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venerdì 13 febbraio 2015

Coesistenza, uno studio tedesco individua in chilometri la distanza per evitare l'inquinamento ambientale di altri campi coltivati non OGM.

Deposizione di polline di mais in relazione alla distanza dalla sorgente di polline più vicina - risultati di 10 anni di monitoraggio (2001 al 2010)

Frieder Hofmann, Mathias Otto e Werner Wosniok

Pubblicato su Scienze Ambientali Europe 2014, 26:24 doi: 10,1186 / s12302-014-0024-3


Riassunto
Informazioni sulla dispersione del polline è essenziale per la valutazione del rischio e la gestione degli organismi geneticamente modificati (OGM) come il mais Bt. Sono stati analizzati i dati sulla dispersione di polline di mais in 216 siti in Germania, Svizzera e Belgio dal 2001 al 2010. Tutti i dati sono stati raccolti utilizzando lo stesso metodo di campionamento standardizzato. Le distanze tra sito di campionamento e il campo di mais vicino variavano all'interno del campo di 4,45 km.

Risultati
La deposizione di polline di mais è negativamente correlata con la distanza dalla fonte di polline più vicino. La più alta deposizione di polline è all'interno del campo, ma deposizioni di diverse migliaia di pollini per metro quadro sono stati registrati nel campo di chilometri. Un modello di funzione di potenza ha descritto più accuratamente la relazione tra il deposito e la distanza dalla fonte di polline più vicina, piuttosto che il modello esponenziale attualmente utilizzato nella valutazione del rischio nell'UE e di gestione, che sottovaluta l'esposizione per le distanze superiori a 10 m. L'analisi di regressione ha confermato l'alto significato del rapporto di potere. La grande variabilità nel polline di deposizione ad una data distanza riflette le influenze di direzione del vento e di altre condizioni meteorologiche e del sito. Variazioni plausibili dei valori singoli e del predetto media pollini ad una data distanza sono stati espressi da intervalli di confidenza.

Conclusioni

Il modello qui descritto permette stime di polline di deposizione in funzione della distanza dal campo più vicino; quindi, sarà prezioso per la valutazione del rischio e la gestione degli OGM. I nostri risultati indicano che zone cuscinetto dell’ordine del chilometro sono necessari per prevenire l'esposizione nociva di organismi non bersaglio agli OGM.

venerdì 26 settembre 2014

Coesistenza impossibile - Mais non autorizzato respinto dalla Cina. Un gran pasticcio!

La notizia è interessante per tutti quelli che affermano che col mais, che non ha parentali selvatiche nel nostro Paese, la coesistenza con altre tipologie di coltivazioni di mais (biologico, 8 file, ecc.) è possibile. Secondo queste persone sarebbero sufficienti pochi metri di "distanza di sicurezza" per evitare la commistione. Potrebbe anche essere vero, ma vediamo che cosa è successo sul mercato.

Pochi giorni fa è uscito un articolo sul quotidiano tedesco Agrarheute nel quale si dà notizia del risarcimento dei danni chiesto dalla società americana Cargill alla svizzera Syngenta, per aver venduto agli agricoltori americani la varietà di mais geneticamente modificato Agrisure Viptera, anche nota come MIR 162, non autorizzata dalla Cina. La Cina ha infatti respinto due spedizioni di più di un milione di tonnellate di mais provenienti dalla Louisiana proprio perché contaminato con il MIR 162. Cargill ha chiesto il risarcimento “per danni significativi” presunti in 90 milioni di dollari, per avere la società svizzera agito irresponsabilmente.

http://www.agrarheute.com/cargill-verklagt-syngenta-wegen-genmais-mir-162




giovedì 19 giugno 2014

OGM, libertà per gli Stati membri di vietare la coltivazione di OGM

Il 12 giugno il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo politico sulla bozza di direttiva elaborata dalla Commissione nel 2010, che prevede che ogni Stato membro possa limitare o vietare la coltivazione di piante OGM sul proprio territorio. La bozza di direttiva dovra' ora passare al vaglio del Parlamento Europeo, e questo avverra' in autunno, sotto la presidenza italiana. Ma la strada affinchè ogni Paese possa vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio è ormai segnata.
La Direttiva prevede che l'approvazione dei singoli OGM sara' gestita centralmente dalla Ue (attraverso una valutazione tecnico-scientifica da parte dell'EFSA) ma i Paesi membri avranno ora la possibilita' di vietare la coltivazione degli OGM sul loro territorio non solo per motivi sanitari e/o ambientali – ancora difficili da dimostrare, poiché mancano specifiche indagini epidemiologiche - ma anche per motivi socio-economici, etici, di ordine pubblico, di politica agricola, ecc.
Ad una attenta osservazione, e ad una analisi critica, di questa Direttiva ci si rende conto che, forse, è un “Cavallo di Troia”, mediante il quale, con ogni probabilità, le imprese detentrici dei brevetti sugli OGM riusciranno a  “sfondare” questi divieti. In particolare, la carta che le multinazionali del seme potranno giocare è quella delle importazioni di OGM dall'estero per scopi mangimistici. Oggi l'Ue importa 32/35 milioni di tonnellate di sola soia, impiegata soprattutto per alimentazione animale. E la maggior parte di questa soia (quasi tutta quella che arriva da USA, Brasile ed Argentina) e' geneticamente modificata. Come dire che quel che vietiamo dalla porta (la coltivazione di OGM), entra dalla finestra mediante le importazioni e finisce nei nostri piatti quando mangiamo “derivati da OGM”, ovvero carne, latte, uova, ecc. (penalizzando la “soia non OGM” prodotta dai nostri agricoltori). Prima o poi i nostri agricoltori si stancheranno di questa situazione ingiusta e ipocrita e chiederanno, giustamente, di coltivare gli OGM…….tanto questi entrano ugualmente.

