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sabato 31 ottobre 2015

Etichettiamo anche i derivati da OGM

Il Parlamento europeo ha respinto la proposta della Commissione di lasciare agli Stati membri la possibilità di autorizzare o meno l'importazione di mangimi OGM.

A giustificazione di questa decisione è stata portata la preoccupazione che questa Legge potrebbe dimostrarsi irrealizzabile e condurre alla reintroduzione di controlli alle frontiere tra i Paesi favorevoli e quelli contrari agli OGM. Hanno quindi chiesto alla Commissione di presentare un nuovo progetto di Legge.
A questo punto una domanda sorge spontanea: Ci sarebbe una soluzione semplicissima (tra l’altro già adottata in taluni comparti come per esempio quello degli alimenti biologici, quello dei prodotti IGP, quello dei DOP, ecc.) che si chiama “TRACCIABILITA’ DI FILIERA”, ovvero garantire mediante specifica etichettatura il processo produttivo adottato. PERCHE’ NON ADOTTIAMO L’ETICHETTATURA DEI DERIVATI DA OGM?

Sarebbe tutto molto più semplice. Il consumatore diventerebbe padrone delle sue scelte. Il produttore orienterebbe la produzione sulla base dei desiderata dei consumatori e, nel caso di reale coesistenza, nessuno più si occuperebbe di OGM, liberando così menti e risorse da questa problematica.


SPERO CHE LA PROSSIMA VOLTA LA COMMISSIONE EUROPEA PROPONGA AL PARLAMENTO UNA NORMA SULL’ETICHETTATURA DEI DERIVATI DA OGM!

mercoledì 12 novembre 2014

Via libera della Commissione Ambiente dell'Europarlamento alla nuova normativa che prevede la possibilità per i 28 Stati membri di limitare o bandire la coltivazione di Organismi geneticamente modificati (Ogm) sul proprio territorio anche se autorizzata a livello Ue.

La novità rispetto al testo iniziale e' l'inserimento, nell'elenco delle motivazioni alle quali possono ricorrere gli Stati membri per imporre lo stop agli Ogm, del criterio "ambientale", che si aggiunge a quelli socioeconomici, di uso dei terreni e di pianificazione urbana già contemplati dalla norma.

Il nostro Paese, pertanto, una volta approvata definitivamente questa norma, sarà libero di non coltivare OGM come ha fatto fino ad ora e come chiedono quasi 8 cittadini su 10 (76 per cento) che si oppongono al biotech nei campi. A protezione del nostro Paese sarà l’Europa da un lato, le Alpi e il mare dall’altro, che renderanno l’Italia finalmente sicura da ogni contaminazione di Ogm a tutela della straordinaria  biodiversità.

Molti inneggiano alla vittoria, ma occorre, però, considerare che è una vittoria di Pirro, in quanto sarà vietata la coltivazione di OGM sul nostro territorio, ma non sarà vietata l’importazione di prodotti OGM (soprattutto mangimi). Pertanto, quale sarà lo scenario più probabile? Di seguito un ipotetico, ma realistico, scenario riferito al mais:

- i nostri coltivatori non potranno coltivare piante OGM;

- il costo di produzione del “mais non OGM” è leggermente superiore a quello del “mais OGM”;

- gli allevatori preferiranno il mais di importazione, poiché meno costoso;

- i nostri coltivatori subiranno un danno economico da questa scelta di vietare la coltivazione di mais OGM;

- aumenteranno le proteste per una situazione che i coltivatori non riescono a comprendere, ovvero vietare la coltivazione nel nostro Paese, ma consentire l’importazione di mangimi OGM;

- le proteste, con ogni probabilità, porteranno a rivedere la decisione di vietare la coltivazione di OGM.

In definitiva, la norma è zoppa! Ovvero, insieme a questo divieto, se realmente non si vogliono creare le condizioni per “aprire agli OGM”, occorrerà:

- o vietare anche l’importazione di OGM, fatto impossibile in relazione all’appartenenza del nostro Paese al WTO;

- o etichettare i derivati da OGM (carne, latte, uova, ecc.), al fine di consentire al consumatore di operare una scelta consapevole.



Direi che la seconda ipotesi è quella maggiormente percorribile, in quanto, in questo modo, avremo realmente una adesione, o un rifiuto degli OGM da parte del consumatore. Sarà il mercato a decidere. 
Se i consumatori riterranno  che con gli OGM non ci sono problemi, acquisteranno massicciamente derivati da OGM poichè avranno un prezzo più basso, favorendo così anche le importazioni di mangimi OGM ed aprendo così le porte alla coltivazione di OGM nel nostro Paese. 
Al contrario, se essi decideranno di non acquistare derivati OGM, daranno una mano ai nostri coltivatori, che saranno premiati, con ogni probabilità, da  un maggior prezzo dei mangimi non OGM da loro prodotti (maggior prezzo che inciderà solo marginalmente, molto marginalmente sul prezzo al dettaglio del cibo) . 
Solo operando in questo modo avremo una chiusura senza se e senza ma agli OGM. Ma per fare questo è necessario conoscere come è stato ottenuto il cibo.

martedì 2 settembre 2014

Commercio mondiale: il Ttip e la lotta di classe al contrario, di Enrico Lobina | 19 agosto 2014

Ttip sta per Transatlantic Trade and Investment Partnership, cioè per Partenariato Transatlantico sul commercio gli investimenti. Si tratta di un trattato su libero scambio ed investimenti che Stati Uniti (Usa) ed Unione Europea (Ue) stanno negoziando. In segreto. Peccato che tocchi tutti gli aspetti della vita sociale, economica e culturale della nostra terra.

