Visualizzazioni totali

domenica 5 gennaio 2014

Prima bozza delle "Norme di Coesistenza" tra coltivazioni OGM e coltivazioni Non OGM emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia è in procinto di varare le “MISURE PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM NELLE COLTURE CONVENZIONALI E BIOLOGICHE”, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5/2011.

Tali norme, in assenza di altre Leggi che obblighino l'etichettatura dei "derivati da OGM" (carne, latte, uova, ecc.), non faranno altro che favorire la diffusione degli OGM nel nostro Paese, con tutto quello che ne potrà seguire.



 SINTESI DELLE PROPOSTE PER LA CONSULTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 BIS, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5/2011

Premesse:

La legge regionale 6/2013 (Assestamento del bilancio 2013) ha modificato la legge regionale 5/2011 relativa all’impiego di OGM in agricoltura introducendo, nella nuova versione dell’articolo 2, criteri e procedure per l’approvazione delle misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.  
Ai sensi del predetto articolo, le misure di coesistenza tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.  
Le misure di coesistenza sono contenute in un apposito regolamento regionale che viene approvato dalla Giunta regionale in via preliminare e poi viene notificato alla Commissione europea: al termine dell’esame da parte di quest’ultima, il regolamento viene approvato in via definitiva dalla Giunta regionale e poi viene emanato con decreto del Presidente della Regione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Prima della proposizione del regolamento alla Giunta regionale, la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Area risorse agricole e forestali procede, ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 1 della legge regionale 5/2011, alla consultazione delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste, nonché da esperti indicati dalle Università e dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.  
Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5/2011, tale regolamento può prevedere appositi requisiti, prescrizioni tecniche e limitazioni per la coltivazione di OGM e può inoltre prevedere il pagamento di una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura forfettaria dei costi sostenuti per i controlli sul rispetto delle misure di coesistenza medesime.
Il presente documento è pertanto finalizzato ad illustrare, ai fini della fase di consultazione, i contenuti sulla base dei quali verrà perfezionato il regolamento regionale recante le misure di coesistenza.
A tal fine vengono descritti, nell’ordine, i contenuti delle norme generali che riguarderanno la coltivazione di tutte le varietà di colture contenti OGM e, poi, i contenuti delle norme specifiche che riguarderanno la coltivazione di mais.

 1. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE COLTURE CONTENENTI OGM  

1.1 REQUISITI PER LA COLTIVAZIONE: PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ FORMATIVA  

Sarà previsto, quale requisito per procedere alla coltivazione di varietà OGM, la partecipazione e il superamento di un corso rivolto all’acquisizione di conoscenze di base relative a:
- caratteristiche tecniche degli OGM;
- normativa comunitaria, statale e regionale in materia di impiego di OGM in agricoltura;
- applicazione delle misure di coesistenza previste nella Regione Friuli Venezia Giulia.  
Il corso, di durata minima di 8 ore, prevederà un esame scritto di teoria e il rilascio di un attestato di superamento del corso medesimo.  
Il corso sarà organizzato, prima dell’inizio di ogni stagione di semina, sulla base della presentazione di richieste scritte di partecipazione.  
Il costo del corso, determinato in via forfettaria, sarà a carico dei partecipanti.  
Il corso verrà organizzato dall’Amministrazione regionale, attraverso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, la quale potrà avvalersi dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e di soggetti esterni qualificati.
Con decreto del Vice Direttore centrale preposto all’Area risorse agricole e forestali saranno annualmente stabilite le modalità operative di svolgimento dei corsi: tale provvedimento stabilirà l’eventuale coinvolgimento dell’ERSA e di soggetti esterni , le date di svolgimento, le modalità di acquisizione delle iscrizioni, il costo del corso a carico dei frequentanti e le modalità di pagamento, i criteri generali per lo svolgimento dell’esame finale ecc.

La validità del corso sarà di tre anni: al termine del triennio, al fine di mantenere il requisito richiesto per la coltivazione di OGM, sarà necessario frequentare nuovamente il corso.  
In caso di coltivazione di OGM senza aver superato il corso troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011.  

