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martedì 21 aprile 2015

Appunto n. 2 per la Carta di Milano Expo - Serve un agronomo/veterinario di campagna che segua le aziende agricole

        In un futuro ormai prossimo, occorrerà operare una produzione di cibo locale e sostanzialmente naturale, attenta al mantenimento della fertilità dei suoli (rotazioni, concimi organici, ecc.) e al consumo di risorse non rinnovabili, senza quelle forzature imposte dal mercato (primizie, colorazione dei frutti, assenza di difetti estetici, ecc.). In un contesto di questo tipo, in cui l’”asimmetria informativa” la farà da padrone sul mercato, fondamentale per la Gastronomia del futuro sarà la certificazione del processo produttivo mediante l’adozione di specifici “disciplinari di produzione” e specifica etichettatura, al fine di consentire al consumatore una scelta consapevole. Più in generale, dovranno essere riviste le norme in merito all’utilizzazione “ad libitum” di fertilizzanti, di fitofarmaci, di medicinali e/o di altri presidi sanitari, che tanto hanno contribuito a modificare l’assetto produttivo e ambientale del territorio agricolo. In particolare, proprio al fine di ottenere la massima efficienza nell’utilizzazione di mezzi tecnici che possono avere un certo impatto ambientale, si auspica l’introduzione dell’agronomo/veterinario di campagna e il contingentamento dei mezzi chimici impiegabili in agricoltura, poiché non è ipotizzabile che noi affidiamo il pagamento delle nostre tasse ad un ragioniere o ad un commercialista e, nello stesso tempo, affidiamo a chiunque la produzione del nostro cibo, senza alcuna preoccupazione sulla sua professionalità, sulle tecniche produttive utilizzate, sui mezzi tecnici impiegati e sulle modalità di risoluzione di determinate problematiche.

lunedì 13 aprile 2015

Appunto n. 1 per la Carta di Milano Expo - L'agricoltura deve essere completamente svincolata dal settore industriale e da quello del commercio

E’ sicuramente fuor di dubbio che con il miglioramento delle condizioni di vita della nostra Società, in situazioni di abbondanza produttiva e dei consumi, la questione della sostenibilità sociale di ogni nostra attività è divenuta sempre più importante. Così, sempre più spesso, e relativamente agli argomenti più disparati, anche le strategie produttive, commerciali, scientifiche, tecnologiche e quant’altro, che riguardano la Gastronomia devono sottostare a “valutazioni di tipo sociale/ambientale” prima di essere adottate. Questo significa che l’Agricoltura e l’Agricoltore non possono accettare passivamente ciò che l’industria o la distribuzione decidono per loro, poiché industria e distribuzione, che molto spesso operano in regime di oligopolio se non addirittura di monopolio, hanno spesso interessi diversi e contrastanti da quelli dell’Agricoltura e dell’Agricoltore (essi devono rispondere agli azionisti e non tanto ai singoli fruitori del cibo). In particolare,  il settore agricolo è forse l’unico settore economico che dipende quasi completamente da altri settori economici per la buona riuscita della sua attività. Così, nella realtà, il reddito agricolo è fortemente condizionato dall’industria, che fornisce all’agricoltore le sementi, i concimi, i fitofarmaci, le macchine, ecc.  Analogamente, il reddito agricolo è condizionato dal settore terziario, che decide le caratteristiche che deve avere il prodotto agricolo, nonché le modalità di produzione e di condizionamento. Nel tempo si è creata una vera e propria dipendenza dell’Agricoltura nei confronti dell’industria e del commercio. Dipendenza che ha reso l’agricoltore una sorta di “manovale” dell’industria e del commercio, poiché egli non decide più nulla e non ricava quasi più nulla dalla sua attività, poiché costi e prezzi dei suoi prodotti sono decisi dal mercato, nella fattispecie dal settore industriale e da quello commerciale. Nel tempo l’industria, anche con strategie discutibili, ha creato una sorta di dipendenza dell’Agricoltura nei suoi confronti. Così, per esempio,  questa dipendenza si è concretizzata attraverso un  miglioramento genetico gradito al settore commerciale e supportato dalla chimica (cultivar di frutta innovative, a volte selezionate in base al colore, sensibili a determinate malattie, che possono essere controllate con la chimica). E’ ovvio che in una situazione di questo tipo l’Agricoltura è perdente, in quanto l’industria, una volta creata la dipendenza, tenderà ad aumentare il prezzo dei fattori produttivi sino ad un livello prossimo al margine che essi sono in grado di fornire, mentre il commercio tenderà a creare una situazione di mercato in cui detiene un forte potere contrattuale (marchi e brevetti), che gli consente di avere un grande potere contrattuale e di spuntare i prezzi migliori, ovvero quelli più bassi, adducendo, a volte, motivazioni discutibili (scarsa pezzatura, scarsa colorazione, contenuto di inquinanti vari, ecc.).

Nella Gastronomia 2.0 l’Agricoltore deve riappropriarsi della sua attività produttiva, e del reddito che questa attività è in grado di fornire, e lo potrà fare solo se sarà in grado di svincolarsi, da solo o in forma societaria, da questo “abbraccio mortale” nei confronti dell’industria e del commercio. Svincolarsi significa operare autonomamente sia nel reperimento dei fattori produttivi, sia nella vendita dei prodotti avviati sul mercato. Anche la Società potrebbe beneficiare di questa evoluzione, poiché l’azienda agricola è l’ultimo tassello mancante all’industria per ottenere il completo controllo sul mercato del cibo. In una situazione in cui l’agricoltore è pienamente responsabile del cibo, vi sarebbe un “filo diretto” tra produttore e consumatore, con una sorta di feedback continuo, mediante il quale il consumatore attraverso le sue scelte comunica le sue esigenze ed il produttore cerca di assecondarle.  In una situazione di questo tipo l’Agricoltura deve porre un controllo anche sulla ricerca in Agricoltura, poiché non è sostenibile una strategia di sviluppo in cui un settore produttivo è condizionato dalle scelte tecnologico/produttive operate da altri settori, che possono avere interessi contrastanti o, addirittura, che possono avere comportamenti in grado di soggiogarlo. Vi dovrà essere una condivisione e una diffusione dei saperi da parte degli Agricoltori, con un unico obiettivo comune “fornire cibo in quantità e qualità adeguata, nel rispetto dell’ambiente”.

domenica 4 gennaio 2015

OGM e brevetto, una nuova forma di colonialismo alimentare?

