La Regione Friuli Venezia Giulia è in procinto di varare le “MISURE
PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM NELLE COLTURE CONVENZIONALI E
BIOLOGICHE”, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5/2011.
Tali norme, in assenza di altre Leggi che obblighino l'etichettatura dei "derivati da OGM" (carne, latte, uova, ecc.), non faranno altro che favorire la diffusione degli OGM nel nostro Paese, con tutto quello che ne potrà seguire.
SINTESI DELLE
PROPOSTE PER LA CONSULTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 BIS, COMMA 1 DELLA LEGGE
REGIONALE 5/2011
Premesse:
La legge regionale 6/2013 (Assestamento del bilancio 2013)
ha modificato la legge regionale 5/2011 relativa all’impiego di OGM in
agricoltura introducendo, nella nuova versione dell’articolo 2, criteri e procedure
per l’approvazione delle misure per evitare la presenza involontaria di OGM
nelle colture convenzionali e biologiche.
Ai sensi del predetto articolo, le misure di coesistenza
tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le
condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione
di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture
aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle
colture.
Le misure di coesistenza sono contenute in un apposito
regolamento regionale che viene approvato dalla Giunta regionale in via
preliminare e poi viene notificato alla Commissione europea: al termine dell’esame
da parte di quest’ultima, il regolamento viene approvato in via definitiva
dalla Giunta regionale e poi viene emanato con decreto del Presidente della
Regione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Prima della proposizione del regolamento alla Giunta
regionale, la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione,
risorse agricole e forestali - Area risorse agricole e forestali procede, ai sensi
dell’articolo 11 bis, comma 1 della legge regionale 5/2011, alla consultazione
delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e delle associazioni
ambientaliste, nonché da esperti indicati dalle Università e dalla Federazione
regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5/2011, tale
regolamento può prevedere appositi requisiti, prescrizioni tecniche e
limitazioni per la coltivazione di OGM e può inoltre prevedere il pagamento di
una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura
forfettaria dei costi sostenuti per i controlli sul rispetto delle misure di
coesistenza medesime.
Il presente documento è pertanto finalizzato ad illustrare,
ai fini della fase di consultazione, i contenuti sulla base dei quali verrà
perfezionato il regolamento regionale recante le misure di coesistenza.
A tal fine vengono descritti, nell’ordine, i contenuti delle
norme generali che riguarderanno la coltivazione di tutte le varietà di colture
contenti OGM e, poi, i contenuti delle norme specifiche che riguarderanno la
coltivazione di mais.
1. DISPOSIZIONI
GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE COLTURE CONTENENTI OGM
1.1 REQUISITI PER LA COLTIVAZIONE: PARTECIPAZIONE AD
ATTIVITA’ FORMATIVA
Sarà previsto, quale requisito per procedere alla
coltivazione di varietà OGM, la partecipazione e il superamento di un corso
rivolto all’acquisizione di conoscenze di base relative a:
- caratteristiche tecniche degli OGM;
- normativa comunitaria, statale e regionale in materia di
impiego di OGM in agricoltura;
- applicazione delle misure di coesistenza previste nella
Regione Friuli Venezia Giulia.
Il corso, di durata minima di 8 ore, prevederà un esame
scritto di teoria e il rilascio di un attestato di superamento del corso
medesimo.
Il corso sarà organizzato, prima dell’inizio di ogni
stagione di semina, sulla base della presentazione di richieste scritte di
partecipazione.
Il costo del corso, determinato in via forfettaria, sarà a
carico dei partecipanti.
Il corso verrà organizzato dall’Amministrazione regionale,
attraverso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione,
risorse agricole e forestali, la quale potrà avvalersi dell’Agenzia regionale
per lo sviluppo rurale (ERSA) e di soggetti esterni qualificati.
Con decreto del Vice Direttore centrale preposto all’Area
risorse agricole e forestali saranno annualmente stabilite le modalità
operative di svolgimento dei corsi: tale provvedimento stabilirà l’eventuale coinvolgimento
dell’ERSA e di soggetti esterni , le date di svolgimento, le modalità di
acquisizione delle iscrizioni, il costo del corso a carico dei frequentanti e
le modalità di pagamento, i criteri generali per lo svolgimento dell’esame finale ecc.
La validità del corso sarà di tre anni: al termine del
triennio, al fine di mantenere il requisito richiesto per la coltivazione di
OGM, sarà necessario frequentare nuovamente il corso.
In caso di coltivazione di OGM senza aver superato il corso
troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo
8, comma 1 della legge regionale 5/2011.