Tra gli anni novanta ed i duemila un vasto movimento (i “no-global“) si opposero ai negoziati portati avanti dalla Omc (Organizzazione Mondiale del Mercato), che avevano come scopo di eliminare non solamente tariffe doganali, bensì la possibilità per piccoli Stati e lavoratori di difendersi dallaconcorrenza selvaggia e dai voleri delle multinazionali.

Grazie ad un vasto movimento di popolo (ricordate Genova 2001), e ad una chiara azione dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), spalleggiati dai paesi non-allineati, i negoziati fallirono. Gli Usa e la Ue ripiegarono su trattati bilaterali. Ora è venuto il momento del trattato tra i due giganti del neoliberismo, che dovrebbe essere concluso entro il 2015.

C’è poco tempo, e tutto è segreto! Alla faccia degli open data e della trasparenza, non si può sapere su cosa si sta trattando. Qualcosa trapela, ma non sia mai che l’opinione pubblica possa sapere cosa gli succederà. Il nocciolo del trattato non è la diminuzione delle tariffe, già quasi nulle, bensì l’eliminazione delle “barriere normative” che limitano profitti potenzialmente realizzabili dalle società transnazionali.

Cosa significa “barriere normative”? Vediamo qualche esempio.

La società francese Veolia, che ha in gestione lo smaltimento dei rifiuti ad Alessandria, in Egitto, ha fatto causa allo stato egiziano perché ha aumentato i salari del settore pubblico e privato al tasso d’inflazione, e questo ha compresso i propri margini di profitto. Per “barriere normative” s’intende anche questo. Con le misure proposte dal Ttip per la protezione degli investitori qualsiasi peggioramento (per l’investitore) delle condizioni contrattuali può dar luogo a richieste di risarcimento. Il meccanismo, se entrasse in funzione, avrebbe una forza dirompente dal punto di vista delle aspettative e delle azioni governative. Chi più si azzarderebbe ad aumentare i salari?

Nel caso vi sia una diatriba tra lo stato ed una multinazionale, questa non sarà costretta a rivolgersi ai tribunali dello stato nazionale (sono di parte!), bensì ad un arbitrato internazionale, in cui uno degli arbitri è scelto dalla multinazionale, uno dallo stato ed il terzo congiuntamente. Peccato che questi arbitri siano una cinquantina in tutto!

Questo meccanismo è l’Isds (Investor-State Dispute Settlement), ed è fortemente voluto dagli Usa. Sta incontrando una crescente resistenza a Bruxelles, però non è chiaro se nei negoziati ancora se ne sta parlando e se lo si sta prevedendo. Ma anche senza Isds, per gli agricoltori ed i piccoli e medi imprenditori europei, insieme a tutti i lavoratori, il Ttip sarebbe un disastro.
Gli agricoltori, e tutti coloro che hanno a cuore la propria alimentazione, sappiano che Ttip significa “deregolamentazione della sicurezza alimentare”. Con l’eliminazione delle normative europee sulla sicurezza alimentare (le famose “barriere normative”) entreranno gli Ogn (Organismi Geneticamente Modificati) e, più in generale, verrà meno il “principio di precauzione” europeo.

Per quanto riguarda l’ambiente, il principio è lo stesso. Oltre ad indebolire le normative fondamentali sull’ambiente, che dovranno allinearsi a quelle Usa, vi sarà un’inversione dell’onere della prova nel settore chimico: “Non inquino fin quando tu, Stato, non lo dimostri”. Ora, in Europa, è il contrario: è l’industria che deve dimostrare che non si inquina.

Questo e molto altro è il Ttip. A fronte di una crescita nulla in seguito a questo trattato, sappiamo però che lavoreremo peggio, che mangeremo cibi meno sani e  vivremo in un ambiente meno pulito. Tutto ciò per favorire qualche miliardario, che miliardario lo era anche prima. La lotta di classe al contrario, insomma.

Per quanto attiene agli OGM, taluni Paesi faranno di tutto per farli accettare ai Paesi contari.



Interessanti sono anche questi interventi 

di Lori Wallach



domenica 5 gennaio 2014

Prima bozza delle "Norme di Coesistenza" tra coltivazioni OGM e coltivazioni Non OGM emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia è in procinto di varare le “MISURE PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM NELLE COLTURE CONVENZIONALI E BIOLOGICHE”, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5/2011.