1.2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA FORFETTARIA DEI COSTI DEI CONTROLLI  

Come consentito dall’articolo 2, comma 5 della legge regionale 5/2011, verrà istituita una tariffa a copertura forfettaria dei costi che l’ERSA sarà chiamata a sostenere per gli accertamenti tecnici tramite campionamenti dei terreni nell’ambito dell’attività di vigilanza , svolta dal Corpo forestale regionale, sul rispetto delle misure di coesistenza.
La tariffa verrà quantificata in 50 euro per ettaro o frazione di ettaro seminato con sementi OGM.
L’importo della tariffa dovrà essere versato all’ERSA da parte di ciascun conduttore, entro il 30 giugno di ogni anno, per l’importo corrispondente al complesso dei terreni seminati con OGM.  

1.3 LIMITAZIONI TERRITORIALI ALLE COLTURE OGM: ZONE OGM FREE

 Verranno individuate alcune zone in cui, per la presenza di specifiche condizioni naturali sarà vietato coltivare OGM in ragione delle seguenti finalità:

1) escludere la possibilità che le api, provenienti dagli apiari aventi localizzazione fissa e individuabile, possano bottinare, ossia raccogliere polline e nettare, su colture OGM e quindi produrre miele contenente OGM;

2) salvaguardare gli ambienti naturali presenti nel sistema regionale delle aree naturali protette;

3) tutelare le produzioni extra regionali ed extra nazionali, comprese quelle apistiche, nelle more della definizione di specifiche misure per le aree confinanti, assunte in modo concordato con le autorità interessate.

Con riferimento alla prima finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dagli apiari stanziali la cui localizzazione viene denunciata ai Consorzi provinciali degli apicoltori entro il 31 ottobre di ogni anno ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 6/2010 ( Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).  
Con riferimento alla seconda finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM nelle aree naturali di seguito elencate e entro 500 metri dal confine delle medesime:  

a) i siti Natura 2000 (SIC, ZPS);  

b) le aree protette di cui alla legge regionale 42/1996 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali): parchi regionali, riserve naturali, biotopi naturali, parchi comunali e intercomunali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) e aree di reperimento;  
c) i prati stabili di cui alla legge regionale 9/2005 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).  

Con riferimento alla terza finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dai confini della Regione con altri Stati e con altre Regioni. Tale distanza equivale a quella prevista con riguardo agli apiari stanziali, anche in considerazione del fatto che non è possibile per l’Amministrazione regionale prescrivere obblighi di invio di informazioni in capo alle organizzazioni degli apicoltori presenti fuori del territorio regionale.  
Le zone “OGM free” entro cui operano i divieti sopra descritti verranno individuate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con delibera della Giunta regionale, sentito l’ERSA.
Sulla base delle determinazioni della Giunta regionale, l’ERSA pubblicherà sul proprio sito la mappatura di tutte le zone in cui, anno per anno, sarà vietata la coltivazione di OGM.

2. DISPOSIZIONI PER LA COLTURA DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OGM: MAIS

2.1 PRESCRIZIONI PER EVITARE L’IMPOLLINAZIONE INCROCIATA DA CAMPI DI MAIS OGM  

Fatto salvo il rispetto delle limitazioni territoriali come sopra individuate, per evitare l’assenza del rischio di commistione fra colture transgeniche e non, il conduttore che intende coltivare varietà di mais OGM dovrà osservare una delle seguenti prescrizioni, fra loro alternative:  

a) osservare una distanza di isolamento di 500 metri.
La distanza di isolamento è la distanza, misurata dal bordo dell’appezzamento, entro cui va comunicata l’intenzione di seminare OGM a tutti gli altri conduttori di terreni coltivati con seminativi e dotati di fascicolo aziendale gestito attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Tale comunicazione dovrà avvenire con raccomanda AR o posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima della semina delle colture OGM. I destinatari della comunicazione potranno manifestare la propria contrarietà entro 30 giorni dal ricevimento con le medesime modalità. In tal caso la semina di OGM potrà avvenire purché sia rispettata la distanza di 500 metri dall’appezzamento di colui che ha manifestato la propria contrarietà.