Si vuole iniziare questo post con le parole di Padre Bartolome Sorge S.I.
“Personalmente insisterei maggiormente sulla necessità di un più vasto consenso popolare, se si vuole condurre una campagna efficace sull'uso corretto delle biotecnologie. Infatti, non si tratta solo di prevedere e prevenire le gravi minacce incombenti sulla salute dell'uomo, sull'equilibrio ecologico e a livello sociale, ma anche sul corretto funzionamento del sistema democratico. Si tratta, infatti, ribadendo il primato dell'etica sulla politica, d'impedire che si affermino meccanismi speculativi, soprattutto da parte delle multinazionali, che contraddicono alla logica e alla natura stessa della vita democratica. E' necessario denunciare con forza che non solo è antidemocratico, ma è immorale concedere a pochi privilegiati – attraverso il «brevetto» – il diritto di disporre delle biotecnologie, quasi che le scoperte  riguardanti la vita siano soggette a proprietà privata. Non è lecito legittimare forme di monopolio e di colonialismo, che sono la negazione stessa del bene comune e decretano la morte della democrazia. La vita non è una invenzione industriale. La vita non si fabbrica. La vita non si brevetta.”
In termini generali il Brevetto, rappresenta una sorta di  monopolio legale, seppur limitato territorialmente e temporalmente. Tale monopolio legale è giustificato dal fatto che il sistema brevettuale è basato su una forma di scambio: il titolare del brevetto riceve protezione per la propria invenzione (monopolio temporaneo) e in cambio è obbligato a svelare e a descrivere dettagliatamente l'invenzione.  Pertanto, durante il periodo di applicazione del Brevetto, colui che ne è detentore può sfruttare economicamente la protezione brevettuale, al fine di ottenere un ritorno economico, sia per le spese di ricerca e sviluppo sostenute, sia in termini di profitto.
Da un punto di vista etico, ed in relazione al fatto che stiamo parlando di cibo, bene essenziale per la vita, dobbiamo interrogarci su questa “deriva tecnologica”, al fine di verificare se essa potrà determinare un aumento della libertà per l’uomo, o se, invece, costituirà solo uno strumento per aumentare il profitto privato, a danno delle libertà essenziali della vita stessa e degli elementi che insieme concorrono a costituire i pilastri della pace sociale (verità, amore, giustizia e libertà). In particolare, utilizzando le parole del card. Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, “E’ azzardato – e in ultima analisi assurdo, anzi peccaminoso – impiegare le biotecnologie senza la guida di un’etica profondamente responsabile.” (Aggiornamenti Sociali, aprile 2014)
In relazione all’ampio dibattito in merito alla tutela brevettuale in ambito agricolo, dobbiamo essere convinti del fatto che l’introduzione di Organismi Transgenici (OT) in agricoltura è fortemente correlato, se non addirittura condizionato, dalla possibilità di brevettare il risultato della manipolazione genetica al fine di ottenerne un profitto; se non ci fosse il Brevetto, con ogni probabilità, non ci sarebbero nemmeno OT e oggigiorno, forse, non si parlerebbe di questo argomento. Relativamente alla tutela brevettale delle innovazioni tecnologiche in ambito genetico, ciò che lascia maggiormente perplessi è l’utilizzazione del Brevetto in ambito agricolo, soprattutto nel caso in cui riguardi piante o animali di fondamentale importanza per l’alimentazione umana. Nella fattispecie, non stiamo parlando di una funzione fisiologica della quale ognuno di noi, volendo, potrebbe farne a meno; stiamo parlando di alimentazione, un’azione che bene o male ognuno di noi deve compiere obbligatoriamente almeno tre volte al giorno. Sono queste considerazioni che differenziano sostanzialmente i brevetti su materiale elettronico o su capi di abbigliamento, da quelli su piante ed animali ad uso alimentare, in quanto essi potrebbero mettere in discussione anche la sovranità alimentare di un Paese. E di questo, ovviamente, si sono accorte le grandi multinazionali del seme, che stanno facendo di tutto per ottenere il monopolio nella produzione e nella distribuzione del seme, poiché non si tratta del solo seme, ma anche di tutto ciò che è possibile trovare a monte e a valle della produzione del seme, con particolare riferimento alla produzione di cibo. In particolare, in questi ultimi anni, a livello mondiale, il più evidente elemento di trasformazione del settore sementiero, è stato il massiccio ingresso in questa attività di grandi imprese multinazionali, che, già attive nel settore chimico e farmaceutico, hanno esteso il proprio campo di azione all’ingegneria genetica applicata alle piante e alla commercializzazioni dei prodotti biotecnologici. In particolare, secondo un rapporto di ETC Group (http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/ETCCommCharityCartel_March2013_final.pdf), il 59,8% del mercato dei semi e il 76,1% dei prodotti agro-chimici venduti nel mondo sarebbe controllato da sei grandi imprese (Syngenta, Bayer, BASF, Dow, Monsanto e DuPont) che, dal 2007 al 2010, hanno speso 2.2 miliardi di dollari l’anno per la Ricerca e lo Sviluppo di varietà geneticamente modificate. La quota di mercato delle maggiori multinazionali sementiere (Monsanto, DuPont e Syngenta) è passata dal 22% nel 1996 al 53,4% nel 2011, mentre per il settore agro-chimico, dominato al 52% da Syngenta, Bayer e BASF, è cresciuta, nello stesso periodo, dal 33% al 52,5%. Questa situazione di mercato è il risultato di un intenso processo di fusioni e di acquisizioni attuate negli ultimi decenni: Syngenta è, ad esempio, il risultato della fusione parziale tra la britannica Zeneca e l'elvetica Novartis, la quale a sua volta era frutto della fusione tra Ciba Geigy e Sandoz; Monsanto si è ingrandita grazie a una serie numerosa di acquisizioni di compagnie quali Asgrow, Agracetus, Dekalb, Cargil, ecc.; Aventis nasce dalla fusione della francese Rhone Poulenc e della tedesca Hoest; Du Pont ha acquistato la Pioneer.
Come esito finale di tali processi, non soltanto si assiste ad una progressiva assimilazione dell’identità degli operatori presenti nel settore delle sementi e in quello degli agrofarmaci, ma anche ad un’analoga evoluzione delle dinamiche competitive, incentrate in misura crescente sullo sfruttamento e sulla difesa dei diritti di proprietà intellettuale, così come da anni avviene nel settore farmaceutico.
Le strategie di sviluppo attuate dalle multinazionali hanno sostanzialmente determinato due grandi fenomeni:
i) una crescente concentrazione dell’offerta di sementi e di agrofarmaci;
 ii) una crescente osmosi tra il settore delle sementi e quello degli agrofarmaci, nonché tra tali settori e quello farmaceutico.
I processi di concentrazione e di integrazione descritti, funzionali al perseguimento della massima efficienza tecnico-produttiva, pongono tuttavia il problema dei possibili comportamenti strategici dei grandi gruppi multinazionali, diretti a realizzare un maggior controllo dei mercati e a orientare le scelte degli utilizzatori. Da un lato, infatti, l’evoluzione tecnologica e la normativa dei settori in esame ha certamente generato la necessità di disporre di maggiori risorse economiche e dimensioni produttive/commerciali per affrontare gli ingenti costi legati allo sviluppo e alla registrazione delle nuove varietà di piante e delle nuove molecole di agrofarmaci; dall’altro, la concentrazione in poche mani delle risorse destinate alla ricerca e allo sviluppo delle varietà di sementi, nonché delle sostanze più idonee a garantirne la coltivazione e la crescita, consente di esercitare un forte potere di mercato nei confronti degli agricoltori, utilizzatori finali dei prodotti sementieri e fitofarmacologici, aumentandone di fatto il grado di dipendenza dall’industria di produzione degli input. Da rilevare che secondo il Dipartimento USA all’agricoltura, l’aumento dei prezzi dei semi negli ultimi dieci anni ha registrato i maggiori incrementi rispetto ad ogni altro tipo di input agricolo.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare, ad esempio, come la diffusione di prodotti transgenici, tutelati dai diritti di protezione intellettuale, ostacoli l'utilizzazione delle sementi di seconda generazione per la semina successiva (anche semi della stessa annata agricola, per i quali è stata pagata una royalty, al fine di effettuare nella stessa annata agraria una seconda coltivazione e un secondo raccolto), decretando così l'impossibilità per gli agricoltori di appropriarsi del seme proveniente dal raccolto dell'anno precedente per seminarlo in una annata successiva, senza corrispondere i relativi diritti brevettuali all'azienda costitutrice (pertanto, non è vero che i semi OGM sono sterili, ma è vero che non si possono riseminare senza ripagare le relative royalty).
Soprattutto in ambito agroalimentare, alcune domande di ordine etico sullo sfruttamento del brevetto esigono una risposta prima di adottare piante ed animali transgenici in agricoltura. In particolare:
-         è lecito brevettare la variabilità genetica delle piante e degli animali destinata ad uso alimentare e attualmente presente sul Pianeta?
-         è eticamente accettabile brevettare gli alimenti?
-         il brevetto sugli alimenti aumenterà o diminuirà il benessere delle persone e della collettività?
-         gli OGM brevettati miglioreranno la condizione umana o sono semplicemente finalizzati ad un aumento dei profitti privati?
-         gli OGM brevettati  determineranno dei vantaggi o degli svantaggi per l’agricoltura del nostro Paese?
-         come potrà essere sfruttato il brevetto nei confronti dell’agricoltore?
-         esistono delle limitazioni allo sfruttamento economico del brevetto, oppure tutto sarà possibile? 
-         chi decide in merito alla qualità dell’alimento brevettato?
-         il detentore del brevetto potrà modificare a suo piacimento le caratteristiche intrinseche, con particolare riferimento a quelle nutrizionali, del prodotto alimentare ottenuto dalla semente transgenica?
-         come potranno essere modificate le caratteristiche nutrizionali?
-         il detentore del brevetto potrà modificare a suo piacimento il legame esistente tra qualità del prodotto e luogo di produzione?
-         da un punto di vista etico, sarà tutto consentito o vi saranno delle limitazioni?
In questa sede, come si è detto in precedenza, non si vuole affrontare la problematica, tutta ancora da chiarire, relativa alla liceità o meno dell’utilizzazione del brevetto per affermare un diritto privato di proprietà su piante ed animali, ma si vogliono esclusivamente evidenziare gli effetti che l’applicazione della tutela brevettuale potrebbe avere sul consumatore e sul settore agricolo nazionale.
Cosa significa "brevetto" per il settore agricolo italiano e, in particolare, quali effetti potrebbe avere sul reddito dell’agricoltore?
In primo luogo, il brevetto sulle piante e sugli animali contribuirà ad aumentare la dipendenza economica del settore agricolo nei confronti di quello industriale, in quanto l'agricoltore sarà costretto ad acquistare tutti gli anni la semente che intende coltivare o l’animale che intende allevare. Qualcuno potrebbe far rilevare che, di fatto, questo già accade per la gran parte delle sementi oggi coltivate (soprattutto per le sementi ibride). Nel caso degli OT, a parte la situazione di monopolio/oligopolio che si verrebbe a determinare, il brevetto significa qualcosa di più, in quanto l’agricoltore, oltre all’acquisto delle sementi, potrebbe essere “obbligato” ad acquistare anche la materia prima in grado di far produrre queste sementi (è il caso delle piante di soia, di colza e di mais resistenti ad uno specifico diserbante, prodotto e venduto anch’esso dalla stessa ditta che ha il monopolio del seme). In futuro il problema potrebbe essere amplificato dal fatto che le ditte che propongono questi nuovi organismi, per proteggersi dall’utilizzazione illecita di sementi brevettate, potrebbero inserire geni che consentono la germinazione del seme solo nel caso di contemporanea presenza di una sostanza particolare, che sarà venduta insieme alla semente (strategia volgarmente chiamata “Traitor”). Se sarà poi vero, come ovviamente si spera, che questi nuovi organismi non avranno alcun effetto sulla salute umana e sull’ambiente, occorrerà considerare che la loro completa accettazione da parte del mercato  (presenza di una sola filiera di distribuzione, assenza di etichettatura obbligatoria dei prodotti OGM, ecc.) determinerà un forte vantaggio competitivo per le ditte sementiere che ne detengono il brevetto, con creazione di un mercato in condizioni di monopolio o “quasi monopolio”. Si verrebbe a determinare ciò che, di fatto, è già avvenuto nei Paesi dove si registra un’accettazione incondizionata di questi nuovi alimenti e nei quali non c’è etichettatura degli alimenti OGM: la presenza di un’unica filiera di distribuzione (per esempio, per il mais un unico prezzo di mercato, sia esso transgenico o convenzionale), associata ad una diminuzione dei prezzi di mercato dei prodotti transgenici, ha determinato l’esplosione delle superfici coltivate con questi nuovi organismi. In pratica, cos’è accaduto? Il minor costo di produzione delle coltivazioni transgeniche ha determinato un abbassamento dei prezzi di mercato dei relativi prodotti, siano essi transgenici e non. Pertanto, anche gli agricoltori che in un primo momento non volevano coltivare transgenico sono stati costretti a farlo dal mercato, se volevano mantenere un certo grado di redditività dall’attività agricola (in assenza di prezzi diversi, agli agricoltori di questi Paesi non conviene certo produrre ai costi del convenzionale, più alti del transgenico, per poi vendere ai prezzi di mercato del transgenico, più bassi di quelli del convenzionale). Da rilevare che da un punto di vista sociale, la completa accettazione degli alimenti OGM (assenza di etichettatura) potrebbe portare ad un aumento del benessere del consumatore, in relazione alla diminuzione dei prezzi dei prodotti alimentari. Ma sarà vero benessere? O aumenterà l’angoscia per l’utilizzazione di un alimento del quale non si conoscono le reali caratteristiche nutrizionali e salutistiche? “Paradiso della Tecnica o angoscia del Paradiso della Tecnica?”