Se vogliamo evitare che tutto questo accada, occorrerà attuare specifiche strategie difensive:

-               dare la possibilità ai Paesi che non vogliono coltivare OGM di bloccarne anche l'importazione, ma questo è reso impossibile dagli accordi del WTO;

-               etichettare i derivati da OGM, al fine di consentire al consumatore una scelta consapevole.

La prima strategia non sarà facile da applicare in sede WTO. Si possono prevedere ritorsioni commerciali da parte di altri Paesi, USA in testa.

Più semplice appare la possibilità di applicare la norma relativa all’etichettatura dei derivati, al fine di fornire trasparenza al mercato degli alimenti. Trattasi, in pratica, delle stesse modalità attraverso le quali viene attuata l'Agricoltura Biologica. Una tracciabilità di Filiera.

venerdì 4 aprile 2014

Il mercato, il prezzo, il margine delle sementi ibride di mais in Italia

Il seme ibrido di mais è brevettato, sia esso seme convenzionale o seme OGM. E questo è un avvertimento anche per tutti coloro che dicono mezze verità sul fatto che l’agricoltore con gli OGM è obbligato ad acquistare tutti gli anni la semente …… già oggi l’agricoltore, anche se le sementi in Italia non sono OGM, è obbligato ad acquistare tutti gli anni sementi ibride di mais brevettate, per cui paga tutti gli anni le relative royalty.
Pertanto, l’introduzione degli OGM non aggraverebbe questo problema, poiché il problema è già grave. Perché? Perché le sementi ibride hanno un costo elevatissimo e rappresentano una fonte di guadagno enorme per le industrie sementiere ……. ed è forse per questo motivo che sono in atto potenti azioni nei riguardi del mercato, al fine di ottenere il monopolio sulle sementi.
Facciamo un po’ di conti e vediamo di che cosa stiamo parlando (dati ENSE, anno 2004, ma le cose non sono molto diverse per il 2014……cambiano i prezzi):


I fabbisogni di seme e le forme di approvvigionamento del mercato: 

Il fabbisogno di sementi di mais per le semine 2004, ipotizzando stabilità nelle superfici investite, può essere così stimato:
Mais:
sup. coltivata nel 2003 (stima AIS):                                1.400.000 Ha
fabbisogno di seme (kg 20 x Ha):
28.000 t
moltiplicazione seme in Italia nel 2003 (dato ENSE):
5.000 Ha
produzione nazionale 2003 seme, prima certificazione (stima):
12.000 t
importazioni 2003 di seme (dato ISTAT):
22.000 t
esportazione 2003 di seme (dato ISTAT):
3.000 t
Le importazioni sono avvenute in particolare da Francia (14.000 t), Turchia (3.000 t), Spagna (2.000 t) e Stati Uniti (1.000 t).

Il peso medio di una dose di seme (25.000 semi) si aggira, a seconda delle annate, sui 6-6,5 kg e si impiegano 2,8-3,0 dosi di seme per ettaro.

In sintesi, il fabbisogno del nostro paese, pari a circa 28.000.000 di kg, equivale a circa 4.000.000 di dosi di seme da 25 mila semi ciascuna.

Considerato che oggi, primavera 2014, ogni dose di mais viene venduta all’agricoltore a 60 €, il conto è presto fatto………..

4.000.000 x 60  = 240.000.000 di euro circa

è il valore della semente di mais utilizzata in Italia…………ovvero 480 miliardi delle “vecchie lire”….niente male……..adesso si capisce meglio, forse, l’interesse delle multinazionali per ottenere il monopolio delle sementi.

Molto più interessante è il discorso relativo al Margine conseguibile dalla produzione e dalla vendita di semente di mais. In particolare, interessante è il prezzo per tonnellata della semente di mais. Considerato che una dose di seme pesa 6 kg circa e viene venduta a 60 euro……..il prezzo medio della semente ibrida di mais è pari a 10 euro per chilogrammo, che per tonnellata ammonta a 10.000 euro……incredibile veramente, se pensiamo che oggi il prezzo della granella di mais è dell'ordine di 0,2 euro per kg, ovvero 200 euro per tonnellata (un aumento di 50 volte)!

Perché è incredibile? Perché i costi di coltivazione agricoli della semente di mais non sono molto diversi da quelli della coltivazione convenzionale per ottenere granella ad uso zootecnico (tra l'altro la coltivazione è attuata nei Paesi dell'Emisfero Sud, dove minori sono i costi dei fattori produttivi)……per cui i margini ottenibili dalla produzione di semente di mais possono essere così quantificati (valori per ettaro):

-          Costo di coltivazione ……………………….…….. 1.000 €/ha

-         Produzione ottenuta …………………………….…. 5.000 kg/ha

-     Prezzo per kg................................................................. 10 €

-         Valore della produzione ottenuta ……………..…… 50.000 euro/ha

-         Margine Lordo ………………………………………. 49.000 euro/ha

Ovviamente il Margine Netto è diverso, poiché occorrerà tener conto dei costi di ricerca e sviluppo, dei costi di selezione, dei costi di lavorazione, dei costi per trattamenti insetticidi, dei costi di promozione, dei costi di imballaggio, dei costi di commercializzazione, delle imposte, ecc.


Ma è sicuramente un buon margine di partenza!!!! ed è per questo che si sono creati dei monopoli o quasi monopoli nel settore delle sementi

http://www.mdpi.com/2071-1050/1/4/1266

mercoledì 19 marzo 2014

La diabrotica sviluppa resistenze genetiche nei confronti del mais Bt

La semina diffusa di colture geneticamente modificate (OGM) che producono al loro interno tossine insetticide derivanti dal batterio Bacillus thuringiensis (Bt), determina  una forte pressione selettiva sulle popolazioni di parassiti, che evolve in una vera e propria resistenza genetica, dando così origine a progenie di insetti resistenti, molto difficili da controllare.

