte, uova) e, pertanto, stante l'attuale normativa, riescono a sottrarsi all'etichettatura. In tale situazione viene meno la possibilità di scelta del fruitore del prodotto finale, il quale, anche se contrario, consuma inconsapevolmente OGM attraverso l'acquisto e/o il consumo dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione;

 

2.      negli Stati membri in cui viene effettuata una etichettatura tra mangimi “OGM” e “non OGM” il prezzo di mercato di questi ultimi è sempre superiore, segno inequivocabile di un maggior gradimento da parte del consumatore;

 

3.      nei paesi in cui esistono prodotti la cui tipicità o origine protetta è motivo di vanto nazionale, e di valore aggiunto, l'identificazione chiara dei prodotti derivati da mangimi OGM e non OGM porterebbe alla creazione di due distinti mercati dei derivati, con possibili vantaggi economici per coloro che non utilizzano OGM;

 

4.      nel caso in cui non ci sia etichettatura dei derivati, con ogni probabilità gli animali saranno nutriti massicciamente con mangimi OGM (hanno un costo leggermente inferiore), per cui si determineranno situazioni economiche decisamente diverse per gli Stati che opteranno per la loro coltivazione e per quelli che, invece, decideranno di non coltivarli. In particolare, il costo di produzione dei prodotti dell'allevamento (carne, latte, uova, ecc.) sarà presumibilmente inferiore per quelle realtà, e per quegli Stati,  che decideranno di optare per il transgenico, per cui essi saranno sicuramente più competitivi sul mercato rispetto agli Stati che avranno optato per la non coltivazione degli OGM.

 

5.      questa situazione determinerà una sorta di concorrenza sleale per lo stesso prodotto (carne, uova, latte, formaggi, ecc.) tra gli Stati che opteranno per il transgenico e per quelli che, invece, decideranno di non coltivarli;

 

6.      E’ forse inutile far presente che in una situazione di questo tipo ben presto, dopo pochi anni, anche gli agricoltori che non volevano utilizzare gli OGM saranno costretti dal mercato a farlo, poiché opereranno in un mercato in cui c’è asimmetria informativa ed esiste un unico prezzo tra “Derivati OGM” e “Derivati non OGM”….ancora una volta ”La moneta cattiva scaccerà la moneta buona”.




lunedì 23 settembre 2013

Negli USA erba medica inquinata da erba medica OGM

Era previsto, prima o poi negli USA sarebbe accaduto, ovvero ci sarebbe stato “inquinamento genetico” dell’erba medica convenzionale da parte dell’erba medica OGM.
E tutto questo ha portato guai agli agricoltori convenzionali di erba medica, poiché si sono visti rifiutare il loro prodotto. In particolare, un contadino dello Stato di Washington si è lamentato del fatto che il suo fieno di erba medica è stato respinto per l'esportazione, a causa della presenza nel suo DNA di un tratto di erba medica OGM, che rende il raccolto resistente agli erbicidi .
L'evento ha scatenato un'ondata di preoccupazione da parte di gruppi di consumatori e agricoltori che hanno combattuto il governo per quasi un decennio per impedire all'erba medica OGM di contaminare forniture convenzionali e biologiche .
Esperti hanno avvertito che la conferma della contaminazione minaccia le vendite degli Stati Uniti di erba medica per l’alimentazione del bestiame in molte nazioni dell'Asia, che rifiutano gli OGM. Gli esperti hanno consigliato gli agricoltori a verificare ogni sacco di sementi che comprano prima di effettuare l’impianto di erba medica, che, come è risaputo, dura più anni.

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha affermato che la presenza di una piccola quantità di materiale geneticamente modificato in coltivazione di erba medica non- OGM costituisce solo una "questione commerciale" e non garantisce alcuna azione di governo.