Da un punto di vista agricolo, il brevetto su una pianta potrebbe anche consentire ai Paesi che ne detengono la proprietà di attuare le coltivazioni in località prossime ai mercati di collocamento, rendendo così competitive produzioni che attualmente sono penalizzate dagli elevati costi di commercializzazione, evitando nel contempo le problematiche ambientali che queste coltivazioni potrebbero comportare se fossero attuate sul loro territorio. Per alcune produzioni questo già avviene. Cos’è accaduto? Alcuni Paesi, vuoi perché non hanno condizioni pedoclimatiche favorevoli, vuoi perché non sarebbero concorrenziali sul nostro mercato a causa degli elevati costi di trasporto, stanno producendo sul nostro territorio su base contrattuale alcuni prodotti dei quali detengono il brevetto; tali prodotti, grazie a specifici “Contratti di coltivazione”, al momento della raccolta diverranno di loro proprietà. Ecco che in questo modo qualsiasi Paese, anche senza alcuna vocazionalità produttiva, e, al limite, senza disponibilità di territorio agricolo, di strutture e di competenze agricole specifiche, potrebbe divenire un protagonista nel mercato del cibo; la produzione di quel particolare alimento sarebbe attuata nel nostro Paese per conto terzi, ovvero per conto di colui che ha il brevetto del materiale di propagazione, che si approprierà del valore aggiunto di questa coltivazione.

