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sabato 11 gennaio 2014

DANNI DA COESISTENZA CON OGM, PER UN AGRICOLTORE BIOLOGICO

E’ risaputo che un agricoltore convenzionale spesso decide di passare alle  coltivazioni biologiche, al fine di incrementare il proprio Reddito Netto (da lavoro e da capitale soprattutto). Come è risaputo il Reddito Netto è dato dalla differenza tra Valore delle Vendite, meno Valore dei Costi Espliciti sostenuti. In agricoltura biologica, pur in presenza di prezzi dei prodotti maggiori di quelli dell’agricoltura convenzionale, il valore delle vendite per ettaro è spesso inferiore a quello dell’agricoltura convenzionale, in relazione ad una minor produttività per ettaro. In Agricoltura Biologica, però, il valore del Reddito Netto dell’agricoltore è spesso superiore a quello ottenibile in agricoltura convenzionale, in quanto il ricorso al mercato per i mezzi produttivi è alquanto limitato e sempre più spesso si attua una agricoltura che potremmo definire a “ciclo chiuso”. L’agricoltore biologico ricava reddito dalla sua manodopera, dai suoi capitali monetari e dai suoi capitali fondiari. A quanto ammonta questo suo Reddito Netto? Volendo fare dei conti “superficiali”, ma realistici,  potremmo dire che per una azienda a seminativo il fatturato è dell’ordine di 1.500 euro/ettaro e i “Costi Espliciti” sono dell’ordine di 500 euro/ettaro. Pertanto, l’agricoltore biologico che attua le normali colture a seminativo (per le orticole e le frutticole i valori sono molto diversi e molto più alti),  ha un Reddito Netto dell’ordine di 1.000 euro/ettaro l’anno.
Con la coesistenza con colture OGM cosa potrà accadere? Accadrà che il coltivatore biologico non potrà mai avere la certezza di attenere un prodotto idoneo ad essere etichettato come “biologico”, pertanto, non potrà correre il rischio di coltivare ai costi (più alti) del biologico, per poi vendere ai prezzi (più bassi) del convenzionale o, addirittura, del transgenico. In questa situazione di coesistenza il coltivatore biologico sarà costretto prima o poi ad abbandonare questa attività, per dedicarsi, sempre che il Reddito Netto conseguibile lo consenta, all’agricoltura convenzionale. Se, addirittura, l’agricoltura convenzionale non gli consentirà di ottenere un adeguato Reddito Netto per se e per la sua famiglia, egli dovrà abbandonare l’agricoltura e dedicarsi a qualcos’altro.
A questo punto la domanda che sorge spontanea è “a quanto ammonta il danno monetario subito dall’agricoltore biologico?”.
Per farla molto breve, egli ha subito 2 tipologie di danno economico (poi, volendo, potrebbero esserci altre tipologie di danno, non riconducibili a situazioni economiche, come per esempio il prestigio sociale, la tranquillità, il lavoro proprio, le prospettive di miglioramento economico, ecc.):
-         Danno per le spese di avviamento a suo tempo sostenute, in quanto, come è risaputo negli anni di “conversione” il reddito dell’agricoltura biologica è inferiore al reddito conseguibile dall’agricoltura convenzionale;

-         “Lucro cessante” , in quanto a causa della coesistenza, che determina incertezza produttiva, egli non potrà più continuare nella sua attività di agricoltura biologica.

Il danno economico per le “Spese di avviamento” non è molto elevato, in quanto è limitato a quella differenza di reddito che l’agricoltore biologico ha dovuto subire nei 2 anni di conversione (ha dovuto produrre con i sistemi del biologico, ma ha dovuto vendere ai prezzi del convenzionale). Si possono stimare, più o meno 500 euro/ettaro. A questi vanno aggiunte le spese di riconversione e di certificazione, quantificabili in altri 200 euro/ettaro. Un totale di 1.400 euro/ettaro, che possono anche essere trascurate, in relazione al danno da “lucro cessante”.
Molto maggiore è il valore del “Lucro cessante”, in quanto questo mancato Reddito Netto annuale è ipotizzabile che potesse durare all’infinito ……………….per l’agricoltore, per la sua famiglia, per i suoi figli e per i figli dei suoi figli. La coesistenza con coltivazioni OGM determina l’impossibilità di mandare avanti questa attività. L’Estimo ci insegna che il valore attuale di un reddito infinito è pari alla capitalizzazione, ai saggi attuali (1%), di questo reddito, ovvero è pari a quella cifra che investita al tasso di capitalizzazione è in grado di fornire tutti gli anni un reddito analogo.