La diabrotica è un parassita molto dannoso per il mais e negli USA si cerca di proteggere le coltivazioni attraverso la semina di mais OGM Bt. Nel corso del 2009 e del 2010, sono stati identificati in Iowa campi coltivati a mais in cui la diabrotica del mais ha determinato gravi lesioni alle piante, nonostante esse producessero  la tossina Bt Cry3Bb1. Biotest successivi hanno rivelato che popolazioni di diabrotica hanno sviluppato una resistenza genetica nei confronti della tossina Cry3Bb1. 
Questi primi casi di resistenza della diabrotica del mais, evidenziano che nel lungo periodo l’introduzione di piante OGM Bt non serve a risolvere il problema degli insetti fitofagi.


La previsione di questa evoluzione, ovvero la possibilità che col tempo gli insetti avrebbero messo in atto strategie di difesa, era stata fatta anche da alcuni scienziati, veri scienziati, favorevoli all’introduzione degli OGM nel nostro Paese. In particolare, il prof. Scarascia Mugnozza ha affermato che:

Limitazioni all’impiego di resistenze genetiche derivano dalle continue modificazioni cui va incontro il patogeno che, come già riportato, sviluppando nuovi geni di virulenza, è in grado di superare rapidamente le resistenze presenti nell’ospite., Scarascia Mugnozza – Potenzialità del miglioramento genetico in piante ed animali – Accademia Nazionale di Agricoltura e CNR – Bologna, 2001

Anche il prof. Francesco Sala si è occupato di questa problematica:

Le piante GM oggi coltivate hanno transgeni con promotori costitutivi. Per esempio è costitutivo il promotore 35S del mais Bt. Ciò permette di esprimere il gene con alta efficienza, ma questo a volte non è raccomandabile. Nel caso del mais Bt stesso, la produzione continua della tossina Bt potrebbe determinare la scomparsa dell’insetto bersaglio, con conseguenze per la biodiversità, oppure potrebbe favorire la selezione di insetti resistenti., Francesco Sala – Biotecnologie vegetali: tra rifiuto e accettazione, LE SCIENZE, n. 386, ottobre 2.000 

giovedì 13 marzo 2014

Coesistenza mais in Friuli Venezia Giulia...qualcosa si muove

Proposta di delibera di generalità

Azioni dell’amministrazione regionale per l’esclusione della coltivazione di mais geneticamente modificato dal territorio regionale


Il Vice Presidente Bolzonello riferisce che l’Area risorse agricole e forestali della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali ha elaborato una proposta di misure di coesistenza fra colture geneticamente modificate, convenzioni e biologiche, in attuazione della legge regionale 5/2011 (Disposizioni relative all’impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura) e che tale documento, nei mesi di gennaio e febbraio, è stato sottoposto alla valutazione, attraverso consultazioni, degli enti e dei portatori di interesse.

Il Vice Presidente ricorda che tale documento è stato redatto tenendo conto:
-       sia dei parametri individuati nel documento tecnico di buone prassi per la coesistenza redatto dall’Ufficio europeo di coesistenza (ECoB);
-       sia delle misure di coesistenza già approvate in altri Stati membri.
Il documento, come perfezionato a seguito degli esiti delle consultazioni, si fonda essenzialmente su tre criteri:
1.      vengono previsti degli adempimenti preventivi rispetto la coltivazione di tutte specie OGM, sia quelle già autorizzate in Italia (mais) sia quelle che in futuro si rendessero coltivabili: si tratta della frequentazione di un corso di formazione e del pagamento di una tariffa per sostenere i costi che l’amministrazione è chiamata a sostenere per l’esecuzione dei controlli conseguenti alla semina;
2.      vengono previste delle zone in cui non è possibile coltivare alcuna specie OGM: tali zone coincidono sostanzialmente con le aree naturalistiche tutelate a livello comunitario e regionale, comprensive di una fascia di rispetto di 600 metri dai loro confini. A queste si aggiungono le aree determinate applicando una distanza di 3 kilometri dai confini regionali e dagli alveari denunciati all’azienda sanitaria;
3.      vengono previste delle misure di isolamento degli appezzamenti coltivati con mais OGM. Tali misure, fra loro alternative, consistono:
-          nell’obbligo di osservare una distanza di isolamento di 600 metri fra il campo coltivato con mais OGM e i campi coltivati con mais convenzionale o biologico, con l’onere, per l’interessato a coltivare OGM, di comunicare tale intenzione a tutti i conduttori di terreni coltivati con seminativi che rientrano nel raggio di 600 metri dal confine del suo appezzamento;
-          nell’obbligo di costituire una fascia di 300 metri di mais non OGM seminata nello stesso periodo ed entro i confini interni dell’appezzamento coltivato con mais OGM, in modo che il mais convenzionale intercetti il polline di quello OGM.

Qualora si volesse procedere con l’approvazione delle sopra citate misure la Giunta regionale dovrebbe approvare il predetto documento nella forma di regolamento regionale come richiede l’articolo 2 della legge regionale 5/2011.

Tuttavia il Vice Presidente ricorda che il quadro giuridico comunitario in materia di organismi geneticamente modificati e, in particolare, la raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza, consente di escludere, quale misura di coesistenza, la coltivazione di OGM da vaste aree («zone senza OGM»).
Tale esclusione può essere prevista, secondo il punto 2.4 della Raccomandazione:
-       a fronte di una serie di fattori che possono influenzare il grado di commistione tra colture OGM e colture convenzionali e biologiche, quali le condizioni climatiche, le caratteristiche topografiche, i modelli produttivi e le strutture aziendali;
-       qualora sia dimostrato che, in tali zone, non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi e che le misure restrittive siano proporzionali all'obiettivo di tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici.