In termini generali, quali strategie può attuare il detentore del brevetto sulle sementi transgeniche? Da un punto di vista della sfruttabilità economica, il detentore del brevetto potrebbe limitarsi a richiedere il pagamento di una royalty per ogni chilogrammo di semente venduta, lasciando libertà di scelta all’agricoltore in merito alle diverse opportunità di vendita sul mercato del prodotto ottenuto da quella stessa semente. Tale somma di denaro potrebbe essere vista come il giusto compenso per colui che ha investito in ricerca e sviluppo ed è riuscito ad ottenere una pianta caratterizzata da un surplus di utilità per l’agricoltore e per il consumatore. Occorre comunque rilevare che, soprattutto nel caso in cui il mercato della semente  sia in condizioni di monopolio, a differenza di quanto precedentemente affermato, l’imposizione di una royalty sulla semente potrebbe limitare il processo di riduzione dei costi di produzione, in quanto il monopolista, con ogni probabilità, sarà portato ad aumentare il prezzo di vendita della semente di un’aliquota  prossima al maggior margine che essa sarà in grado di determinare al produttore agricolo, con annullamento dei potenziali vantaggi economici per il coltivatore e, conseguentemente, per il consumatore (in pratica, se la semente transgenica determina una diminuzione dei costi di 100 €/ha, il monopolista della semente potrebbe far pagare la semente 99 € in più ed accaparrarsi tutto il vantaggio). Pertanto, il brevetto potrebbe impedire l’attesa riduzione dei prezzi di mercato dei prodotti alimentari, annullando così anche l’auspicato ampliamento delle possibilità di acquisto di cibo da parte delle classi sociali economicamente più deboli (quelle classi sociali che in molti Paesi soffrono la fame perché non dispongono del reddito necessario per acquistare il cibo).
Rispetto alla situazione precedente, il detentore del brevetto potrebbe andare oltre. In particolare, oltre a richiedere il pagamento di una royalty per ogni chilogrammo di semente venduta, potrebbe richiedere una royalty anche per ogni chilogrammo di prodotto ottenuto da quella stessa semente ed immesso sul mercato. Il brevetto in questo caso porterebbe grandi vantaggi a colui che ne detiene la proprietà  e trasformerebbe l’agricoltore in un “dipendente” della stessa ditta proprietaria del seme, in quanto più l’agricoltore produce e più questa ditta guadagna (da rilevare che queste forme contrattuali sono già adottate in agricoltura).
Rispetto alle situazioni descritte in precedenza, il detentore del brevetto potrebbe non accontentarsi  e potrebbe riservarsi anche la proprietà della produzione finale, attuando la produzione per conto proprio, sulla base di un rapporto contrattuale con l’agricoltore.  Trattasi di modalità di produzione che già avvengono in agricoltura e che sarebbero amplificate dalla presenza di un forte ricorso al brevetto. In particolare, colui che detiene il brevetto potrebbe non vendere la semente sul mercato e potrebbe sottoscrivere con l’agricoltore un “contratto di coltivazione”, nel quale saranno indicate le epoche di semina, le modalità di coltivazione e quant’altro serve per portare a termine il processo produttivo, riservandosi la proprietà del prodotto una volta giunto a maturazione. Ovviamente per l’attività prestata l’agricoltore riceverà un compenso, che sarà commisurato all’impegno richiesto in termini di apporto di fattori della produzione (terra, lavoro, capitale). In una situazione come quella evidenziata, l’agricoltore non avrebbe alcun potere contrattuale, per cui la presenza di un unico  “proprietario” della semente, associata al fatto che i coltivatori non sono in grado di manifestare un’unica controparte, li metterebbe tra loro in concorrenza per l’acquisizione della commessa di coltivazione.  E’ facilmente intuibile che in questa situazione si determinerebbe una tendenza verso il basso del compenso relativo allo svolgimento dell’attività agricola, in quanto, nel peggiore dei casi per la nostra agricoltura, colui che possiede il brevetto potrebbe trovare in altri Paesi migliori condizioni contrattuali per attuare il processo produttivo agricolo. Da rilevare, poi, che in questo modo la ditta proprietaria della semente brevettata otterrebbe anche il “monopolio di fatto” del cibo prodotto da quella stessa semente, con tutte le conseguenze del caso in termini di “potere di mercato” e di controllo dei prezzi di vendita del cibo.
Ma il grande salto di qualità per le ditte che detengono il brevetto della semente, potrà essere ottenuto allorquando la manipolazione genetica sulle piante consentirà di sfruttare l’”apomissia”, ovvero la possibilità di originare piante identiche alla madre anche nel caso di riproduzione sessuata di sementi ibride (l’apomissia consentirà di utilizzare come semente una parte del raccolto dell’annata precedente, senza incorrere negli inconvenienti determinati dalla presenza di seme ottenuto per autofecondazione). In particolare, lo sfruttamento dell’”apomissia” consentirà alle ditte sementiere  di  evitare la produzione e la successiva commercializzazione del seme, mantenendo comunque la possibilità di ricavare le royalty dal seme e dalla produzione di cibo; il “seme ibrido apomittico”, una volta distribuito, sarà annualmente prodotto autonomamente dall’azienda agricola, la quale, mediante un apposito contratto di sfruttamento della semente, sarà tenuta a pagare le royalty al detentore del brevetto, ogni qual volta utilizzerà le sementi apomittiche per una nuova semina. L’”apomissia” semplificherà notevolmente la vita al detentore del brevetto, che dovrà attuare un’unica operazione: distribuire una sola volta la semente apomittica e incassare le royalty ogni volta che il seme viene seminato ed il cibo viene prodotto. Qualcuno afferma che questo scenario è irrealizzabile, in quanto alle ditte sementiere non converrebbe mettere sul mercato una semente apomittica, poiché lieviterebbero le frodi e occorrerebbe mettere in atto un sistema di vigilanza decisamente costoso. Purtroppo queste affermazioni si scontrano con la realtà, in quanto le grandi multinazionali del seme stanno cercando di evitare questo inconveniente mediante la creazione di una “Apomissia inducibile chimicamente”. In pratica, che cosa accade? Accade che la semente apomittica germina ed origina una pianta identica alla madre solo in presenza di una sostanza chimica che sarà venduta, a parte, insieme alla semente e che dovrà essere distribuita nel campo coltivato, così come un qualsiasi trattamento chimico. Da rilevare che tutto questo non è fantascienza, in quanto il brevetto sull’”Apomissia inducibile chimicamente” è già stato richiesto (http://www.ptodirect.com/Results/Publications?query=IN/(Russinova-Eygeniya).

Gli esempi precedenti, costituiscono per la nostra Società un vantaggio o uno svantaggio? Si adattano a tutte le coltivazioni o solo a quelle brevettate? E le popolazioni svantaggiate otterranno dei vantaggi o degli svantaggi? Occorre rispondere a queste domande prima di effettuare delle scelte che potrebbero rivelarsi controproducenti per il benessere della nostra Società e per quello delle Future Generazioni. A questo proposito, interessanti sono le considerazioni del card. Turkson “Si promuovono le nuove tecnologie asserendo che aumenteranno il cibo a disposizione di ciascuno, ma questo è solo un pezzo della storia. In realtà, le innovazioni sono concepite e realizzate a beneficio di un numero circoscritto di persone già molto abbienti. Man mano che si procede, molti piccoli produttori saranno inevitabilmente esclusi e/o spostati dalle loro terre. Saranno “amputati” dalle loro occupazioni tradizionali e dal loro stile di vita. Lo sradicamento di singoli, famiglie e comunità non è soltanto una dolorosa separazione dalla terra, ma investe il loro intero ambiente esistenziale e spirituale, minacciando e talvolta sconvolgendo le poche certezze della loro vita. Non dovrebbe sorprenderci il fatto che alcune popolazioni rifiutino certe innovazioni, non perché siano cattive o percepite come tali, ma perché il modo in cui vengono diffuse comporta costi insostenibili per coloro che in teoria dovrebbero beneficiarne. Non sono loro che non capiscono; è chi si rifiuta di guardare il quadro dell’insicurezza alimentare nel suo complesso – le persone, la loro dignità e la loro vita, oltre alla produzione e alla distribuzione del cibo – a non cogliere il nocciolo della questione, ….”. 