1.2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA FORFETTARIA DEI
COSTI DEI CONTROLLI
Come consentito dall’articolo 2, comma 5 della legge
regionale 5/2011, verrà istituita una tariffa a copertura forfettaria dei costi
che l’ERSA sarà chiamata a sostenere per gli accertamenti tecnici tramite campionamenti
dei terreni nell’ambito dell’attività di vigilanza , svolta dal Corpo forestale
regionale, sul rispetto delle misure di coesistenza.
La tariffa verrà quantificata in 50 euro per ettaro o
frazione di ettaro seminato con sementi OGM.
L’importo della tariffa dovrà essere versato all’ERSA da
parte di ciascun conduttore, entro il 30 giugno di ogni anno, per l’importo
corrispondente al complesso dei terreni seminati con OGM.
1.3 LIMITAZIONI TERRITORIALI ALLE COLTURE OGM: ZONE OGM FREE
Verranno individuate
alcune zone in cui, per la presenza di specifiche condizioni naturali sarà
vietato coltivare OGM in ragione delle seguenti finalità:
1) escludere la possibilità che le api, provenienti dagli
apiari aventi localizzazione fissa e individuabile, possano bottinare, ossia
raccogliere polline e nettare, su colture OGM e quindi produrre miele contenente
OGM;
2) salvaguardare gli ambienti naturali presenti nel sistema
regionale delle aree naturali protette;
3) tutelare le produzioni extra regionali ed extra
nazionali, comprese quelle apistiche, nelle more della definizione di
specifiche misure per le aree confinanti, assunte in modo concordato con le
autorità interessate.
Con riferimento alla prima finalità, sarà previsto il
divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dagli apiari stanziali la cui
localizzazione viene denunciata ai Consorzi provinciali degli apicoltori entro
il 31 ottobre di ogni anno ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 6/2010
( Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).
Con riferimento alla seconda finalità, sarà previsto il
divieto di coltivare OGM nelle aree naturali di seguito elencate e entro 500
metri dal confine delle medesime:
a) i siti Natura 2000 (SIC, ZPS);
b) le aree protette di cui alla legge regionale 42/1996
(Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali): parchi regionali,
riserve naturali, biotopi naturali, parchi comunali e intercomunali, aree di rilevante
interesse ambientale (ARIA) e aree di reperimento;
c) i prati stabili di cui alla legge regionale 9/2005 (Norme
regionali per la tutela dei prati stabili naturali).
Con riferimento alla terza finalità, sarà previsto il
divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dai confini della Regione con altri
Stati e con altre Regioni. Tale distanza equivale a quella prevista con
riguardo agli apiari stanziali, anche in considerazione del fatto che non è
possibile per l’Amministrazione regionale prescrivere obblighi di invio di
informazioni in capo alle organizzazioni degli apicoltori presenti fuori del
territorio regionale.
Le zone “OGM free” entro cui operano i divieti sopra
descritti verranno individuate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con delibera
della Giunta regionale, sentito l’ERSA.
Sulla base delle determinazioni della Giunta regionale,
l’ERSA pubblicherà sul proprio sito la mappatura di tutte le zone in cui, anno
per anno, sarà vietata la coltivazione di OGM.
2. DISPOSIZIONI PER LA COLTURA DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI
OGM: MAIS
2.1 PRESCRIZIONI PER EVITARE L’IMPOLLINAZIONE INCROCIATA DA
CAMPI DI MAIS OGM
Fatto salvo il rispetto delle limitazioni territoriali come
sopra individuate, per evitare l’assenza del rischio di commistione fra colture
transgeniche e non, il conduttore che intende coltivare varietà di mais OGM
dovrà osservare una delle seguenti prescrizioni, fra loro alternative:
a) osservare una distanza di isolamento di 500 metri.
La distanza di isolamento è la distanza, misurata dal bordo
dell’appezzamento, entro cui va comunicata l’intenzione di seminare OGM a tutti
gli altri conduttori di terreni coltivati con seminativi e dotati di fascicolo
aziendale gestito attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Tale
comunicazione dovrà avvenire con raccomanda AR o posta elettronica certificata,
almeno 60 giorni prima della semina delle colture OGM. I destinatari della
comunicazione potranno manifestare la propria contrarietà entro 30 giorni dal ricevimento
con le medesime modalità. In tal caso la semina di OGM potrà avvenire purché
sia rispettata la distanza di 500 metri dall’appezzamento di colui che ha
manifestato la propria contrarietà.
b) costituire, anche assieme ad altri conduttori, una zona
cuscinetto di 250 metri.