Il Vice Presidente evidenzia che, in occasione delle consultazioni, sono stati acquisiti dati, informazioni ed elementi tecnici idonei a supportare l’esclusione della coltivazione di mais geneticamente modificato dal territorio regionale.
Infatti è stato verificato che l’applicazione al territorio regionale delle citate misure di coesistenza, riviste e integrate a seguito degli esiti delle consultazioni, ma comunque in linea con le misure già approvate dagli altri Stati europei, comporterebbe di fatto l’esclusione della possibilità di coltivare OGM nella pressoché totalità del territorio regionale.
Parallelamente risulta possibile dimostrare, attraverso dati e simulazioni, che:
-          il grado di commistione tra colture OGM e non OGM è fortemente influenzato nella nostra Regione, nella fase dell’impollinazione, dalla fortissima frammentazione esistente a livello di aziende e appezzamenti, nella fase della raccolta, dal diffuso fenomeno del contoterzismo e, nella fase dell’essiccazione, dalla quasi generalizzata mancanza di strutture che consentano la separazione delle filiere OGM e non OGM;
-          il mais attualmente prodotto in Regione è in misura rilevante destinato ad acquirenti, presenti nei mercati nazionali e internazionali, che richiedono prodotti totalmente privi di OGM (ossia con livelli di presenza di OGM anche inferiori allo 0,1 %) e tali contratti risultano economicamente più remunerativi rispetto ai contratti per la fornitura di mais senza questi requisiti;
-          l’introduzione delle misure di coesistenza nel contesto attuale, caratterizzato dall’impossibilità di mantenere distinte le filiere OGM e non OGM, potrebbe pertanto compromettere l’accesso ai contratti per la fornitura di mais con elevato livello di purezza da OGM, con conseguenti perdite di reddito per l’intero comparto.

Per arrivare a rendere applicabile l’esclusione della coltivazione di mais OGM in Regione, il Vice Presidente riferisce che, vista la delicatezza della materia, si rende opportuna l’approvazione di una modifica della legge regionale 5/2011 che introduca tale esclusione con forza di legge anziché con atto formalmente amministrativo e autonomamente impugnabile come quello regolamentare.
Tale modifica legislativa, configurandosi come introduzione di una norma speciale:
-          da un lato, non farebbe venire meno l’impianto generale della legge regionale e la possibilità di adottare future e diverse misure di coesistenza con regolamento regionale per altre tipologie di colture;
-          dall’altro, eviterebbe di dover applicare, in particolare, la disposizione transitoria di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 5/2011. Tale norma prevede che, fino all’approvazione definitiva del regolamento contenente le misure di coesistenza, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina al conduttore del fondo l'adozione dei possibili accorgimenti necessari a evitare la presenza involontaria di OGM, secondo modalità tecniche stabilite dall'ERSA. Il Vice Presidente ricorda che tale disposizione è già stata applicata lo scorso anno e ha dato origine ad un contenzioso ancora in fase di definizione.

Il Vice Presidente illustra nel dettaglio la bozza di disegno di legge intitolato: “Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all’impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura)”.

Il Vice Presidente ricorda inoltre che, come tutte le misure di coesistenza, la previsione dell’esclusione della coltivazione di una determinata specie, essendo regola tecnica, va comunicata, prima dell’approvazione definiva, alla Commissione europea ai sensi e nei modi previsti dalla direttiva 98/34/CE e per il tramite di un’apposita struttura del Ministero dello sviluppo economico con cui l’Area risorse agricole e forestali ha già preso contatto. Tale comunicazione deve avere per oggetto un progetto di regole tecnica ossia una norma non approvata in via definitiva. La procedura di comunicazione si conclude in non meno di tre mesi.

Il Vice Presidente rappresenta l’opportunità di procedere con l’approvazione del disegno di legge che prevede l’introduzione nella legge regionale 5/2011 dell’esclusione della coltivazione di mais OGM e di procedere immediatamente dopo alla notifica alla Commissione europea, in modo che il Consiglio regionale possa approvarlo una volta che ha già superato il delicato esame comunitario.

Il Vice Presidente evidenzia che, nell’ambito della procedura di notifica, la Direzione centrale produrrà, oltre al disegno di legge anche un documento tecnico teso, come anticipato, a dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Raccomandazione per l’esclusione. Tale documento, in questi giorni in fase finale di predisposizione sarà strutturato secondo i seguenti argomenti:
-       analisi del territorio, con particolare riguardo a orografia, idrografia e clima;
-       analisi del territorio dal punto di vista produttivo, con particolare riguardo alla strutturazione e alla dimensione delle aziende;
-       analisi del territorio dal punto di vista ambientale e dei vincoli ambientali;
-       analisi delle filiere di produzione, raccolta e stoccaggio del mais;
-       analisi del quadro normativo in materia di organismi geneticamente modificati;
-       descrizione delle misure di coesistenza predisposte alla luce delle consultazioni effettuate;
-       analisi di impatto dell’applicazione delle predette misure sul territorio regionale;
-       considerazioni conclusive sul rispetto dei presupposti che giustificano il ricorso all’esclusione dalla coltivazione di una coltura OGM.

Il Vice Presidente rappresenta, infine, che una volta avviata la procedura di comunicazione del disegno di legge di cui sopra, verranno valutate le condizioni giuridiche e di opportunità per la proposizione in Consiglio regionale di una norma di moratoria alla coltivazione di mais OGM, per il periodo di massimo 12 mesi, tenuto conto anche:
-       degli sviluppi che assumerà l’impugnazione avanti al TAR Lazio del decreto interministeriale per il divieto di coltivazione del mais MON810 quale misura di emergenza a fronte di paventati rischi per l’ambiente;
-       della conclusione della procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea di una nuova varietà di mais OGM (Pioneer 1507).