Tali norme, in assenza di altre Leggi che obblighino l'etichettatura dei "derivati da OGM" (carne, latte, uova, ecc.), non faranno altro che favorire la diffusione degli OGM nel nostro Paese, con tutto quello che ne potrà seguire.



 SINTESI DELLE PROPOSTE PER LA CONSULTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 BIS, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5/2011

Premesse:

La legge regionale 6/2013 (Assestamento del bilancio 2013) ha modificato la legge regionale 5/2011 relativa all’impiego di OGM in agricoltura introducendo, nella nuova versione dell’articolo 2, criteri e procedure per l’approvazione delle misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.  
Ai sensi del predetto articolo, le misure di coesistenza tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.  
Le misure di coesistenza sono contenute in un apposito regolamento regionale che viene approvato dalla Giunta regionale in via preliminare e poi viene notificato alla Commissione europea: al termine dell’esame da parte di quest’ultima, il regolamento viene approvato in via definitiva dalla Giunta regionale e poi viene emanato con decreto del Presidente della Regione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Prima della proposizione del regolamento alla Giunta regionale, la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Area risorse agricole e forestali procede, ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 1 della legge regionale 5/2011, alla consultazione delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste, nonché da esperti indicati dalle Università e dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.  
Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5/2011, tale regolamento può prevedere appositi requisiti, prescrizioni tecniche e limitazioni per la coltivazione di OGM e può inoltre prevedere il pagamento di una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura forfettaria dei costi sostenuti per i controlli sul rispetto delle misure di coesistenza medesime.
Il presente documento è pertanto finalizzato ad illustrare, ai fini della fase di consultazione, i contenuti sulla base dei quali verrà perfezionato il regolamento regionale recante le misure di coesistenza.
A tal fine vengono descritti, nell’ordine, i contenuti delle norme generali che riguarderanno la coltivazione di tutte le varietà di colture contenti OGM e, poi, i contenuti delle norme specifiche che riguarderanno la coltivazione di mais.

 1. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE COLTURE CONTENENTI OGM  

1.1 REQUISITI PER LA COLTIVAZIONE: PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ FORMATIVA  

Sarà previsto, quale requisito per procedere alla coltivazione di varietà OGM, la partecipazione e il superamento di un corso rivolto all’acquisizione di conoscenze di base relative a:
- caratteristiche tecniche degli OGM;
- normativa comunitaria, statale e regionale in materia di impiego di OGM in agricoltura;
- applicazione delle misure di coesistenza previste nella Regione Friuli Venezia Giulia.  
Il corso, di durata minima di 8 ore, prevederà un esame scritto di teoria e il rilascio di un attestato di superamento del corso medesimo.  
Il corso sarà organizzato, prima dell’inizio di ogni stagione di semina, sulla base della presentazione di richieste scritte di partecipazione.  
Il costo del corso, determinato in via forfettaria, sarà a carico dei partecipanti.  
Il corso verrà organizzato dall’Amministrazione regionale, attraverso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, la quale potrà avvalersi dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e di soggetti esterni qualificati.
Con decreto del Vice Direttore centrale preposto all’Area risorse agricole e forestali saranno annualmente stabilite le modalità operative di svolgimento dei corsi: tale provvedimento stabilirà l’eventuale coinvolgimento dell’ERSA e di soggetti esterni , le date di svolgimento, le modalità di acquisizione delle iscrizioni, il costo del corso a carico dei frequentanti e le modalità di pagamento, i criteri generali per lo svolgimento dell’esame finale ecc.

La validità del corso sarà di tre anni: al termine del triennio, al fine di mantenere il requisito richiesto per la coltivazione di OGM, sarà necessario frequentare nuovamente il corso.  
In caso di coltivazione di OGM senza aver superato il corso troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011.  

1.2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA FORFETTARIA DEI COSTI DEI CONTROLLI  

Come consentito dall’articolo 2, comma 5 della legge regionale 5/2011, verrà istituita una tariffa a copertura forfettaria dei costi che l’ERSA sarà chiamata a sostenere per gli accertamenti tecnici tramite campionamenti dei terreni nell’ambito dell’attività di vigilanza , svolta dal Corpo forestale regionale, sul rispetto delle misure di coesistenza.
La tariffa verrà quantificata in 50 euro per ettaro o frazione di ettaro seminato con sementi OGM.
L’importo della tariffa dovrà essere versato all’ERSA da parte di ciascun conduttore, entro il 30 giugno di ogni anno, per l’importo corrispondente al complesso dei terreni seminati con OGM.  