In definitiva, il valore attuale di un Reddito Netto medio annuo di 1.000 euro/ettaro sarà pari a 100.000 euro/ettaro, poiché per ottenere 1.000 euro di reddito, al tasso dell’1% occorrono 100.000 euro.


Coesistenza con piante OGM, nel caso in cui un imprenditore biologico debba rinunciare a portare avanti la sua attività e abbandoni l’agricoltura, significa procurargli un danno economico di 100.000 euro/ettaro.

venerdì 10 gennaio 2014

Sembra proprio che non sia vero che al di là della proteina transgenica null’altro cambia nell’Organismo Geneticamente Modificato (sostanziale equivalenza)

I sostenitori degli OGM affermano che al di là della proteina transgenica null’altro cambia nella pianta e nel frutto della pianta Geneticamente Modificata. Questa affermazione, un po’ azzardata, sembra proprio non essere vera, in quanto taluni studi avrebbero dimostrato il contrario, ovvero che la presenza del transgene e la presenza della proteina prodotta dal transgene, determinerebbero delle modificazioni all’interno dell’Organismo Geneticamente Modificato, con modificazione anche delle altre  caratteristiche dell’organismo.
Trattasi di un elemento molto importante, poiché da un punto di vista strettamente economico il consumatore tende sempre più a risparmiare nelle operazioni di acquisto dei singoli beni, al fine di poter aumentare, con lo stesso reddito, i consumi totali. Pertanto, non vi è alcun dubbio sul fatto che egli potrebbe rivolgere l’attenzione verso alimenti OGM se, rispetto a quelli convenzionali, essi avessero le stesse caratteristiche organolettiche ed avessero un prezzo di acquisto inferiore.
Relativamente alle caratteristiche organolettiche, occorre, però, evidenziare che l’equivalenza qualitativa tra l’alimento transgenico e quello convenzionale è ancora tutta da dimostrare, in quanto il cibo OGM contiene sia il transgene o i transgeni, sia la proteina o le proteine espressione del transgene. Si aggiunga poi che alcuni studi avrebbero evidenziato caratteristiche nutrizionali sensibilmente diverse tra il prodotto OGM e il suo omologo convenzionale. Così, per esempio, secondo specifiche ricerche svolte da Università americane, il mais BT avrebbe un maggior contenuto di lignina rispetto al mais convenzionale, mentre il pomodoro arricchito di Vitamina A avrebbe un minor contenuto di licopene.
In particolare, l'introduzione del transgene sembra cambiare il metabolismo della pianta, cambiando così le caratteristiche finali della pianta stessa. Ci sarebbero degli effetti a cascata dei quali ha parlato anche il prof. Dulbecco.
Non v'è dubbio che, a parità di qualità, nel caso in cui si verificasse una reale contrazione dei prezzi dei beni alimentari, si potrebbe determinare un incremento di benessere per la società, in relazione alla possibilità di consentire alle popolazioni più povere di poter acquistare una maggior quantità di beni necessari a soddisfare il loro fabbisogno alimentare e alla possibilità da parte dei consumatori dei Paesi ricchi di risparmiare nell'acquisto di alimenti, per poi destinare la restante parte del loro reddito ad altri consumi di livello superiore.