La Giunta prende atto e incarica il Vice Presidente di assumere ogni adempimento ritenuto necessario per lo svolgimento della procedura di notifica alla Commissione europea.


sabato 11 gennaio 2014

DANNI DA COESISTENZA CON OGM, PER UN AGRICOLTORE BIOLOGICO

E’ risaputo che un agricoltore convenzionale spesso decide di passare alle  coltivazioni biologiche, al fine di incrementare il proprio Reddito Netto (da lavoro e da capitale soprattutto). Come è risaputo il Reddito Netto è dato dalla differenza tra Valore delle Vendite, meno Valore dei Costi Espliciti sostenuti. In agricoltura biologica, pur in presenza di prezzi dei prodotti maggiori di quelli dell’agricoltura convenzionale, il valore delle vendite per ettaro è spesso inferiore a quello dell’agricoltura convenzionale, in relazione ad una minor produttività per ettaro. In Agricoltura Biologica, però, il valore del Reddito Netto dell’agricoltore è spesso superiore a quello ottenibile in agricoltura convenzionale, in quanto il ricorso al mercato per i mezzi produttivi è alquanto limitato e sempre più spesso si attua una agricoltura che potremmo definire a “ciclo chiuso”. L’agricoltore biologico ricava reddito dalla sua manodopera, dai suoi capitali monetari e dai suoi capitali fondiari. A quanto ammonta questo suo Reddito Netto? Volendo fare dei conti “superficiali”, ma realistici,  potremmo dire che per una azienda a seminativo il fatturato è dell’ordine di 1.500 euro/ettaro e i “Costi Espliciti” sono dell’ordine di 500 euro/ettaro. Pertanto, l’agricoltore biologico che attua le normali colture a seminativo (per le orticole e le frutticole i valori sono molto diversi e molto più alti),  ha un Reddito Netto dell’ordine di 1.000 euro/ettaro l’anno.
Con la coesistenza con colture OGM cosa potrà accadere? Accadrà che il coltivatore biologico non potrà mai avere la certezza di attenere un prodotto idoneo ad essere etichettato come “biologico”, pertanto, non potrà correre il rischio di coltivare ai costi (più alti) del biologico, per poi vendere ai prezzi (più bassi) del convenzionale o, addirittura, del transgenico. In questa situazione di coesistenza il coltivatore biologico sarà costretto prima o poi ad abbandonare questa attività, per dedicarsi, sempre che il Reddito Netto conseguibile lo consenta, all’agricoltura convenzionale. Se, addirittura, l’agricoltura convenzionale non gli consentirà di ottenere un adeguato Reddito Netto per se e per la sua famiglia, egli dovrà abbandonare l’agricoltura e dedicarsi a qualcos’altro.
A questo punto la domanda che sorge spontanea è “a quanto ammonta il danno monetario subito dall’agricoltore biologico?”.
Per farla molto breve, egli ha subito 2 tipologie di danno economico (poi, volendo, potrebbero esserci altre tipologie di danno, non riconducibili a situazioni economiche, come per esempio il prestigio sociale, la tranquillità, il lavoro proprio, le prospettive di miglioramento economico, ecc.):
-         Danno per le spese di avviamento a suo tempo sostenute, in quanto, come è risaputo negli anni di “conversione” il reddito dell’agricoltura biologica è inferiore al reddito conseguibile dall’agricoltura convenzionale;

-         “Lucro cessante” , in quanto a causa della coesistenza, che determina incertezza produttiva, egli non potrà più continuare nella sua attività di agricoltura biologica.

Il danno economico per le “Spese di avviamento” non è molto elevato, in quanto è limitato a quella differenza di reddito che l’agricoltore biologico ha dovuto subire nei 2 anni di conversione (ha dovuto produrre con i sistemi del biologico, ma ha dovuto vendere ai prezzi del convenzionale). Si possono stimare, più o meno 500 euro/ettaro. A questi vanno aggiunte le spese di riconversione e di certificazione, quantificabili in altri 200 euro/ettaro. Un totale di 1.400 euro/ettaro, che possono anche essere trascurate, in relazione al danno da “lucro cessante”.
Molto maggiore è il valore del “Lucro cessante”, in quanto questo mancato Reddito Netto annuale è ipotizzabile che potesse durare all’infinito ……………….per l’agricoltore, per la sua famiglia, per i suoi figli e per i figli dei suoi figli. La coesistenza con coltivazioni OGM determina l’impossibilità di mandare avanti questa attività. L’Estimo ci insegna che il valore attuale di un reddito infinito è pari alla capitalizzazione, ai saggi attuali (1%), di questo reddito, ovvero è pari a quella cifra che investita al tasso di capitalizzazione è in grado di fornire tutti gli anni un reddito analogo.

In definitiva, il valore attuale di un Reddito Netto medio annuo di 1.000 euro/ettaro sarà pari a 100.000 euro/ettaro, poiché per ottenere 1.000 euro di reddito, al tasso dell’1% occorrono 100.000 euro.


Coesistenza con piante OGM, nel caso in cui un imprenditore biologico debba rinunciare a portare avanti la sua attività e abbandoni l’agricoltura, significa procurargli un danno economico di 100.000 euro/ettaro.

martedì 7 gennaio 2014

NELLA BOZZA DI DOCUMENTO SULLA “COESISTENZA OGM” DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA” MANCANO LE “AREE RIFUGIO”

Premesso che la coesistenza tra coltivazioni OGM e coltivazioni “non OGM” è un “Cavallo di Troia” e prima o poi, in uno stesso mercato, le coltivazioni OGM soppianteranno le coltivazioni “non OGM” (la moneta cattiva scaccia la moneta buona), a mio parere ci sono alcune cose che non vanno nella “BOZZA DI DOCUMENTO SULLA “COESISTENZA OGM” DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA”.

In particolare, salta subito all’occhio che questa bozza non prevede la realizzazione delle “Aree rifugio per gli insetti”, così come stabilito dalla “Grover Guide per il Coltivatore” negli USA. Come è risaputo le “Aree Rifugio” sono rappresentate da aree coltivate a mais convenzionale (fino al 50% della superficie coltivata a mais Bt), allo scopo di evitare che soggetti di piralide resistenti alla proteina Bt localizzati nel campo di mais BT, vadano a fecondare altri soggetti resistenti, sempre localizzati nel campo di mais BT, dando così origine ad una progenie resistente. 