1.3 LIMITAZIONI TERRITORIALI ALLE COLTURE OGM: ZONE OGM FREE

 Verranno individuate alcune zone in cui, per la presenza di specifiche condizioni naturali sarà vietato coltivare OGM in ragione delle seguenti finalità:

1) escludere la possibilità che le api, provenienti dagli apiari aventi localizzazione fissa e individuabile, possano bottinare, ossia raccogliere polline e nettare, su colture OGM e quindi produrre miele contenente OGM;

2) salvaguardare gli ambienti naturali presenti nel sistema regionale delle aree naturali protette;

3) tutelare le produzioni extra regionali ed extra nazionali, comprese quelle apistiche, nelle more della definizione di specifiche misure per le aree confinanti, assunte in modo concordato con le autorità interessate.

Con riferimento alla prima finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dagli apiari stanziali la cui localizzazione viene denunciata ai Consorzi provinciali degli apicoltori entro il 31 ottobre di ogni anno ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 6/2010 ( Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).  
Con riferimento alla seconda finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM nelle aree naturali di seguito elencate e entro 500 metri dal confine delle medesime:  

a) i siti Natura 2000 (SIC, ZPS);  

b) le aree protette di cui alla legge regionale 42/1996 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali): parchi regionali, riserve naturali, biotopi naturali, parchi comunali e intercomunali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) e aree di reperimento;  
c) i prati stabili di cui alla legge regionale 9/2005 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).  

Con riferimento alla terza finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dai confini della Regione con altri Stati e con altre Regioni. Tale distanza equivale a quella prevista con riguardo agli apiari stanziali, anche in considerazione del fatto che non è possibile per l’Amministrazione regionale prescrivere obblighi di invio di informazioni in capo alle organizzazioni degli apicoltori presenti fuori del territorio regionale.  
Le zone “OGM free” entro cui operano i divieti sopra descritti verranno individuate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con delibera della Giunta regionale, sentito l’ERSA.
Sulla base delle determinazioni della Giunta regionale, l’ERSA pubblicherà sul proprio sito la mappatura di tutte le zone in cui, anno per anno, sarà vietata la coltivazione di OGM.

2. DISPOSIZIONI PER LA COLTURA DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OGM: MAIS

2.1 PRESCRIZIONI PER EVITARE L’IMPOLLINAZIONE INCROCIATA DA CAMPI DI MAIS OGM  

Fatto salvo il rispetto delle limitazioni territoriali come sopra individuate, per evitare l’assenza del rischio di commistione fra colture transgeniche e non, il conduttore che intende coltivare varietà di mais OGM dovrà osservare una delle seguenti prescrizioni, fra loro alternative:  

a) osservare una distanza di isolamento di 500 metri.
La distanza di isolamento è la distanza, misurata dal bordo dell’appezzamento, entro cui va comunicata l’intenzione di seminare OGM a tutti gli altri conduttori di terreni coltivati con seminativi e dotati di fascicolo aziendale gestito attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Tale comunicazione dovrà avvenire con raccomanda AR o posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima della semina delle colture OGM. I destinatari della comunicazione potranno manifestare la propria contrarietà entro 30 giorni dal ricevimento con le medesime modalità. In tal caso la semina di OGM potrà avvenire purché sia rispettata la distanza di 500 metri dall’appezzamento di colui che ha manifestato la propria contrarietà.

b) costituire, anche assieme ad altri conduttori, una zona cuscinetto di 250 metri.
La zona cuscinetto, pari alla metà della distanza di isolamento, è la fascia di mais NON OGM, seminato 5 giorni prima o 5 giorni dopo il mais OGM e avente gli stessi tempi di maturazione (stessa classe FAO). Per la costituzione della zona cuscinetto possono essere coinvolti più conduttori. Potrà verificarsi infatti che:  
- uno o più conduttori destinino i propri appezzamenti alla costituzione di una zona cuscinetto a servizio di un altro o di altri conduttori;  
- più conduttori con appezzamenti affiancati destinino parte del proprio appezzamento alla semina di mais OGM e parte alla zona cuscinetto.

In tutti questi casi, ai fini dell’applicazione delle misure di coesistenza e dei relativi controlli, l’insieme degli appezzamenti seminati con mais OGM e di quelli con mais NON OGM inclusi nella zona cuscinetto saranno considerati come un unico appezzamento denominato “appezzamento comune”.  


2.1.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO  

Nel caso in cui il conduttore scegliesse di osservare la distanza di isolamento:

- la comunicazione ai conduttori interessati dovrà avvenire sulla base di un fac simile predisposto dalla Regione e che sarà allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza. La comunicazione indicherà, in particolare, gli estremi dell’appezzamento in cui sarà seminata la coltura OGM, il giorno della semina, la specie, l’evento e la varietà della coltura;

- l’insieme delle comunicazioni dovrà essere conservato fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla semina.  

Chi non manifesterà la propria contrarietà entro il termine (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) e con le modalità previste (raccomanda AR o posta elettronica certificata) sarà assoggettato al rispetto delle misure di coesistenza relative alle fasi di conservazione, raccolta e trasporto e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1830/2003, in quanto il mais potrebbe contenere OGM in misura superiore alla percentuale dello 0,9% oltre la quale si applicano gli obblighi relativi all’etichettatura e alla tracciabilità. Un tanto sarà espressamente riportato anche sul fac simile della comunicazione.  