Da rilevare, però, che nel caso di prezzi di vendita inferiori rispetto a quelli convenzionali, ma in presenza di incertezze in merito alle caratteristiche qualitative, il consumatore pagherà meno questi alimenti, ma gli rimarrà comunque l'incertezza sulle loro reali capacità nutrizionali. Tale incertezza determina una diminuzione del grado di soddisfacimento dei bisogni, in quanto l'eventuale minor prezzo di acquisto degli alimenti OGM, potrebbe essere visto come un vantaggio virtuale, non reale, caratterizzato da un livello di utilità inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto dal consumo di cibi dei quali conosce le reali proprietà organolettiche e nutrizionali (costa meno, ma probabilmente vale anche meno!!). Non si spiegherebbe altrimenti il forte aumento del consumo di prodotti biologici e dei prodotti tipici (DOP, IGP, DOC, ecc.) che si è verificato negli ultimi anni (il consumatore paga di più un prodotto che secondo il suo giudizio è caratterizzato da una maggior utilità e che, pertanto, ritiene maggiormente idoneo a soddisfare i suoi bisogni, che, oggigiorno, fanno riferimento alla qualità, alla genuinità, alla sicurezza alimentare e alla tracciabilità).

Arctic Golden e Arctic Granny…….al momento non ne abbiamo bisogno….grazie

Una mela “miracolosa”, ovviamente OGM, che non annerisce a contatto con l’aria, è  l’ultimo dei miracoli dell’industria transgenica, che ben poco può contribuire all’economia agricola italiana (siamo, forse, il primo produttore mondiale di mele) e alla genuinità dei cibi, da tutti auspicata. Questa mela, “Arctic Golden e Arctic Granny”, conserva  un aspetto sempre croccante e lucente, anche dopo alcune ore, forse giorni, dal  momento in cui è stata sbucciata. Questa mela, al momento attuale, è oggetto di attenzioni da parte della FDA degli USA ed è in attesa di approvazione da parte del Ministero federale dell’Agricoltura.
Ci serve veramente questa mela? Gli agricoltori la adotteranno?
Alla prima domanda non siamo in grado di rispondere, poiché nessuno è materialmente in grado di comprendere la reale portata di una innovazione. Spesso innovazioni che a prima vista erano considerate inutili, si sono poi rivelate di importanza “vitale” per lo sviluppo della Società.
Più semplice è rispondere alla seconda domanda, soprattutto in un momento come questo, in cui nel nostro Paese e nei Paesi dell’UE l’80% dei consumatori si dichiara contrario all’acquisto e al consumo di alimenti OGM. Probabilmente solo qualche agricoltore “fortemente innovatore” e “amante del rischio” coltiverebbe qualche pianta di questa mela (poi, nel tempo, ovviamente se il mercato le richiede, amplierebbe le superfici). La gran parte dei melicoltori, che ancora non hanno ammortizzato completamente i costi delle certificazioni IGP ottenute, con ogni probabilità non coltiverà questa mela.
La mela OGM non è mais OGM, non è soia OGM, non è colza OGM. Mais OGM, soia OGM e colza OGM sono destinati all’alimentazione animale e l’uomo si nutre di questi OGM indirettamente, attraverso l’utilizzazione dei loro derivati (carne, latte, uova, ecc.). Per la mela il discorso è diverso e sarebbe il primo prodotto dopo il “pomodoro che non marcisce” (eliminato dal mercato poiché sembra avesse un forte sapore metallico- di alluminio) ad essere destinato ad alimentazione diretta umana. Il nostro consumatore già non si fida degli OGM destinati all’alimentazione umana, figuriamoci se si fiderà di quelli destinati alla sua diretta alimentazione e a quella dei suoi figli.
Ma c’è di più. Il nostro melicoltore dovrebbe abbandonare cultivar sicure, cultivar che finora gli hanno dato grandi soddisfazioni economiche per impiantare queste mele (costo di impianto e allevamento di 50.000 euro/ha ), che cominceranno a produrre tra 4-5 anni e che produrranno delle mele delle quali non conosciamo le reali caratteristiche organolettiche o, quantomeno, come queste caratteristiche saranno percepite dal consumatore (potrebbero avere delle ottime caratteristiche organolettiche, ma solo perché OGM potrebbero comunque essere scartate dal consumatore). Da questo punto di vista abbiamo la “quasi certezza” che i consumatori, almeno quelli italiani, non ne compreranno una di queste mele.
Per l’agricoltore, melicoltore, esiste poi un altro problema. Queste mele saranno sicuramente brevettate, per cui il detentore del brevetto attiverà sicuramente dei contratti di coltivazione simili alla “Soccida” e adottati per l’allevamento animale. E’ ovvio che in una situazione di questo tipo il valore aggiunto andrà nelle mani del proprietario del brevetto sulla mela e al nostro melicoltore non rimarrà nulla, o quasi.
Per il nostro Paese si pongono poi altri problemi, come per esempio quello di dare la possibilità a Paesi che non hanno strutture produttive, o che non hanno capacità professionali, di poter coltivare questa mela nel nostro Paese. Tale strategia è resa possibile dal brevetto, poiché il Paese estero potrebbe coltivare sulla base di “contratti simil Soccida” la mela nel nostro Paese, per poi commercializzarla nei Paesi limitrofi al nostro. E’ ovvio che questa mela farà concorrenza alle nostre mele e, questo, non è sicuramente un vantaggio per i nostri melicoltori e per la nostra economia.