Il giochetto è presto spiegato: se noi accanto ad un campo di mais Bt mettiamo un campo di mais convenzionale, con ogni probabilità nel campo di mais Bt si selezioneranno insetti resistenti alla tossina Bt, mentre nel campo di mais convenzionale ci saranno soggetti non resistenti. L’esclusiva presenza di coltivazioni di mais Bt determinerebbe una forte presenza di soggetti resistenti (maschi e femmine), con creazione di progenie di insetti resistenti. Mettendo accanto al campo di mais Bt un campo di mais convenzionale, la formazione di progenie di piralide resistente alla tossina Bt è notevolmente rallentata, non evitata, in quanto soggetti resistenti provenienti dal campo di mais Bt possono fecondarsi con soggetti non resistenti provenienti dal campo di mais convenzionale.

Il fatto che si selezionino “ceppi di piralide” resistenti alla tossina Bt, rappresenterebbe un grande guaio per gli agricoltori biologici e per molti agricoltori convenzionali che, oggigiorno, anche al fine di rispettare talune esigenze della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), utilizzano il Bacillus thuringiensis per il contenimento degli attacchi di taluni insetti.


E’ questa una pratica colturale estremamente necessaria, obbligatoriamente adottata anche negli USA e che è sicuramente da introdurre nelle norme di coesistenza.

domenica 5 gennaio 2014

Prima bozza delle "Norme di Coesistenza" tra coltivazioni OGM e coltivazioni Non OGM emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia è in procinto di varare le “MISURE PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM NELLE COLTURE CONVENZIONALI E BIOLOGICHE”, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5/2011.

Tali norme, in assenza di altre Leggi che obblighino l'etichettatura dei "derivati da OGM" (carne, latte, uova, ecc.), non faranno altro che favorire la diffusione degli OGM nel nostro Paese, con tutto quello che ne potrà seguire.



 SINTESI DELLE PROPOSTE PER LA CONSULTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 BIS, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5/2011

Premesse:

La legge regionale 6/2013 (Assestamento del bilancio 2013) ha modificato la legge regionale 5/2011 relativa all’impiego di OGM in agricoltura introducendo, nella nuova versione dell’articolo 2, criteri e procedure per l’approvazione delle misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.  
Ai sensi del predetto articolo, le misure di coesistenza tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.  
Le misure di coesistenza sono contenute in un apposito regolamento regionale che viene approvato dalla Giunta regionale in via preliminare e poi viene notificato alla Commissione europea: al termine dell’esame da parte di quest’ultima, il regolamento viene approvato in via definitiva dalla Giunta regionale e poi viene emanato con decreto del Presidente della Regione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Prima della proposizione del regolamento alla Giunta regionale, la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Area risorse agricole e forestali procede, ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 1 della legge regionale 5/2011, alla consultazione delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste, nonché da esperti indicati dalle Università e dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.  
Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5/2011, tale regolamento può prevedere appositi requisiti, prescrizioni tecniche e limitazioni per la coltivazione di OGM e può inoltre prevedere il pagamento di una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura forfettaria dei costi sostenuti per i controlli sul rispetto delle misure di coesistenza medesime.
Il presente documento è pertanto finalizzato ad illustrare, ai fini della fase di consultazione, i contenuti sulla base dei quali verrà perfezionato il regolamento regionale recante le misure di coesistenza.
A tal fine vengono descritti, nell’ordine, i contenuti delle norme generali che riguarderanno la coltivazione di tutte le varietà di colture contenti OGM e, poi, i contenuti delle norme specifiche che riguarderanno la coltivazione di mais.

 1. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE COLTURE CONTENENTI OGM  

1.1 REQUISITI PER LA COLTIVAZIONE: PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ FORMATIVA  

Sarà previsto, quale requisito per procedere alla coltivazione di varietà OGM, la partecipazione e il superamento di un corso rivolto all’acquisizione di conoscenze di base relative a:
- caratteristiche tecniche degli OGM;
- normativa comunitaria, statale e regionale in materia di impiego di OGM in agricoltura;
- applicazione delle misure di coesistenza previste nella Regione Friuli Venezia Giulia.  
Il corso, di durata minima di 8 ore, prevederà un esame scritto di teoria e il rilascio di un attestato di superamento del corso medesimo.  
Il corso sarà organizzato, prima dell’inizio di ogni stagione di semina, sulla base della presentazione di richieste scritte di partecipazione.  
Il costo del corso, determinato in via forfettaria, sarà a carico dei partecipanti.  
Il corso verrà organizzato dall’Amministrazione regionale, attraverso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, la quale potrà avvalersi dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e di soggetti esterni qualificati.
Con decreto del Vice Direttore centrale preposto all’Area risorse agricole e forestali saranno annualmente stabilite le modalità operative di svolgimento dei corsi: tale provvedimento stabilirà l’eventuale coinvolgimento dell’ERSA e di soggetti esterni , le date di svolgimento, le modalità di acquisizione delle iscrizioni, il costo del corso a carico dei frequentanti e le modalità di pagamento, i criteri generali per lo svolgimento dell’esame finale ecc.

La validità del corso sarà di tre anni: al termine del triennio, al fine di mantenere il requisito richiesto per la coltivazione di OGM, sarà necessario frequentare nuovamente il corso.  
In caso di coltivazione di OGM senza aver superato il corso troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011.  

1.2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA FORFETTARIA DEI COSTI DEI CONTROLLI  

Come consentito dall’articolo 2, comma 5 della legge regionale 5/2011, verrà istituita una tariffa a copertura forfettaria dei costi che l’ERSA sarà chiamata a sostenere per gli accertamenti tecnici tramite campionamenti dei terreni nell’ambito dell’attività di vigilanza , svolta dal Corpo forestale regionale, sul rispetto delle misure di coesistenza.
La tariffa verrà quantificata in 50 euro per ettaro o frazione di ettaro seminato con sementi OGM.
L’importo della tariffa dovrà essere versato all’ERSA da parte di ciascun conduttore, entro il 30 giugno di ogni anno, per l’importo corrispondente al complesso dei terreni seminati con OGM.  