Va evidenziato che, a seguito del ricevimento della comunicazione, i conduttori potranno sottoscrivere con colui che semina OGM eventuali accordi (ad esempio per il rispetto di eventuali misure di isolamento temporale o per la semina di mais con classi FAO differenti), ma tali accordi rimarranno estranei ad ogni valutazione e controllo dell’Amministrazione regionale.  

Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:  

1. al fine di rendere possibili i controlli sull’osservanza della distanza di isolamento, verrà attivata una procedura informatica attraverso il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (SIAGRI FVG) per la comunicazione, entro 15 giorni dall’avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
- estremi del conduttore;
- data di semina;
- localizzazione dell’appezzamento;
- tipo di prescrizione applicata: distanza di isolamento;
- specie, evento e varietà della coltura seminata.
Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione cui è tenuto il conduttore per effetto dell’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003 ai sensi del quale chiunque coltiva OGM comunica alle regioni, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni.  

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali sarà verificata la documentazione attestante l’avvenuto invio delle comunicazioni;  

3. nel caso in cui le comunicazioni non siano state trasmesse, con riferimento a tutti o parte dei conduttori interessati, verrà intimato al conduttore che ha seminato OGM di acquisire il consenso degli interessati entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase di sviluppo del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni. Per l’acquisizione dei consensi sarà utilizzato un fac simile predisposto dalla Regione e allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza;  

4. nel caso in cui i consensi non venissero acquisiti nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.  


2.1.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO  

Nel caso in cui venisse costituita una zona cuscinetto da parte di un unico conduttore:  

1. il conduttore comunicherà alla Regione, tramite il SIAGRI, entro 15 giorni dall’avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
- estremi del conduttore;
- data di semina;
- localizzazione dell’appezzamento;
- tipo di prescrizione applicata: costituzione della zona cuscinetto;
- specie, evento e varietà della coltura seminata.
Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;  

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali saranno effettuati sopralluoghi e campionamenti per accertare che, nella zona cuscinetto, è stato piantato mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM;  

3. nel caso in cui venissero riscontrate difformità, sarà intimato di sanarle emasculando o, in alternativa, rimuovendo le piante prima della fioritura, per una larghezza doppia a quella che manca al fine di costituire la zona cuscinetto. La dovrà essere adempiuta entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase fenologica del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni;  

4. nel caso in cui le difformità non venissero sanate nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005;  

5. nessuna incombenza o controllo saranno previsti a carico dei conduttori esterni alla zona cuscinetto.  

Le procedure amministrative conseguenti alla costituzione di un appezzamento comune da parte di più conduttori, finalizzato alla costituzione di una zona cuscinetto saranno analoghe a quelle appena descritte con le uniche seguenti particolarità relative alle sole fasi 1 e 2:  

1. nell’ambito della comunicazione al SIAGRI, ciascun conduttore comunicherà che, ai fini dell’applicazione delle misure di coesistenza, è stato costituito, con accordo scritto, un “appezzamento comune ” che utilizza la zona cuscinetto e trasmetterà gli identificativi degli altri conduttori aderenti. Anche in questo caso, tale comunicazione assolverà gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali sarà acquisito l’accordo scritto e verrà verificato, anche attraverso prove a campione dei terreni, che la zona cuscinetto sia costituita da mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM.


2.2 PRESCRIZIONI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA 


2.2.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO  

In caso di applicazione della distanza di isolamento dovrà essere costituita una “fascia di pulizia” su un bordo interno all’appezzamento, seminata con mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM. La fascia dovrà essere seminata entro 5 giorni prima o 5 giorni dopo il giorno della semina del mais OGM e dovrà essere di dimensioni tali da garantire la produzione di almeno 10 quintali di granella.  
Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull’appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, sulla “fascia di pulizia”.
La mancata costituzione della “fascia di pulizia” o lo svolgimento delle operazioni di raccolta in difformità a quanto prescritto, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011.  
Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:  

1) l’esistenza della “fascia di pulizia” verrà verificata in occasione dell’eventuale controllo a campione successivo alla comunicazione di avvenuta semina: a tal fine il conduttore sarà tenuto a predisporre ed esibire una mappa in cui verrà evidenziata l’ubicazione della fascia e il numero di file da cui è costituita;  

2) al fine di rendere possibile il controllo delle operazioni di raccolta, la data di raccolta dovrà essere comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno tre giorni.  


2.2.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO  

In caso di costituzione della zona cuscinetto, le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull’appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, nella zona cuscinetto.  
La mancata osservanza delle predette prescrizioni relative alla fase di raccolta, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.

Dal punto di vista delle procedure amministrative, si segnala che, al fine di rendere possibile i controlli, la data di raccolta sarà comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno 3 giorni. In caso di modifica della data di raccolta dovrà essere dato preavviso entro il giorno precedente alla data originariamente individuata.