A conclusione di quanto precedentemente esposto, è possibile affermare che il brevetto su piante ed animali transgenici sarà in grado di sconvolgere il modo di produrre in agricoltura. Lo scenario sarà quello di un settore in cui l’agricoltore avrà perso ogni potere decisionale; egli diverrà semplicemente un fornitore di mezzi di produzione a favore di colui che detiene il brevetto di quel prodotto, che diverrà anche proprietario del cibo. Cibo che potrà essere ottenuto in ogni parte del Globo, non importa con quale materiale genetico, non importa con quale tecnica di produzione, non importa con quali tutele sociali. Tutto questo comporterà la realizzazione di un grande mercato mondiale dei prodotti alimentari, un mercato dove l’imperativo sarà produrre di tutto ovunque, ai più bassi costi possibili, per poi vendere il prodotto laddove ci sono i mezzi economici per acquistarlo. In pratica, il brevetto sul cibo rischia di essere l’antitesi del “Cibo come Bene Comune” e potrebbe rappresentare una nuova forma di “colonialismo alimentare”.


martedì 2 settembre 2014

Commercio mondiale: il Ttip e la lotta di classe al contrario, di Enrico Lobina | 19 agosto 2014

Ttip sta per Transatlantic Trade and Investment Partnership, cioè per Partenariato Transatlantico sul commercio gli investimenti. Si tratta di un trattato su libero scambio ed investimenti che Stati Uniti (Usa) ed Unione Europea (Ue) stanno negoziando. In segreto. Peccato che tocchi tutti gli aspetti della vita sociale, economica e culturale della nostra terra.

Tra gli anni novanta ed i duemila un vasto movimento (i “no-global“) si opposero ai negoziati portati avanti dalla Omc (Organizzazione Mondiale del Mercato), che avevano come scopo di eliminare non solamente tariffe doganali, bensì la possibilità per piccoli Stati e lavoratori di difendersi dallaconcorrenza selvaggia e dai voleri delle multinazionali.

Grazie ad un vasto movimento di popolo (ricordate Genova 2001), e ad una chiara azione dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), spalleggiati dai paesi non-allineati, i negoziati fallirono. Gli Usa e la Ue ripiegarono su trattati bilaterali. Ora è venuto il momento del trattato tra i due giganti del neoliberismo, che dovrebbe essere concluso entro il 2015.

C’è poco tempo, e tutto è segreto! Alla faccia degli open data e della trasparenza, non si può sapere su cosa si sta trattando. Qualcosa trapela, ma non sia mai che l’opinione pubblica possa sapere cosa gli succederà. Il nocciolo del trattato non è la diminuzione delle tariffe, già quasi nulle, bensì l’eliminazione delle “barriere normative” che limitano profitti potenzialmente realizzabili dalle società transnazionali.

Cosa significa “barriere normative”? Vediamo qualche esempio.

La società francese Veolia, che ha in gestione lo smaltimento dei rifiuti ad Alessandria, in Egitto, ha fatto causa allo stato egiziano perché ha aumentato i salari del settore pubblico e privato al tasso d’inflazione, e questo ha compresso i propri margini di profitto. Per “barriere normative” s’intende anche questo. Con le misure proposte dal Ttip per la protezione degli investitori qualsiasi peggioramento (per l’investitore) delle condizioni contrattuali può dar luogo a richieste di risarcimento. Il meccanismo, se entrasse in funzione, avrebbe una forza dirompente dal punto di vista delle aspettative e delle azioni governative. Chi più si azzarderebbe ad aumentare i salari?

Nel caso vi sia una diatriba tra lo stato ed una multinazionale, questa non sarà costretta a rivolgersi ai tribunali dello stato nazionale (sono di parte!), bensì ad un arbitrato internazionale, in cui uno degli arbitri è scelto dalla multinazionale, uno dallo stato ed il terzo congiuntamente. Peccato che questi arbitri siano una cinquantina in tutto!

Questo meccanismo è l’Isds (Investor-State Dispute Settlement), ed è fortemente voluto dagli Usa. Sta incontrando una crescente resistenza a Bruxelles, però non è chiaro se nei negoziati ancora se ne sta parlando e se lo si sta prevedendo. Ma anche senza Isds, per gli agricoltori ed i piccoli e medi imprenditori europei, insieme a tutti i lavoratori, il Ttip sarebbe un disastro.
Gli agricoltori, e tutti coloro che hanno a cuore la propria alimentazione, sappiano che Ttip significa “deregolamentazione della sicurezza alimentare”. Con l’eliminazione delle normative europee sulla sicurezza alimentare (le famose “barriere normative”) entreranno gli Ogn (Organismi Geneticamente Modificati) e, più in generale, verrà meno il “principio di precauzione” europeo.

Per quanto riguarda l’ambiente, il principio è lo stesso. Oltre ad indebolire le normative fondamentali sull’ambiente, che dovranno allinearsi a quelle Usa, vi sarà un’inversione dell’onere della prova nel settore chimico: “Non inquino fin quando tu, Stato, non lo dimostri”. Ora, in Europa, è il contrario: è l’industria che deve dimostrare che non si inquina.

Questo e molto altro è il Ttip. A fronte di una crescita nulla in seguito a questo trattato, sappiamo però che lavoreremo peggio, che mangeremo cibi meno sani e  vivremo in un ambiente meno pulito. Tutto ciò per favorire qualche miliardario, che miliardario lo era anche prima. La lotta di classe al contrario, insomma.

Per quanto attiene agli OGM, taluni Paesi faranno di tutto per farli accettare ai Paesi contari.



Interessanti sono anche questi interventi 

di Lori Wallach



mercoledì 7 maggio 2014

Gli OGM non sono "Sostanzialmente equivalenti" ai prodotti isogenici

In un articolo di Food Chemistry vengono riportate le caratteristiche nutrizionali e la composizione elementare, compresi i residui di erbicidi e pesticidi, di 31 lotti di soia prodotti nello Stato dello Iowa, USA. I campioni di soia sono stati raggruppati in tre diverse categorie: (1) soia geneticamente modificata tollerante al glifosato (GM-soia); (2) soia non modificata coltivata utilizzando una "chimica" in regime di coltivazione convenzionale; (3) soia non modificata coltivata utilizzando un regime di coltivazione biologica. La soia biologica ha mostrato un profilo nutrizionale sano con più zuccheri, quali glucosio, fruttosio, saccarosio e maltosio, più proteine totali, zinco e meno fibre rispetto alla soia convenzionali e alla soia OGM. La soia biologica contiene anche meno grassi totali saturi e acidi totali omega-6 grassi, sia rispetto alla soia convenzionale, sia rispetto a quella OGM. La soia OGM conteneva alti residui di glifosato e AMPA (media 3,3 e 5,7 mg / kg, rispettivamente). Lotti di soia convenzionale e biologica non contenevano nessuno di questi prodotti agrochimici. L'utilizzazione di 35 diverse variabili nutrizionali ed elementari per la caratterizzazione di ogni campione di soia, ha consentito di discriminare la soia OGM da quella convenzionale e biologica, senza alcuna eccezione, dimostrando la "sostanziale non equivalenza" in caratteristiche di composizione per la soia "ready-to-market".

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814613019201#


lunedì 10 febbraio 2014

OGM/Convenzionale ........... Coesistenza impossibile, anche negli USA!

Certo che nel Mondo vive gente strana! Gli Americani e i Canadesi che da quasi vent’anni coltivano OGM, chiedono uno “STOP ai campi sperimentali di nuovi OGM” e chiedono di evitare la coesistenza tra varietà diverse di mais e soia OGM. Noi, Italia/UE, che fortunatamente abbiamo lasciato fuori dai nostri confini queste piante, chiediamo, invece, norme di coesistenza, ben sapendo che “coesistenza” significa apertura incondizionata alla coltivazione di OGM!