1.3 LIMITAZIONI TERRITORIALI ALLE COLTURE OGM: ZONE OGM FREE

 Verranno individuate alcune zone in cui, per la presenza di specifiche condizioni naturali sarà vietato coltivare OGM in ragione delle seguenti finalità:

1) escludere la possibilità che le api, provenienti dagli apiari aventi localizzazione fissa e individuabile, possano bottinare, ossia raccogliere polline e nettare, su colture OGM e quindi produrre miele contenente OGM;

2) salvaguardare gli ambienti naturali presenti nel sistema regionale delle aree naturali protette;

3) tutelare le produzioni extra regionali ed extra nazionali, comprese quelle apistiche, nelle more della definizione di specifiche misure per le aree confinanti, assunte in modo concordato con le autorità interessate.

Con riferimento alla prima finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dagli apiari stanziali la cui localizzazione viene denunciata ai Consorzi provinciali degli apicoltori entro il 31 ottobre di ogni anno ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 6/2010 ( Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).  
Con riferimento alla seconda finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM nelle aree naturali di seguito elencate e entro 500 metri dal confine delle medesime:  

a) i siti Natura 2000 (SIC, ZPS);  

b) le aree protette di cui alla legge regionale 42/1996 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali): parchi regionali, riserve naturali, biotopi naturali, parchi comunali e intercomunali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) e aree di reperimento;  
c) i prati stabili di cui alla legge regionale 9/2005 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).  

Con riferimento alla terza finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dai confini della Regione con altri Stati e con altre Regioni. Tale distanza equivale a quella prevista con riguardo agli apiari stanziali, anche in considerazione del fatto che non è possibile per l’Amministrazione regionale prescrivere obblighi di invio di informazioni in capo alle organizzazioni degli apicoltori presenti fuori del territorio regionale.  
Le zone “OGM free” entro cui operano i divieti sopra descritti verranno individuate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con delibera della Giunta regionale, sentito l’ERSA.
Sulla base delle determinazioni della Giunta regionale, l’ERSA pubblicherà sul proprio sito la mappatura di tutte le zone in cui, anno per anno, sarà vietata la coltivazione di OGM.

2. DISPOSIZIONI PER LA COLTURA DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OGM: MAIS

2.1 PRESCRIZIONI PER EVITARE L’IMPOLLINAZIONE INCROCIATA DA CAMPI DI MAIS OGM  

Fatto salvo il rispetto delle limitazioni territoriali come sopra individuate, per evitare l’assenza del rischio di commistione fra colture transgeniche e non, il conduttore che intende coltivare varietà di mais OGM dovrà osservare una delle seguenti prescrizioni, fra loro alternative:  

a) osservare una distanza di isolamento di 500 metri.
La distanza di isolamento è la distanza, misurata dal bordo dell’appezzamento, entro cui va comunicata l’intenzione di seminare OGM a tutti gli altri conduttori di terreni coltivati con seminativi e dotati di fascicolo aziendale gestito attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Tale comunicazione dovrà avvenire con raccomanda AR o posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima della semina delle colture OGM. I destinatari della comunicazione potranno manifestare la propria contrarietà entro 30 giorni dal ricevimento con le medesime modalità. In tal caso la semina di OGM potrà avvenire purché sia rispettata la distanza di 500 metri dall’appezzamento di colui che ha manifestato la propria contrarietà.

b) costituire, anche assieme ad altri conduttori, una zona cuscinetto di 250 metri.
La zona cuscinetto, pari alla metà della distanza di isolamento, è la fascia di mais NON OGM, seminato 5 giorni prima o 5 giorni dopo il mais OGM e avente gli stessi tempi di maturazione (stessa classe FAO). Per la costituzione della zona cuscinetto possono essere coinvolti più conduttori. Potrà verificarsi infatti che:  
- uno o più conduttori destinino i propri appezzamenti alla costituzione di una zona cuscinetto a servizio di un altro o di altri conduttori;  
- più conduttori con appezzamenti affiancati destinino parte del proprio appezzamento alla semina di mais OGM e parte alla zona cuscinetto.

In tutti questi casi, ai fini dell’applicazione delle misure di coesistenza e dei relativi controlli, l’insieme degli appezzamenti seminati con mais OGM e di quelli con mais NON OGM inclusi nella zona cuscinetto saranno considerati come un unico appezzamento denominato “appezzamento comune”.  


2.1.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO  

Nel caso in cui il conduttore scegliesse di osservare la distanza di isolamento:

- la comunicazione ai conduttori interessati dovrà avvenire sulla base di un fac simile predisposto dalla Regione e che sarà allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza. La comunicazione indicherà, in particolare, gli estremi dell’appezzamento in cui sarà seminata la coltura OGM, il giorno della semina, la specie, l’evento e la varietà della coltura;

- l’insieme delle comunicazioni dovrà essere conservato fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla semina.  

Chi non manifesterà la propria contrarietà entro il termine (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) e con le modalità previste (raccomanda AR o posta elettronica certificata) sarà assoggettato al rispetto delle misure di coesistenza relative alle fasi di conservazione, raccolta e trasporto e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1830/2003, in quanto il mais potrebbe contenere OGM in misura superiore alla percentuale dello 0,9% oltre la quale si applicano gli obblighi relativi all’etichettatura e alla tracciabilità. Un tanto sarà espressamente riportato anche sul fac simile della comunicazione.  

Va evidenziato che, a seguito del ricevimento della comunicazione, i conduttori potranno sottoscrivere con colui che semina OGM eventuali accordi (ad esempio per il rispetto di eventuali misure di isolamento temporale o per la semina di mais con classi FAO differenti), ma tali accordi rimarranno estranei ad ogni valutazione e controllo dell’Amministrazione regionale.  

Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:  

1. al fine di rendere possibili i controlli sull’osservanza della distanza di isolamento, verrà attivata una procedura informatica attraverso il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (SIAGRI FVG) per la comunicazione, entro 15 giorni dall’avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
- estremi del conduttore;
- data di semina;
- localizzazione dell’appezzamento;
- tipo di prescrizione applicata: distanza di isolamento;
- specie, evento e varietà della coltura seminata.
Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione cui è tenuto il conduttore per effetto dell’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003 ai sensi del quale chiunque coltiva OGM comunica alle regioni, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni.  

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali sarà verificata la documentazione attestante l’avvenuto invio delle comunicazioni;  

3. nel caso in cui le comunicazioni non siano state trasmesse, con riferimento a tutti o parte dei conduttori interessati, verrà intimato al conduttore che ha seminato OGM di acquisire il consenso degli interessati entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase di sviluppo del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni. Per l’acquisizione dei consensi sarà utilizzato un fac simile predisposto dalla Regione e allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza;  

4. nel caso in cui i consensi non venissero acquisiti nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.  


2.1.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO  

Nel caso in cui venisse costituita una zona cuscinetto da parte di un unico conduttore:  

1. il conduttore comunicherà alla Regione, tramite il SIAGRI, entro 15 giorni dall’avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
- estremi del conduttore;
- data di semina;
- localizzazione dell’appezzamento;
- tipo di prescrizione applicata: costituzione della zona cuscinetto;
- specie, evento e varietà della coltura seminata.
Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;  

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali saranno effettuati sopralluoghi e campionamenti per accertare che, nella zona cuscinetto, è stato piantato mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM;  

3. nel caso in cui venissero riscontrate difformità, sarà intimato di sanarle emasculando o, in alternativa, rimuovendo le piante prima della fioritura, per una larghezza doppia a quella che manca al fine di costituire la zona cuscinetto. La dovrà essere adempiuta entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase fenologica del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni;  

4. nel caso in cui le difformità non venissero sanate nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005;  

5. nessuna incombenza o controllo saranno previsti a carico dei conduttori esterni alla zona cuscinetto.  

Le procedure amministrative conseguenti alla costituzione di un appezzamento comune da parte di più conduttori, finalizzato alla costituzione di una zona cuscinetto saranno analoghe a quelle appena descritte con le uniche seguenti particolarità relative alle sole fasi 1 e 2:  

1. nell’ambito della comunicazione al SIAGRI, ciascun conduttore comunicherà che, ai fini dell’applicazione delle misure di coesistenza, è stato costituito, con accordo scritto, un “appezzamento comune ” che utilizza la zona cuscinetto e trasmetterà gli identificativi degli altri conduttori aderenti. Anche in questo caso, tale comunicazione assolverà gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali sarà acquisito l’accordo scritto e verrà verificato, anche attraverso prove a campione dei terreni, che la zona cuscinetto sia costituita da mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM.


2.2 PRESCRIZIONI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA 


2.2.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO  

In caso di applicazione della distanza di isolamento dovrà essere costituita una “fascia di pulizia” su un bordo interno all’appezzamento, seminata con mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM. La fascia dovrà essere seminata entro 5 giorni prima o 5 giorni dopo il giorno della semina del mais OGM e dovrà essere di dimensioni tali da garantire la produzione di almeno 10 quintali di granella.  
Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull’appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, sulla “fascia di pulizia”.
La mancata costituzione della “fascia di pulizia” o lo svolgimento delle operazioni di raccolta in difformità a quanto prescritto, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011.  
Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:  

1) l’esistenza della “fascia di pulizia” verrà verificata in occasione dell’eventuale controllo a campione successivo alla comunicazione di avvenuta semina: a tal fine il conduttore sarà tenuto a predisporre ed esibire una mappa in cui verrà evidenziata l’ubicazione della fascia e il numero di file da cui è costituita;  

2) al fine di rendere possibile il controllo delle operazioni di raccolta, la data di raccolta dovrà essere comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno tre giorni.  


2.2.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO  

In caso di costituzione della zona cuscinetto, le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull’appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, nella zona cuscinetto.  
La mancata osservanza delle predette prescrizioni relative alla fase di raccolta, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.

Dal punto di vista delle procedure amministrative, si segnala che, al fine di rendere possibile i controlli, la data di raccolta sarà comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno 3 giorni. In caso di modifica della data di raccolta dovrà essere dato preavviso entro il giorno precedente alla data originariamente individuata.


3 BUONE PRASSI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA  

L’inosservanza delle buone prassi non comporta l’applicazione di sanzioni.

3.1 BUONE PRASSI RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE DELLE SEMENTI

 Le sementi OGM sono conservate nella loro confezione originaria senza che l’etichetta venga rimossa.
Le confezioni sono tenute separate dalle varietà NON OGM, se possibile sono conservate in locali distinti.
Anche dopo la semina, i semi avanzati sono conservati nella confezioni originaria e tenuti separati.


3.2 BUONE PRASSI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SEMINA  

Qualora le seminatrici non vengano dedicate esclusivamente agli OGM:

- in caso di applicazione delle distanze di isolamento: viene effettuata la semina del mais OGM, poi viene realizzata la pulizia delle tramogge che contengono i semi e successivamente viene effettuata la semina della fascia di pulizia;

- in caso di costituzione della zona cuscinetto: viene effettuata la semina del mais OGM e successivamente la semina della zona cuscinetto.

Nel caso in cui la semina non avvenga seconda tali modalità, va comunque effettuata la pulizia della seminatrice dopo la semina degli OGM. 


3.3 BUONE PRASSI RELATIVE AL TRASPORTO  

Qualora non sia possibile l'uso di automezzi dedicati per i diversi sistemi di produzione, i rimorchi usati devono essere svuotati al termine del trasporto di OGM e puliti.