La zona cuscinetto, pari alla metà della distanza di
isolamento, è la fascia di mais NON OGM, seminato 5 giorni prima o 5 giorni
dopo il mais OGM e avente gli stessi tempi di maturazione (stessa classe FAO). Per
la costituzione della zona cuscinetto possono essere coinvolti più conduttori.
Potrà verificarsi infatti che:
- uno o più conduttori destinino i propri appezzamenti alla
costituzione di una zona cuscinetto a servizio di un altro o di altri
conduttori;
- più conduttori con appezzamenti affiancati destinino parte
del proprio appezzamento alla semina di mais OGM e parte alla zona cuscinetto.
In tutti questi casi, ai fini dell’applicazione delle misure
di coesistenza e dei relativi controlli, l’insieme degli appezzamenti seminati
con mais OGM e di quelli con mais NON OGM inclusi nella zona cuscinetto saranno
considerati come un unico appezzamento denominato “appezzamento comune”.
2.1.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO
Nel caso in cui il conduttore scegliesse di osservare la
distanza di isolamento:
- la comunicazione ai conduttori interessati dovrà avvenire
sulla base di un fac simile predisposto dalla Regione e che sarà allegato al
regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza. La comunicazione indicherà,
in particolare, gli estremi dell’appezzamento in cui sarà seminata la coltura
OGM, il giorno della semina, la specie, l’evento e la varietà della coltura;
- l’insieme delle comunicazioni dovrà essere conservato fino
al 31 dicembre dell’anno successivo alla semina.
Chi non manifesterà la propria contrarietà entro il termine
(30 giorni dal ricevimento della comunicazione) e con le modalità previste
(raccomanda AR o posta elettronica certificata) sarà assoggettato al rispetto
delle misure di coesistenza relative alle fasi di conservazione, raccolta e
trasporto e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1830/2003, in quanto il
mais potrebbe contenere OGM in misura superiore alla percentuale dello 0,9% oltre
la quale si applicano gli obblighi relativi all’etichettatura e alla
tracciabilità. Un tanto sarà espressamente riportato anche sul fac simile della
comunicazione.
Va evidenziato che, a seguito del ricevimento della
comunicazione, i conduttori potranno sottoscrivere con colui che semina OGM
eventuali accordi (ad esempio per il rispetto di eventuali misure di isolamento
temporale o per la semina di mais con classi FAO differenti), ma tali accordi
rimarranno estranei ad ogni valutazione e controllo dell’Amministrazione
regionale.
Dal punto di vista delle procedure amministrative che
dovranno essere applicate, si segnala che:
1. al fine di rendere possibili i controlli sull’osservanza
della distanza di isolamento, verrà attivata una procedura informatica
attraverso il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (SIAGRI
FVG) per la comunicazione, entro 15 giorni dall’avvenuta semina, delle seguenti
informazioni:
- estremi del conduttore;
- data di semina;
- localizzazione dell’appezzamento;
- tipo di prescrizione applicata: distanza di isolamento;
- specie, evento e varietà della coltura seminata.
Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di
comunicazione cui è tenuto il conduttore per effetto dell’articolo 30, comma 2
del decreto legislativo 224/2003 ai sensi del quale chiunque coltiva OGM comunica
alle regioni, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione
delle coltivazioni.
2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei
quali sarà verificata la documentazione attestante l’avvenuto invio delle
comunicazioni;
3. nel caso in cui le comunicazioni non siano state
trasmesse, con riferimento a tutti o parte dei conduttori interessati, verrà
intimato al conduttore che ha seminato OGM di acquisire il consenso degli
interessati entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase di
sviluppo del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30
giorni. Per l’acquisizione dei consensi sarà utilizzato un fac simile predisposto
dalla Regione e allegato al regolamento che disciplinerà le misure di
coesistenza;
4. nel caso in cui i consensi non venissero acquisiti nel
termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.
2.1.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO
Nel caso in cui venisse costituita una zona cuscinetto da
parte di un unico conduttore:
1. il conduttore comunicherà alla Regione, tramite il
SIAGRI, entro 15 giorni dall’avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
- estremi del conduttore;
- data di semina;
- localizzazione dell’appezzamento;
- tipo di prescrizione applicata: costituzione della zona
cuscinetto;
- specie, evento e varietà della coltura seminata.
Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di
comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;
2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei
quali saranno effettuati sopralluoghi e campionamenti per accertare che, nella
zona cuscinetto, è stato piantato mais NON OGM della stessa classe FAO del mais
OGM;
3. nel caso in cui venissero riscontrate difformità, sarà
intimato di sanarle emasculando o, in alternativa, rimuovendo le piante prima
della fioritura, per una larghezza doppia a quella che manca al fine di costituire
la zona cuscinetto. La dovrà essere adempiuta entro un termine di volta in
volta stabilito in base alla fase fenologica del mais. Tale termine non potrà
comunque essere superiore a 30 giorni;
4. nel caso in cui le difformità non venissero sanate nel
termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005;
5. nessuna incombenza o controllo saranno previsti a carico
dei conduttori esterni alla zona cuscinetto.
Le procedure amministrative conseguenti alla costituzione di
un appezzamento comune da parte di più conduttori, finalizzato alla costituzione
di una zona cuscinetto saranno analoghe a quelle appena descritte con le uniche
seguenti particolarità relative alle sole fasi 1 e 2:
1. nell’ambito della comunicazione al SIAGRI, ciascun
conduttore comunicherà che, ai fini dell’applicazione delle misure di
coesistenza, è stato costituito, con accordo scritto, un “appezzamento comune ”
che utilizza la zona cuscinetto e trasmetterà gli identificativi degli altri
conduttori aderenti. Anche in questo caso, tale comunicazione assolverà gli
obblighi di comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto
legislativo 224/2003;
2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei
quali sarà acquisito l’accordo scritto e verrà verificato, anche attraverso
prove a campione dei terreni, che la zona cuscinetto sia costituita da mais NON
OGM della stessa classe FAO del mais OGM.
2.2 PRESCRIZIONI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM
A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA
2.2.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO
In caso di applicazione della distanza di isolamento dovrà
essere costituita una “fascia di pulizia” su un bordo interno all’appezzamento,
seminata con mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM. La fascia dovrà
essere seminata entro 5 giorni prima o 5 giorni dopo il giorno della semina del
mais OGM e dovrà essere di dimensioni tali da garantire la produzione di almeno
10 quintali di granella.
Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima
sull’appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, sulla
“fascia di pulizia”.
La mancata costituzione della “fascia di pulizia” o lo
svolgimento delle operazioni di raccolta in difformità a quanto prescritto,
comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui
all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011.
Dal punto di vista delle procedure amministrative che
dovranno essere applicate, si segnala che:
1) l’esistenza della “fascia di pulizia” verrà verificata in
occasione dell’eventuale controllo a campione successivo alla comunicazione di
avvenuta semina: a tal fine il conduttore sarà tenuto a predisporre ed esibire
una mappa in cui verrà evidenziata l’ubicazione della fascia e il numero di
file da cui è costituita;
2) al fine di rendere possibile il controllo delle
operazioni di raccolta, la data di raccolta dovrà essere comunicata tramite
SIAGRI con preavviso di almeno tre giorni.
2.2.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO
In caso di costituzione della zona cuscinetto, le operazioni
di raccolta dovranno essere effettuate prima sull’appezzamento OGM e
successivamente, previo scarico della tramoggia, nella zona cuscinetto.
La mancata osservanza delle predette prescrizioni relative
alla fase di raccolta, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.
Dal punto di vista delle procedure amministrative, si
segnala che, al fine di rendere possibile i controlli, la data di raccolta sarà
comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno 3 giorni. In caso di modifica
della data di raccolta dovrà essere dato preavviso entro il giorno precedente
alla data originariamente individuata.
3 BUONE PRASSI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A
SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA
L’inosservanza delle buone prassi non comporta
l’applicazione di sanzioni.
3.1 BUONE PRASSI RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE DELLE SEMENTI
Le sementi OGM sono
conservate nella loro confezione originaria senza che l’etichetta venga
rimossa.
Le confezioni sono tenute separate dalle varietà NON OGM, se
possibile sono conservate in locali distinti.
Anche dopo la semina, i semi avanzati sono conservati nella
confezioni originaria e tenuti separati.
3.2 BUONE PRASSI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SEMINA
Qualora le seminatrici non vengano dedicate esclusivamente
agli OGM:
- in caso di applicazione delle distanze di isolamento:
viene effettuata la semina del mais OGM, poi viene realizzata la pulizia delle
tramogge che contengono i semi e successivamente viene effettuata la semina della
fascia di pulizia;
- in caso di costituzione della zona cuscinetto: viene
effettuata la semina del mais OGM e successivamente la semina della zona
cuscinetto.
Nel caso in cui la semina non avvenga seconda tali modalità,
va comunque effettuata la pulizia della seminatrice dopo la semina degli OGM.
3.3 BUONE PRASSI RELATIVE AL TRASPORTO