Cos’è accaduto? In Canada e negli Stati Uniti d’America numerose associazioni di produttori e di trasformatori di frumento hanno chiesto una moratoria alla sperimentazione in pieno campo ad alla successiva coltivazione di varietà di mais e di soia non approvate nei Paesi importatori. Perché questa cautela in Paesi che da anni coltivano “senza scrupolo” piante transgeniche di ogni tipo? La motivazione è da ricercare nel fatto che la coesistenza dei soli campi sperimentali con coltivazioni di piante convenzionali, ha determinato “inquinamento genetico incontrollato”, per cui anche nella granella ottenuta dalla produzione di piante convenzionali è stata verificata la presenza di “granella OGM”, spesso di varietà non ancora approvate per la coltivazione. Tale esigenza, ovvero quella di evitare la coesistenza, è giustificata dal fatto che, in un momento in cui la scienza è ancora divisa sulle conseguenze ambientali e salutistiche di questi nuovi organismi, i consumatori, soprattutto quelli europei, sono concordi nel ritenere gli alimenti transgenici di qualità inferiore rispetto a quelli convenzionali o biologici. Cosa comporta tutto ciò? Molto semplicemente, comporta il rischio di vedersi rifiutare il prodotto esportato in cui vi è la presenza di “granella OGM non ancora approvata” e, pertanto, comporta il rischio di ingenti perdite economiche! Cosa, del resto già accaduta per le esportazioni di mais in Cina. In particolare, la Cina ha rispedito al mittente le esportazioni di mais “inquinate” da mais non approvato dal Governo cinese. In relazione a questo fatto i produttori americani di mais hanno chiesto alle ditte sementiere di evitare di mettere in commercio, anche per le semine negli U.S.A. o in Canada, varietà di mais non approvate dai Paesi esportatori, poiché a causa dell’inquinamento genetico, partite di mais approvato dai Paesi importatori, potrebbe essere inquinato da “mais non approvato”.



Ecco allora che le motivazioni allo STOP alla sperimentazione ed alla coltivazione di piante transgeniche divengono di tipo economico, in quanto sostenere queste coltivazioni significa produrre un bene che il consumatore non vuole acquistare.
Questa presa di posizione delle associazioni dei produttori e dei trasformatori americani e canadesi è la chiara dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che non possono coesistere in uno stesso territorio coltivazioni convenzionali con coltivazioni transgeniche. La motivazione è da ricercare nel fatto che queste piante hanno tutte transgeni costitutivi che si esprimono in ogni parte della pianta (nelle radici, nel fusto, nelle foglie, nel polline), con tutte le conseguenze del caso, in quanto il polline una volta diffuso nell’ambiente, può fecondare altre piante coltivate della stessa specie, oppure altre piante parentali selvatiche, originando così “inquinamento genetico diffuso e incontrollabile”.


venerdì 10 gennaio 2014

Arctic Golden e Arctic Granny…….al momento non ne abbiamo bisogno….grazie

Una mela “miracolosa”, ovviamente OGM, che non annerisce a contatto con l’aria, è  l’ultimo dei miracoli dell’industria transgenica, che ben poco può contribuire all’economia agricola italiana (siamo, forse, il primo produttore mondiale di mele) e alla genuinità dei cibi, da tutti auspicata. Questa mela, “Arctic Golden e Arctic Granny”, conserva  un aspetto sempre croccante e lucente, anche dopo alcune ore, forse giorni, dal  momento in cui è stata sbucciata. Questa mela, al momento attuale, è oggetto di attenzioni da parte della FDA degli USA ed è in attesa di approvazione da parte del Ministero federale dell’Agricoltura.
Ci serve veramente questa mela? Gli agricoltori la adotteranno?
Alla prima domanda non siamo in grado di rispondere, poiché nessuno è materialmente in grado di comprendere la reale portata di una innovazione. Spesso innovazioni che a prima vista erano considerate inutili, si sono poi rivelate di importanza “vitale” per lo sviluppo della Società.
Più semplice è rispondere alla seconda domanda, soprattutto in un momento come questo, in cui nel nostro Paese e nei Paesi dell’UE l’80% dei consumatori si dichiara contrario all’acquisto e al consumo di alimenti OGM. Probabilmente solo qualche agricoltore “fortemente innovatore” e “amante del rischio” coltiverebbe qualche pianta di questa mela (poi, nel tempo, ovviamente se il mercato le richiede, amplierebbe le superfici). La gran parte dei melicoltori, che ancora non hanno ammortizzato completamente i costi delle certificazioni IGP ottenute, con ogni probabilità non coltiverà questa mela.
La mela OGM non è mais OGM, non è soia OGM, non è colza OGM. Mais OGM, soia OGM e colza OGM sono destinati all’alimentazione animale e l’uomo si nutre di questi OGM indirettamente, attraverso l’utilizzazione dei loro derivati (carne, latte, uova, ecc.). Per la mela il discorso è diverso e sarebbe il primo prodotto dopo il “pomodoro che non marcisce” (eliminato dal mercato poiché sembra avesse un forte sapore metallico- di alluminio) ad essere destinato ad alimentazione diretta umana. Il nostro consumatore già non si fida degli OGM destinati all’alimentazione umana, figuriamoci se si fiderà di quelli destinati alla sua diretta alimentazione e a quella dei suoi figli.
Ma c’è di più. Il nostro melicoltore dovrebbe abbandonare cultivar sicure, cultivar che finora gli hanno dato grandi soddisfazioni economiche per impiantare queste mele (costo di impianto e allevamento di 50.000 euro/ha ), che cominceranno a produrre tra 4-5 anni e che produrranno delle mele delle quali non conosciamo le reali caratteristiche organolettiche o, quantomeno, come queste caratteristiche saranno percepite dal consumatore (potrebbero avere delle ottime caratteristiche organolettiche, ma solo perché OGM potrebbero comunque essere scartate dal consumatore). Da questo punto di vista abbiamo la “quasi certezza” che i consumatori, almeno quelli italiani, non ne compreranno una di queste mele.
Per l’agricoltore, melicoltore, esiste poi un altro problema. Queste mele saranno sicuramente brevettate, per cui il detentore del brevetto attiverà sicuramente dei contratti di coltivazione simili alla “Soccida” e adottati per l’allevamento animale. E’ ovvio che in una situazione di questo tipo il valore aggiunto andrà nelle mani del proprietario del brevetto sulla mela e al nostro melicoltore non rimarrà nulla, o quasi.
Per il nostro Paese si pongono poi altri problemi, come per esempio quello di dare la possibilità a Paesi che non hanno strutture produttive, o che non hanno capacità professionali, di poter coltivare questa mela nel nostro Paese. Tale strategia è resa possibile dal brevetto, poiché il Paese estero potrebbe coltivare sulla base di “contratti simil Soccida” la mela nel nostro Paese, per poi commercializzarla nei Paesi limitrofi al nostro. E’ ovvio che questa mela farà concorrenza alle nostre mele e, questo, non è sicuramente un vantaggio per i nostri melicoltori e per la nostra economia.


E se invece di fare la “mela che non marcisce” educassimo i bambini, dicendo loro che la mela un pò neruccia è ugualmente buona come l’altra?

domenica 5 gennaio 2014

Prima bozza delle "Norme di Coesistenza" tra coltivazioni OGM e coltivazioni Non OGM emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia è in procinto di varare le “MISURE PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM NELLE COLTURE CONVENZIONALI E BIOLOGICHE”, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5/2011.

Tali norme, in assenza di altre Leggi che obblighino l'etichettatura dei "derivati da OGM" (carne, latte, uova, ecc.), non faranno altro che favorire la diffusione degli OGM nel nostro Paese, con tutto quello che ne potrà seguire.