b) costituire, anche assieme ad altri conduttori, una zona cuscinetto di 250 metri.
La zona cuscinetto, pari alla metà della distanza di isolamento, è la fascia di mais NON OGM, seminato 5 giorni prima o 5 giorni dopo il mais OGM e avente gli stessi tempi di maturazione (stessa classe FAO). Per la costituzione della zona cuscinetto possono essere coinvolti più conduttori. Potrà verificarsi infatti che:  
- uno o più conduttori destinino i propri appezzamenti alla costituzione di una zona cuscinetto a servizio di un altro o di altri conduttori;  
- più conduttori con appezzamenti affiancati destinino parte del proprio appezzamento alla semina di mais OGM e parte alla zona cuscinetto.

In tutti questi casi, ai fini dell’applicazione delle misure di coesistenza e dei relativi controlli, l’insieme degli appezzamenti seminati con mais OGM e di quelli con mais NON OGM inclusi nella zona cuscinetto saranno considerati come un unico appezzamento denominato “appezzamento comune”.  


2.1.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO  

Nel caso in cui il conduttore scegliesse di osservare la distanza di isolamento:

- la comunicazione ai conduttori interessati dovrà avvenire sulla base di un fac simile predisposto dalla Regione e che sarà allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza. La comunicazione indicherà, in particolare, gli estremi dell’appezzamento in cui sarà seminata la coltura OGM, il giorno della semina, la specie, l’evento e la varietà della coltura;

- l’insieme delle comunicazioni dovrà essere conservato fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla semina.  

Chi non manifesterà la propria contrarietà entro il termine (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) e con le modalità previste (raccomanda AR o posta elettronica certificata) sarà assoggettato al rispetto delle misure di coesistenza relative alle fasi di conservazione, raccolta e trasporto e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1830/2003, in quanto il mais potrebbe contenere OGM in misura superiore alla percentuale dello 0,9% oltre la quale si applicano gli obblighi relativi all’etichettatura e alla tracciabilità. Un tanto sarà espressamente riportato anche sul fac simile della comunicazione.  

Va evidenziato che, a seguito del ricevimento della comunicazione, i conduttori potranno sottoscrivere con colui che semina OGM eventuali accordi (ad esempio per il rispetto di eventuali misure di isolamento temporale o per la semina di mais con classi FAO differenti), ma tali accordi rimarranno estranei ad ogni valutazione e controllo dell’Amministrazione regionale.  

Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:  

1. al fine di rendere possibili i controlli sull’osservanza della distanza di isolamento, verrà attivata una procedura informatica attraverso il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (SIAGRI FVG) per la comunicazione, entro 15 giorni dall’avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
- estremi del conduttore;
- data di semina;
- localizzazione dell’appezzamento;
- tipo di prescrizione applicata: distanza di isolamento;
- specie, evento e varietà della coltura seminata.
Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione cui è tenuto il conduttore per effetto dell’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003 ai sensi del quale chiunque coltiva OGM comunica alle regioni, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni.  

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali sarà verificata la documentazione attestante l’avvenuto invio delle comunicazioni;  

3. nel caso in cui le comunicazioni non siano state trasmesse, con riferimento a tutti o parte dei conduttori interessati, verrà intimato al conduttore che ha seminato OGM di acquisire il consenso degli interessati entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase di sviluppo del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni. Per l’acquisizione dei consensi sarà utilizzato un fac simile predisposto dalla Regione e allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza;  

4. nel caso in cui i consensi non venissero acquisiti nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.  


2.1.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO  

Nel caso in cui venisse costituita una zona cuscinetto da parte di un unico conduttore:  

1. il conduttore comunicherà alla Regione, tramite il SIAGRI, entro 15 giorni dall’avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
- estremi del conduttore;
- data di semina;
- localizzazione dell’appezzamento;
- tipo di prescrizione applicata: costituzione della zona cuscinetto;
- specie, evento e varietà della coltura seminata.
Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;  

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali saranno effettuati sopralluoghi e campionamenti per accertare che, nella zona cuscinetto, è stato piantato mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM;  

3. nel caso in cui venissero riscontrate difformità, sarà intimato di sanarle emasculando o, in alternativa, rimuovendo le piante prima della fioritura, per una larghezza doppia a quella che manca al fine di costituire la zona cuscinetto. La dovrà essere adempiuta entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase fenologica del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni;  

4. nel caso in cui le difformità non venissero sanate nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005;  

5. nessuna incombenza o controllo saranno previsti a carico dei conduttori esterni alla zona cuscinetto.  