3 BUONE PRASSI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA  

L’inosservanza delle buone prassi non comporta l’applicazione di sanzioni.

3.1 BUONE PRASSI RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE DELLE SEMENTI

 Le sementi OGM sono conservate nella loro confezione originaria senza che l’etichetta venga rimossa.
Le confezioni sono tenute separate dalle varietà NON OGM, se possibile sono conservate in locali distinti.
Anche dopo la semina, i semi avanzati sono conservati nella confezioni originaria e tenuti separati.


3.2 BUONE PRASSI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SEMINA  

Qualora le seminatrici non vengano dedicate esclusivamente agli OGM:

- in caso di applicazione delle distanze di isolamento: viene effettuata la semina del mais OGM, poi viene realizzata la pulizia delle tramogge che contengono i semi e successivamente viene effettuata la semina della fascia di pulizia;

- in caso di costituzione della zona cuscinetto: viene effettuata la semina del mais OGM e successivamente la semina della zona cuscinetto.

Nel caso in cui la semina non avvenga seconda tali modalità, va comunque effettuata la pulizia della seminatrice dopo la semina degli OGM. 


3.3 BUONE PRASSI RELATIVE AL TRASPORTO  

Qualora non sia possibile l'uso di automezzi dedicati per i diversi sistemi di produzione, i rimorchi usati devono essere svuotati al termine del trasporto di OGM e puliti.

domenica 8 dicembre 2013

Mais OGM in Italia. A quante polente dovremo rinunciare?

Da sempre la polenta fa parte dell’alimentazione e della gastronomia di gran parte della popolazione italiana. In tutte le Regioni esistono coltivazioni particolari di mais destinate all'ottenimento di granella idonea alla produzione di farina per polenta. Così, per esempio, in Piemonte troviamo il “Mais 8 file di Antignano”, in Lombardia troviamo il “Mais 8 file di Storo”, in Veneto il “Mais Marano”, nelle Marche troviamo il “Mais 8 file di Pollenza”, ecc.  Nel nostro Paese molti ristoranti vivono, e ricavano reddito,  grazie alla polenta, che rappresenta la base per la produzione di numerosi piatti tipici.

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213305708001&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213287460804&pagename=DG_AGRWrapper

Purtroppo, tutto questo “Ben di Dio” rischia di scomparire se nel nostro Paese sarà  introdotta la coltivazione di mais OGM ….….o, quantomeno, se sarà introdotta la coltivazione di questo mais OGM, che ha il transgene inserito nel genoma nucleare, che ha promotori costitutivi e che ha marcatori antibiotici) . In particolare, abbiamo già spiegato in un altro post che con la coesistenza, in presenza di incertezza produttiva e in assenza di etichettatura dei derivati (carne, latte, uova, ecc.), il mais OGM coltivato per scopi mangimistici è destinato a soppiantare interamente o quasi la coltivazione di mais convenzionale, destinato anch’esso a scopi mangimistici (il mais OGM ha un costo di produzione leggermente inferiore e i derivati da mangimi "non OGM" hanno lo stesso prezzo di vendita di quelli derivati dall’utilizzazione di mangimi OGM, per cui l’allevatore, che non è certo un benefattore, utilizzerà se possibile solo mangimi OGM).
Ma il problema della coesistenza, purtroppo, non riguarda solo il mais destinato alla produzione di mangimi, ma riguarda anche il mais di origine locale e destinato alla produzione di farina per polenta.   In particolare, in una situazione di inquinamento genetico diffuso, in relazione alla forte presenza di mais OGM per la produzione di mangimi (95% del totale),  anche le coltivazioni di “mais 8 file” destinate per la gran parte alla produzione di farina per polenta…..e che polenta! dovranno subire la presenza e l’inquinamento da polline OGM. Da questo punto di vista illuminante è la situazione che si è venuta a determinare in Messico, luogo di origine del mais, dove coltivazioni locali di mais sono state inquinate dal mais OGM.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3001031/

Lo scenario, ipotizzabile e fortemente realistico, che si verrà a determinare è molto semplice:

- la coesistenza con il mais OGM determinerà incertezza produttiva per i coltivatori di “mais 8 file”, che non saranno in grado di prevedere il livello di inquinamento che avrà il loro mais una volta raccolto. Se avrà un livello di OGM inferiore allo 0,9% non succederà niente, ma se avrà un livello superiore allo 0,9%, il loro mais dovrà essere etichettato e dovrà essere venduto come “mais OGM”, con la certezza di non venderne nemmeno un chicco. Questo mais, con ogni probabilità, sarà avviato verso la filiera mangimistica, con grave danno economico per i maiscoltori, in quanto il costo di produzione di questo "mais 8 file" è decisamente superiore al costo di produzione del mais per alimentazione animale;