 SINTESI DELLE PROPOSTE PER LA CONSULTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 BIS, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5/2011

Premesse:

La legge regionale 6/2013 (Assestamento del bilancio 2013) ha modificato la legge regionale 5/2011 relativa all’impiego di OGM in agricoltura introducendo, nella nuova versione dell’articolo 2, criteri e procedure per l’approvazione delle misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.  
Ai sensi del predetto articolo, le misure di coesistenza tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.  
Le misure di coesistenza sono contenute in un apposito regolamento regionale che viene approvato dalla Giunta regionale in via preliminare e poi viene notificato alla Commissione europea: al termine dell’esame da parte di quest’ultima, il regolamento viene approvato in via definitiva dalla Giunta regionale e poi viene emanato con decreto del Presidente della Regione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Prima della proposizione del regolamento alla Giunta regionale, la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Area risorse agricole e forestali procede, ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 1 della legge regionale 5/2011, alla consultazione delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste, nonché da esperti indicati dalle Università e dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.  
Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5/2011, tale regolamento può prevedere appositi requisiti, prescrizioni tecniche e limitazioni per la coltivazione di OGM e può inoltre prevedere il pagamento di una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura forfettaria dei costi sostenuti per i controlli sul rispetto delle misure di coesistenza medesime.
Il presente documento è pertanto finalizzato ad illustrare, ai fini della fase di consultazione, i contenuti sulla base dei quali verrà perfezionato il regolamento regionale recante le misure di coesistenza.
A tal fine vengono descritti, nell’ordine, i contenuti delle norme generali che riguarderanno la coltivazione di tutte le varietà di colture contenti OGM e, poi, i contenuti delle norme specifiche che riguarderanno la coltivazione di mais.

 1. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE COLTURE CONTENENTI OGM  

1.1 REQUISITI PER LA COLTIVAZIONE: PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ FORMATIVA  

Sarà previsto, quale requisito per procedere alla coltivazione di varietà OGM, la partecipazione e il superamento di un corso rivolto all’acquisizione di conoscenze di base relative a:
- caratteristiche tecniche degli OGM;
- normativa comunitaria, statale e regionale in materia di impiego di OGM in agricoltura;
- applicazione delle misure di coesistenza previste nella Regione Friuli Venezia Giulia.  
Il corso, di durata minima di 8 ore, prevederà un esame scritto di teoria e il rilascio di un attestato di superamento del corso medesimo.  
Il corso sarà organizzato, prima dell’inizio di ogni stagione di semina, sulla base della presentazione di richieste scritte di partecipazione.  
Il costo del corso, determinato in via forfettaria, sarà a carico dei partecipanti.  
Il corso verrà organizzato dall’Amministrazione regionale, attraverso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, la quale potrà avvalersi dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e di soggetti esterni qualificati.
Con decreto del Vice Direttore centrale preposto all’Area risorse agricole e forestali saranno annualmente stabilite le modalità operative di svolgimento dei corsi: tale provvedimento stabilirà l’eventuale coinvolgimento dell’ERSA e di soggetti esterni , le date di svolgimento, le modalità di acquisizione delle iscrizioni, il costo del corso a carico dei frequentanti e le modalità di pagamento, i criteri generali per lo svolgimento dell’esame finale ecc.

La validità del corso sarà di tre anni: al termine del triennio, al fine di mantenere il requisito richiesto per la coltivazione di OGM, sarà necessario frequentare nuovamente il corso.  
In caso di coltivazione di OGM senza aver superato il corso troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011.  

1.2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA FORFETTARIA DEI COSTI DEI CONTROLLI  

Come consentito dall’articolo 2, comma 5 della legge regionale 5/2011, verrà istituita una tariffa a copertura forfettaria dei costi che l’ERSA sarà chiamata a sostenere per gli accertamenti tecnici tramite campionamenti dei terreni nell’ambito dell’attività di vigilanza , svolta dal Corpo forestale regionale, sul rispetto delle misure di coesistenza.
La tariffa verrà quantificata in 50 euro per ettaro o frazione di ettaro seminato con sementi OGM.
L’importo della tariffa dovrà essere versato all’ERSA da parte di ciascun conduttore, entro il 30 giugno di ogni anno, per l’importo corrispondente al complesso dei terreni seminati con OGM.  

1.3 LIMITAZIONI TERRITORIALI ALLE COLTURE OGM: ZONE OGM FREE

 Verranno individuate alcune zone in cui, per la presenza di specifiche condizioni naturali sarà vietato coltivare OGM in ragione delle seguenti finalità:

1) escludere la possibilità che le api, provenienti dagli apiari aventi localizzazione fissa e individuabile, possano bottinare, ossia raccogliere polline e nettare, su colture OGM e quindi produrre miele contenente OGM;

2) salvaguardare gli ambienti naturali presenti nel sistema regionale delle aree naturali protette;

3) tutelare le produzioni extra regionali ed extra nazionali, comprese quelle apistiche, nelle more della definizione di specifiche misure per le aree confinanti, assunte in modo concordato con le autorità interessate.

Con riferimento alla prima finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dagli apiari stanziali la cui localizzazione viene denunciata ai Consorzi provinciali degli apicoltori entro il 31 ottobre di ogni anno ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 6/2010 ( Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).  
Con riferimento alla seconda finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM nelle aree naturali di seguito elencate e entro 500 metri dal confine delle medesime:  

a) i siti Natura 2000 (SIC, ZPS);  

b) le aree protette di cui alla legge regionale 42/1996 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali): parchi regionali, riserve naturali, biotopi naturali, parchi comunali e intercomunali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) e aree di reperimento;  
c) i prati stabili di cui alla legge regionale 9/2005 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).  

Con riferimento alla terza finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dai confini della Regione con altri Stati e con altre Regioni. Tale distanza equivale a quella prevista con riguardo agli apiari stanziali, anche in considerazione del fatto che non è possibile per l’Amministrazione regionale prescrivere obblighi di invio di informazioni in capo alle organizzazioni degli apicoltori presenti fuori del territorio regionale.  
Le zone “OGM free” entro cui operano i divieti sopra descritti verranno individuate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con delibera della Giunta regionale, sentito l’ERSA.
Sulla base delle determinazioni della Giunta regionale, l’ERSA pubblicherà sul proprio sito la mappatura di tutte le zone in cui, anno per anno, sarà vietata la coltivazione di OGM.

2. DISPOSIZIONI PER LA COLTURA DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OGM: MAIS

2.1 PRESCRIZIONI PER EVITARE L’IMPOLLINAZIONE INCROCIATA DA CAMPI DI MAIS OGM  

Fatto salvo il rispetto delle limitazioni territoriali come sopra individuate, per evitare l’assenza del rischio di commistione fra colture transgeniche e non, il conduttore che intende coltivare varietà di mais OGM dovrà osservare una delle seguenti prescrizioni, fra loro alternative:  

a) osservare una distanza di isolamento di 500 metri.
La distanza di isolamento è la distanza, misurata dal bordo dell’appezzamento, entro cui va comunicata l’intenzione di seminare OGM a tutti gli altri conduttori di terreni coltivati con seminativi e dotati di fascicolo aziendale gestito attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Tale comunicazione dovrà avvenire con raccomanda AR o posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima della semina delle colture OGM. I destinatari della comunicazione potranno manifestare la propria contrarietà entro 30 giorni dal ricevimento con le medesime modalità. In tal caso la semina di OGM potrà avvenire purché sia rispettata la distanza di 500 metri dall’appezzamento di colui che ha manifestato la propria contrarietà.

b) costituire, anche assieme ad altri conduttori, una zona cuscinetto di 250 metri.
La zona cuscinetto, pari alla metà della distanza di isolamento, è la fascia di mais NON OGM, seminato 5 giorni prima o 5 giorni dopo il mais OGM e avente gli stessi tempi di maturazione (stessa classe FAO). Per la costituzione della zona cuscinetto possono essere coinvolti più conduttori. Potrà verificarsi infatti che:  
- uno o più conduttori destinino i propri appezzamenti alla costituzione di una zona cuscinetto a servizio di un altro o di altri conduttori;  
- più conduttori con appezzamenti affiancati destinino parte del proprio appezzamento alla semina di mais OGM e parte alla zona cuscinetto.