Le procedure amministrative conseguenti alla costituzione di un appezzamento comune da parte di più conduttori, finalizzato alla costituzione di una zona cuscinetto saranno analoghe a quelle appena descritte con le uniche seguenti particolarità relative alle sole fasi 1 e 2:  

1. nell’ambito della comunicazione al SIAGRI, ciascun conduttore comunicherà che, ai fini dell’applicazione delle misure di coesistenza, è stato costituito, con accordo scritto, un “appezzamento comune ” che utilizza la zona cuscinetto e trasmetterà gli identificativi degli altri conduttori aderenti. Anche in questo caso, tale comunicazione assolverà gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali sarà acquisito l’accordo scritto e verrà verificato, anche attraverso prove a campione dei terreni, che la zona cuscinetto sia costituita da mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM.


2.2 PRESCRIZIONI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA 


2.2.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO  

In caso di applicazione della distanza di isolamento dovrà essere costituita una “fascia di pulizia” su un bordo interno all’appezzamento, seminata con mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM. La fascia dovrà essere seminata entro 5 giorni prima o 5 giorni dopo il giorno della semina del mais OGM e dovrà essere di dimensioni tali da garantire la produzione di almeno 10 quintali di granella.  
Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull’appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, sulla “fascia di pulizia”.
La mancata costituzione della “fascia di pulizia” o lo svolgimento delle operazioni di raccolta in difformità a quanto prescritto, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011.  
Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:  

1) l’esistenza della “fascia di pulizia” verrà verificata in occasione dell’eventuale controllo a campione successivo alla comunicazione di avvenuta semina: a tal fine il conduttore sarà tenuto a predisporre ed esibire una mappa in cui verrà evidenziata l’ubicazione della fascia e il numero di file da cui è costituita;  

2) al fine di rendere possibile il controllo delle operazioni di raccolta, la data di raccolta dovrà essere comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno tre giorni.  


2.2.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO  

In caso di costituzione della zona cuscinetto, le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull’appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, nella zona cuscinetto.  
La mancata osservanza delle predette prescrizioni relative alla fase di raccolta, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.

Dal punto di vista delle procedure amministrative, si segnala che, al fine di rendere possibile i controlli, la data di raccolta sarà comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno 3 giorni. In caso di modifica della data di raccolta dovrà essere dato preavviso entro il giorno precedente alla data originariamente individuata.


3 BUONE PRASSI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA  

L’inosservanza delle buone prassi non comporta l’applicazione di sanzioni.

3.1 BUONE PRASSI RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE DELLE SEMENTI

 Le sementi OGM sono conservate nella loro confezione originaria senza che l’etichetta venga rimossa.
Le confezioni sono tenute separate dalle varietà NON OGM, se possibile sono conservate in locali distinti.
Anche dopo la semina, i semi avanzati sono conservati nella confezioni originaria e tenuti separati.


3.2 BUONE PRASSI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SEMINA  

Qualora le seminatrici non vengano dedicate esclusivamente agli OGM:

- in caso di applicazione delle distanze di isolamento: viene effettuata la semina del mais OGM, poi viene realizzata la pulizia delle tramogge che contengono i semi e successivamente viene effettuata la semina della fascia di pulizia;

- in caso di costituzione della zona cuscinetto: viene effettuata la semina del mais OGM e successivamente la semina della zona cuscinetto.

Nel caso in cui la semina non avvenga seconda tali modalità, va comunque effettuata la pulizia della seminatrice dopo la semina degli OGM. 


3.3 BUONE PRASSI RELATIVE AL TRASPORTO  

Qualora non sia possibile l'uso di automezzi dedicati per i diversi sistemi di produzione, i rimorchi usati devono essere svuotati al termine del trasporto di OGM e puliti.