- l’agricoltore convenzionale del mais 8 file in annate successive non potrà continuare a coltivare ai costi del convenzionale o del biologico destinato all'alimentazione umana per poi vendere ai prezzi del mais transgenico destinato all'alimentazione animale;

- dopo pochi anni, se la soglia di inquinamento genetico da OGM continuerà ad essere superiore allo 0,9%, gli agricoltori del mais convenzionale/biologico smetteranno di coltivare il “mais 8 file”, poichè se etichettato come OGM continueranno a non venderne un chicco e, pertanto, saranno costretti a subire forti perdite economiche;

- in questa situazione di incertezza produttiva, causata dalla presenza del “mais OGM”, si avrà una forte riduzione, se non addirittura la scomparsa, delle produzioni tipiche regionali di “mais 8 file”, poichè non più economicamente valide;

- con la scomparsa della coltivazione di “mais 8 file”, anche i piccoli ristoranti tipici avranno conseguenze negative, così come il turismo enogastronomico legato al consumo di questo preziosissimo alimento;

- nella suddetta situazione anche i piccoli mulini locali, che vivono grazie alla produzione di farina di “mais 8 file”, dovranno chiudere e diminuirà, così, anche il grado di autoapprovvigionamento alimentare locale di un territorio!


Scenario alternativo al precedente potrebbe essere la delocalizzazione produttiva del "mais 8 file" in aree marginali, ovvero in aree dove è antieconomica la produzione di "mais OGM". Se così fosse, la produzione di "mais 8 file" sarebbe comunque garantita, ma si avrebbe un forte aumento dei costi di produzione e, conseguentemente, del prezzo della farina per polenta derivante da “mais 8 file”………ma chi paga?........sempre noi?

martedì 29 ottobre 2013

Una filiera di carne interamente no-ogm è possibile?

Una filiera di carne interamente NO-OGM è possibile?
Inutile nascondere che larga parte degli allevamenti nazionali di bovini da carne utilizza, anche solo in parte,  mangime per l’alimentazione animale che è soia OGM. Nessun allarme per i consumatori, perché la carne non è ovviamente OGM.
La risposta alla domanda iniziale è sicuramente positiva, ma occorre un salto di qualità da parte del consumatore, che dovrebbe corrispondere un prezzo equo all’allevatore, poiché, oggigiorno, garantire una filiera “OGM Free” determina sicuramente un aumento dei costi di produzione (mangimi “OGM Free”, segregazione di filiera, certificazione, etichettatura, ecc). 

Tali maggiori costi, è bene ricordarlo, non c’erano prima dell’introduzione degli OGM. Pertanto, un primo risultato che abbiamo ottenuto dall’introduzione degli OGM è che, oggigiorno, se il consumatore vuole il “vecchio cibo”, quello ottenuto da bovini alimentati con mangimi “OGM Free”, deve pagare di più. Personalmente la ritengo una cosa assurda…….pagare di più solo perché qualcuno ha voluto introdurre una innovazione “discutibile”, per avere un cibo che è uguale a quello precedente. Non ho parole!

A proposito di "Filiera carne OGM Free", recentemente è stato approvato il progetto “Razza Chianina OGM Free”. «Il progetto – ha spiegato il presidente della cooperativa Bovinitaly, Stefano Mengoli – ha definito una metodologia di controllo dell’intera filiera produttiva, dalla nascita del vitello fino alla macellazione, con l’obiettivo di poter dichiarare e garantire, nella fase di commercializzazione, l’adozione di una alimentazione “no-OGM” dei bovini certificati IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale di razza Chianina allevati in Toscana. La fase di sperimentazione è stata positiva ed è quindi fattibile in tempi rapidi l’adozione di un protocollo produttivo ed innovativo e delle relative procedure di vigilanza in azienda attraverso controlli periodici ed analisi sui prelievi effettuati».

Il problema maggiore nella definizione di una filiera carne “OGM Free” è dato dall’aumento dei costi di produzione: ad esempio una soia no-OGM, rispetto ad una soia OGM, ha un costo maggiore per l’allevatore del 15% circa. I maggiori costi dipendono anche dal fatto che la soia no-OGM è di difficile reperimento e dovrebbe essere sostituita da altri mangimi proteici, come favino, girasole e erba medica che possono essere prodotti direttamente in azienda, ma che hanno un costo superiore.

Ci sono poi costi di segregazione, di certificazione e di etichettatura, che fanno ulteriormente lievitare il costo totale di produzione.
 Una lievitazione di  costo che molto spesso non è ricompensato né dalla distribuzione, né dal consumatore.