E se invece di fare la “mela che non marcisce” educassimo i bambini, dicendo loro che la mela un pò neruccia è ugualmente buona come l’altra?

martedì 7 gennaio 2014

NELLA BOZZA DI DOCUMENTO SULLA “COESISTENZA OGM” DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA” MANCANO LE “AREE RIFUGIO”

Premesso che la coesistenza tra coltivazioni OGM e coltivazioni “non OGM” è un “Cavallo di Troia” e prima o poi, in uno stesso mercato, le coltivazioni OGM soppianteranno le coltivazioni “non OGM” (la moneta cattiva scaccia la moneta buona), a mio parere ci sono alcune cose che non vanno nella “BOZZA DI DOCUMENTO SULLA “COESISTENZA OGM” DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA”.

In particolare, salta subito all’occhio che questa bozza non prevede la realizzazione delle “Aree rifugio per gli insetti”, così come stabilito dalla “Grover Guide per il Coltivatore” negli USA. Come è risaputo le “Aree Rifugio” sono rappresentate da aree coltivate a mais convenzionale (fino al 50% della superficie coltivata a mais Bt), allo scopo di evitare che soggetti di piralide resistenti alla proteina Bt localizzati nel campo di mais BT, vadano a fecondare altri soggetti resistenti, sempre localizzati nel campo di mais BT, dando così origine ad una progenie resistente. 

Il giochetto è presto spiegato: se noi accanto ad un campo di mais Bt mettiamo un campo di mais convenzionale, con ogni probabilità nel campo di mais Bt si selezioneranno insetti resistenti alla tossina Bt, mentre nel campo di mais convenzionale ci saranno soggetti non resistenti. L’esclusiva presenza di coltivazioni di mais Bt determinerebbe una forte presenza di soggetti resistenti (maschi e femmine), con creazione di progenie di insetti resistenti. Mettendo accanto al campo di mais Bt un campo di mais convenzionale, la formazione di progenie di piralide resistente alla tossina Bt è notevolmente rallentata, non evitata, in quanto soggetti resistenti provenienti dal campo di mais Bt possono fecondarsi con soggetti non resistenti provenienti dal campo di mais convenzionale.

Il fatto che si selezionino “ceppi di piralide” resistenti alla tossina Bt, rappresenterebbe un grande guaio per gli agricoltori biologici e per molti agricoltori convenzionali che, oggigiorno, anche al fine di rispettare talune esigenze della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), utilizzano il Bacillus thuringiensis per il contenimento degli attacchi di taluni insetti.


E’ questa una pratica colturale estremamente necessaria, obbligatoriamente adottata anche negli USA e che è sicuramente da introdurre nelle norme di coesistenza.

domenica 5 gennaio 2014

Prima bozza delle "Norme di Coesistenza" tra coltivazioni OGM e coltivazioni Non OGM emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia è in procinto di varare le “MISURE PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM NELLE COLTURE CONVENZIONALI E BIOLOGICHE”, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5/2011.

Tali norme, in assenza di altre Leggi che obblighino l'etichettatura dei "derivati da OGM" (carne, latte, uova, ecc.), non faranno altro che favorire la diffusione degli OGM nel nostro Paese, con tutto quello che ne potrà seguire.