In tutti questi casi, ai fini dell’applicazione delle misure di coesistenza e dei relativi controlli, l’insieme degli appezzamenti seminati con mais OGM e di quelli con mais NON OGM inclusi nella zona cuscinetto saranno considerati come un unico appezzamento denominato “appezzamento comune”.  


2.1.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO  

Nel caso in cui il conduttore scegliesse di osservare la distanza di isolamento:

- la comunicazione ai conduttori interessati dovrà avvenire sulla base di un fac simile predisposto dalla Regione e che sarà allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza. La comunicazione indicherà, in particolare, gli estremi dell’appezzamento in cui sarà seminata la coltura OGM, il giorno della semina, la specie, l’evento e la varietà della coltura;

- l’insieme delle comunicazioni dovrà essere conservato fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla semina.  

Chi non manifesterà la propria contrarietà entro il termine (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) e con le modalità previste (raccomanda AR o posta elettronica certificata) sarà assoggettato al rispetto delle misure di coesistenza relative alle fasi di conservazione, raccolta e trasporto e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1830/2003, in quanto il mais potrebbe contenere OGM in misura superiore alla percentuale dello 0,9% oltre la quale si applicano gli obblighi relativi all’etichettatura e alla tracciabilità. Un tanto sarà espressamente riportato anche sul fac simile della comunicazione.  

Va evidenziato che, a seguito del ricevimento della comunicazione, i conduttori potranno sottoscrivere con colui che semina OGM eventuali accordi (ad esempio per il rispetto di eventuali misure di isolamento temporale o per la semina di mais con classi FAO differenti), ma tali accordi rimarranno estranei ad ogni valutazione e controllo dell’Amministrazione regionale.  

Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:  

1. al fine di rendere possibili i controlli sull’osservanza della distanza di isolamento, verrà attivata una procedura informatica attraverso il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (SIAGRI FVG) per la comunicazione, entro 15 giorni dall’avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
- estremi del conduttore;
- data di semina;
- localizzazione dell’appezzamento;
- tipo di prescrizione applicata: distanza di isolamento;
- specie, evento e varietà della coltura seminata.
Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione cui è tenuto il conduttore per effetto dell’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003 ai sensi del quale chiunque coltiva OGM comunica alle regioni, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni.  

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali sarà verificata la documentazione attestante l’avvenuto invio delle comunicazioni;  

3. nel caso in cui le comunicazioni non siano state trasmesse, con riferimento a tutti o parte dei conduttori interessati, verrà intimato al conduttore che ha seminato OGM di acquisire il consenso degli interessati entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase di sviluppo del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni. Per l’acquisizione dei consensi sarà utilizzato un fac simile predisposto dalla Regione e allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza;  

4. nel caso in cui i consensi non venissero acquisiti nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.  


2.1.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO  

Nel caso in cui venisse costituita una zona cuscinetto da parte di un unico conduttore:  

1. il conduttore comunicherà alla Regione, tramite il SIAGRI, entro 15 giorni dall’avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
- estremi del conduttore;
- data di semina;
- localizzazione dell’appezzamento;
- tipo di prescrizione applicata: costituzione della zona cuscinetto;
- specie, evento e varietà della coltura seminata.
Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;  

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali saranno effettuati sopralluoghi e campionamenti per accertare che, nella zona cuscinetto, è stato piantato mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM;  

3. nel caso in cui venissero riscontrate difformità, sarà intimato di sanarle emasculando o, in alternativa, rimuovendo le piante prima della fioritura, per una larghezza doppia a quella che manca al fine di costituire la zona cuscinetto. La dovrà essere adempiuta entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase fenologica del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni;  

4. nel caso in cui le difformità non venissero sanate nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005;  

5. nessuna incombenza o controllo saranno previsti a carico dei conduttori esterni alla zona cuscinetto.  

Le procedure amministrative conseguenti alla costituzione di un appezzamento comune da parte di più conduttori, finalizzato alla costituzione di una zona cuscinetto saranno analoghe a quelle appena descritte con le uniche seguenti particolarità relative alle sole fasi 1 e 2:  

1. nell’ambito della comunicazione al SIAGRI, ciascun conduttore comunicherà che, ai fini dell’applicazione delle misure di coesistenza, è stato costituito, con accordo scritto, un “appezzamento comune ” che utilizza la zona cuscinetto e trasmetterà gli identificativi degli altri conduttori aderenti. Anche in questo caso, tale comunicazione assolverà gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali sarà acquisito l’accordo scritto e verrà verificato, anche attraverso prove a campione dei terreni, che la zona cuscinetto sia costituita da mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM.


2.2 PRESCRIZIONI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA 


2.2.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO  

In caso di applicazione della distanza di isolamento dovrà essere costituita una “fascia di pulizia” su un bordo interno all’appezzamento, seminata con mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM. La fascia dovrà essere seminata entro 5 giorni prima o 5 giorni dopo il giorno della semina del mais OGM e dovrà essere di dimensioni tali da garantire la produzione di almeno 10 quintali di granella.  
Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull’appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, sulla “fascia di pulizia”.
La mancata costituzione della “fascia di pulizia” o lo svolgimento delle operazioni di raccolta in difformità a quanto prescritto, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011.  
Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:  

1) l’esistenza della “fascia di pulizia” verrà verificata in occasione dell’eventuale controllo a campione successivo alla comunicazione di avvenuta semina: a tal fine il conduttore sarà tenuto a predisporre ed esibire una mappa in cui verrà evidenziata l’ubicazione della fascia e il numero di file da cui è costituita;  

2) al fine di rendere possibile il controllo delle operazioni di raccolta, la data di raccolta dovrà essere comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno tre giorni.  


2.2.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO  

In caso di costituzione della zona cuscinetto, le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull’appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, nella zona cuscinetto.  
La mancata osservanza delle predette prescrizioni relative alla fase di raccolta, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.

Dal punto di vista delle procedure amministrative, si segnala che, al fine di rendere possibile i controlli, la data di raccolta sarà comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno 3 giorni. In caso di modifica della data di raccolta dovrà essere dato preavviso entro il giorno precedente alla data originariamente individuata.


3 BUONE PRASSI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA  

L’inosservanza delle buone prassi non comporta l’applicazione di sanzioni.

3.1 BUONE PRASSI RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE DELLE SEMENTI

 Le sementi OGM sono conservate nella loro confezione originaria senza che l’etichetta venga rimossa.
Le confezioni sono tenute separate dalle varietà NON OGM, se possibile sono conservate in locali distinti.
Anche dopo la semina, i semi avanzati sono conservati nella confezioni originaria e tenuti separati.


3.2 BUONE PRASSI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SEMINA  

Qualora le seminatrici non vengano dedicate esclusivamente agli OGM:

- in caso di applicazione delle distanze di isolamento: viene effettuata la semina del mais OGM, poi viene realizzata la pulizia delle tramogge che contengono i semi e successivamente viene effettuata la semina della fascia di pulizia;

- in caso di costituzione della zona cuscinetto: viene effettuata la semina del mais OGM e successivamente la semina della zona cuscinetto.

Nel caso in cui la semina non avvenga seconda tali modalità, va comunque effettuata la pulizia della seminatrice dopo la semina degli OGM. 


3.3 BUONE PRASSI RELATIVE AL TRASPORTO  

Qualora non sia possibile l'uso di automezzi dedicati per i diversi sistemi di produzione, i rimorchi usati devono essere svuotati al termine del trasporto di OGM e puliti.