A questo punto una considerazione generale è necessaria. E’ giusto che la Società sia costretta a pagare di più per avere lo stesso identico cibo che aveva prima dell’introduzione degli OGM? Non è giusto!……..anche perché tutto questo, in assenza di una etichettatura dei derivati da alimenti OGM, determina una sorta di concorrenza sleale per gli allevatori che utilizzano mangimi convenzionali. Allevatori che prima o poi, stante questa situazione di carenza di etichettatura, saranno costretti dal mercato ad utilizzare mangimi OGM (la moneta cattiva, ancora una volta, scaccia la moneta buona).

lunedì 25 febbraio 2013

L'aumento delle superfici coltivate a OGM nel mondo non è solo gradimento dell'agricoltore


Secondo quanto emerge dal Rapporto del Servizio Internazionale per l'acquisizione delle applicazioni nelle biotecnologie per l'agricoltura (ISAAA) sullo "Status globale della commercializzazione di coltura biotech/OGM", a livello globale nel 2012 sono stati coltivati 170,3 milioni di ettari di colture biotech, con un tasso di crescita medio annuo del 6%, 10,3 milioni in più rispetto ai 160 milioni di ettari del 2011.

Molti associano questo dato al gradimento della coltivazione di queste piante da parte degli agricoltori, sottintendendo, e facendo credere ai meno informati,  che queste piante, se sono preferite a quelle convenzionali, significa che sono decisamente migliori, sia da un punto di vista agronomico, sia da un punto di vista delle performance economiche. 

Purtroppo, tutto questo non è vero, poichè tra le motivazioni che hanno determinato un aumento delle superfici coltivate a OGM nel mondo sono legate quasi esclusivamente alla mancata etichettatura degli alimenti ottenuti da queste coltivazioni. Ci si riferisce sia agli alimenti direttamente utilizzati come cibo quotidiano, sia agli alimenti derivati dall’utilizzazione degli OGM nell’attività zootecnica (carne, latte, uova, ecc.). 

Cosa accade, per esempio, per il mais? Non essendoci etichettatura dei derivati, nessun trasformatore (allevatore) ha interesse alcuno a tener separati i due prodotti e ad adottare "mais non OGM", piuttosto di "mais OGM". Se non c'è etichettatura, sul mercato è presente un unico prezzo del mais, sia esso OGM o "non OGM". Ecco allora spiegata l'esplosione delle superfici coltivate a mais OGM (la stessa cosa vale per soia e per colza)............. molto semplicemente, in presenza di un unico prezzo di mercato per "mais OGM" e "mais non OGM", gli agricoltori tendono a produrre e ad utilizzare quello che ha il minor costo di produzione, ovvero quello OGM (alcuni hanno calcolato un minor costo di produzione agricolo del 5-6%, che, laddove è obbligatoria l'etichettatura, non sarebbe sufficiente a compensare i maggiori costi di separazione di filiera). 

E' forse inutile fare osservare che, molto probabilmente, in relazione alla diffidenza manifestata dai consumatori, se "alimenti diretti" e "alimenti derivati" fossero etichettati, così come avviene nei Paesi della UE, non avremmo assistito a questa ascesa.

L’ISAAA sottolinea inoltre che dei 28 paesi che hanno piantato colture biotech nel 2012, 20 sono in via di sviluppo e 8 sono industrializzati; mentre nel 2011 erano 19 Paesi in via di sviluppo e 10 industrializzati.

I 5 Paesi in via di sviluppo leader nel biotech sono la Cina, l’India, il Brasile, l’Argentina ed il Sud Africa, che coltivano il 46% delle colture biotech globali (78,2 milioni di ettari) ed insieme rappresentano circa il 40% della popolazione mondiale. Da rilevare che l'aumento delle coltivazioni di piante OGM in queste aree del Globo è dovuto soprattutto al fatto che in questi Paesi il brevetto sulle piante non è ammesso, per cui gli agricoltori, soprattutto per la soia, trattengono una parte della produzione dell'annata per poi riseminarla nell'annata successiva (questa pratica, purtroppo, non è attuabile per il "mais ibrido"). Pertanto lo sviluppo degli OGM in questi Paesi è in pratica un obbligo per l'agricoltore, determinato dal fatto che essi hanno queste sementi e non ne hanno di altro tipo. 

Gli Stati Uniti continuano ad essere leader nella produzione di coltivazioni geneticamente modificate, con 69,5 milioni di ettari.

L’India ha coltivato 10.8 milioni di ettari di cotone Bt; mentre la Cina ne ha coltivati 4.0 milioni di ettari.

In Africa, il Sudan si è aggiunto alla lista dei paesi (Sud Africa, Burkina Faso ed Egitto) che hanno adottato colture biotech.

Cinque paesi europei (Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania) hanno piantato 129.071 ettari di mais geneticamente modificato (di cui il 90% in Spagna), con un aumento del 13% rispetto al 2011. In relazione al fatto che in questi Paesi dell’UE esiste l’obbligo di coesistenza, è auspicabile, al più presto, che si arrivi ad una etichettatura dei “Derivati da OGM” (carne, latte, uova, ecc.), poichè, se così non fosse, si assisterebbe ad una sorta di concorrenza sleale da parte dei Paesi che consentono la coltivazione di OGM, nei confronti di quelli che, invece, preferiscono attendere risposte certe da parte della scienza prima di adottarli.