 SINTESI DELLE PROPOSTE PER LA CONSULTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 BIS, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5/2011

Premesse:

La legge regionale 6/2013 (Assestamento del bilancio 2013) ha modificato la legge regionale 5/2011 relativa all’impiego di OGM in agricoltura introducendo, nella nuova versione dell’articolo 2, criteri e procedure per l’approvazione delle misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.  
Ai sensi del predetto articolo, le misure di coesistenza tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.  
Le misure di coesistenza sono contenute in un apposito regolamento regionale che viene approvato dalla Giunta regionale in via preliminare e poi viene notificato alla Commissione europea: al termine dell’esame da parte di quest’ultima, il regolamento viene approvato in via definitiva dalla Giunta regionale e poi viene emanato con decreto del Presidente della Regione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Prima della proposizione del regolamento alla Giunta regionale, la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Area risorse agricole e forestali procede, ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 1 della legge regionale 5/2011, alla consultazione delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste, nonché da esperti indicati dalle Università e dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.  
Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5/2011, tale regolamento può prevedere appositi requisiti, prescrizioni tecniche e limitazioni per la coltivazione di OGM e può inoltre prevedere il pagamento di una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura forfettaria dei costi sostenuti per i controlli sul rispetto delle misure di coesistenza medesime.
Il presente documento è pertanto finalizzato ad illustrare, ai fini della fase di consultazione, i contenuti sulla base dei quali verrà perfezionato il regolamento regionale recante le misure di coesistenza.
A tal fine vengono descritti, nell’ordine, i contenuti delle norme generali che riguarderanno la coltivazione di tutte le varietà di colture contenti OGM e, poi, i contenuti delle norme specifiche che riguarderanno la coltivazione di mais.

 1. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE COLTURE CONTENENTI OGM  

1.1 REQUISITI PER LA COLTIVAZIONE: PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ FORMATIVA  

Sarà previsto, quale requisito per procedere alla coltivazione di varietà OGM, la partecipazione e il superamento di un corso rivolto all’acquisizione di conoscenze di base relative a:
- caratteristiche tecniche degli OGM;
- normativa comunitaria, statale e regionale in materia di impiego di OGM in agricoltura;
- applicazione delle misure di coesistenza previste nella Regione Friuli Venezia Giulia.  
Il corso, di durata minima di 8 ore, prevederà un esame scritto di teoria e il rilascio di un attestato di superamento del corso medesimo.  
Il corso sarà organizzato, prima dell’inizio di ogni stagione di semina, sulla base della presentazione di richieste scritte di partecipazione.  
Il costo del corso, determinato in via forfettaria, sarà a carico dei partecipanti.  
Il corso verrà organizzato dall’Amministrazione regionale, attraverso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, la quale potrà avvalersi dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e di soggetti esterni qualificati.
Con decreto del Vice Direttore centrale preposto all’Area risorse agricole e forestali saranno annualmente stabilite le modalità operative di svolgimento dei corsi: tale provvedimento stabilirà l’eventuale coinvolgimento dell’ERSA e di soggetti esterni , le date di svolgimento, le modalità di acquisizione delle iscrizioni, il costo del corso a carico dei frequentanti e le modalità di pagamento, i criteri generali per lo svolgimento dell’esame finale ecc.

La validità del corso sarà di tre anni: al termine del triennio, al fine di mantenere il requisito richiesto per la coltivazione di OGM, sarà necessario frequentare nuovamente il corso.  
In caso di coltivazione di OGM senza aver superato il corso troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011.  

1.2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA FORFETTARIA DEI COSTI DEI CONTROLLI  

Come consentito dall’articolo 2, comma 5 della legge regionale 5/2011, verrà istituita una tariffa a copertura forfettaria dei costi che l’ERSA sarà chiamata a sostenere per gli accertamenti tecnici tramite campionamenti dei terreni nell’ambito dell’attività di vigilanza , svolta dal Corpo forestale regionale, sul rispetto delle misure di coesistenza.
La tariffa verrà quantificata in 50 euro per ettaro o frazione di ettaro seminato con sementi OGM.
L’importo della tariffa dovrà essere versato all’ERSA da parte di ciascun conduttore, entro il 30 giugno di ogni anno, per l’importo corrispondente al complesso dei terreni seminati con OGM.  

1.3 LIMITAZIONI TERRITORIALI ALLE COLTURE OGM: ZONE OGM FREE

 Verranno individuate alcune zone in cui, per la presenza di specifiche condizioni naturali sarà vietato coltivare OGM in ragione delle seguenti finalità:

1) escludere la possibilità che le api, provenienti dagli apiari aventi localizzazione fissa e individuabile, possano bottinare, ossia raccogliere polline e nettare, su colture OGM e quindi produrre miele contenente OGM;

2) salvaguardare gli ambienti naturali presenti nel sistema regionale delle aree naturali protette;

3) tutelare le produzioni extra regionali ed extra nazionali, comprese quelle apistiche, nelle more della definizione di specifiche misure per le aree confinanti, assunte in modo concordato con le autorità interessate.

Con riferimento alla prima finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dagli apiari stanziali la cui localizzazione viene denunciata ai Consorzi provinciali degli apicoltori entro il 31 ottobre di ogni anno ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 6/2010 ( Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).  
Con riferimento alla seconda finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM nelle aree naturali di seguito elencate e entro 500 metri dal confine delle medesime:  

a) i siti Natura 2000 (SIC, ZPS);  

b) le aree protette di cui alla legge regionale 42/1996 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali): parchi regionali, riserve naturali, biotopi naturali, parchi comunali e intercomunali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) e aree di reperimento;  
c) i prati stabili di cui alla legge regionale 9/2005 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).  

Con riferimento alla terza finalità, sarà previsto il divieto di coltivare OGM entro 3.000 metri dai confini della Regione con altri Stati e con altre Regioni. Tale distanza equivale a quella prevista con riguardo agli apiari stanziali, anche in considerazione del fatto che non è possibile per l’Amministrazione regionale prescrivere obblighi di invio di informazioni in capo alle organizzazioni degli apicoltori presenti fuori del territorio regionale.  
Le zone “OGM free” entro cui operano i divieti sopra descritti verranno individuate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con delibera della Giunta regionale, sentito l’ERSA.
Sulla base delle determinazioni della Giunta regionale, l’ERSA pubblicherà sul proprio sito la mappatura di tutte le zone in cui, anno per anno, sarà vietata la coltivazione di OGM.

2. DISPOSIZIONI PER LA COLTURA DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OGM: MAIS

2.1 PRESCRIZIONI PER EVITARE L’IMPOLLINAZIONE INCROCIATA DA CAMPI DI MAIS OGM  

Fatto salvo il rispetto delle limitazioni territoriali come sopra individuate, per evitare l’assenza del rischio di commistione fra colture transgeniche e non, il conduttore che intende coltivare varietà di mais OGM dovrà osservare una delle seguenti prescrizioni, fra loro alternative:  

a) osservare una distanza di isolamento di 500 metri.
La distanza di isolamento è la distanza, misurata dal bordo dell’appezzamento, entro cui va comunicata l’intenzione di seminare OGM a tutti gli altri conduttori di terreni coltivati con seminativi e dotati di fascicolo aziendale gestito attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Tale comunicazione dovrà avvenire con raccomanda AR o posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima della semina delle colture OGM. I destinatari della comunicazione potranno manifestare la propria contrarietà entro 30 giorni dal ricevimento con le medesime modalità. In tal caso la semina di OGM potrà avvenire purché sia rispettata la distanza di 500 metri dall’appezzamento di colui che ha manifestato la propria contrarietà.

b) costituire, anche assieme ad altri conduttori, una zona cuscinetto di 250 metri.
La zona cuscinetto, pari alla metà della distanza di isolamento, è la fascia di mais NON OGM, seminato 5 giorni prima o 5 giorni dopo il mais OGM e avente gli stessi tempi di maturazione (stessa classe FAO). Per la costituzione della zona cuscinetto possono essere coinvolti più conduttori. Potrà verificarsi infatti che:  
- uno o più conduttori destinino i propri appezzamenti alla costituzione di una zona cuscinetto a servizio di un altro o di altri conduttori;  
- più conduttori con appezzamenti affiancati destinino parte del proprio appezzamento alla semina di mais OGM e parte alla zona cuscinetto.

In tutti questi casi, ai fini dell’applicazione delle misure di coesistenza e dei relativi controlli, l’insieme degli appezzamenti seminati con mais OGM e di quelli con mais NON OGM inclusi nella zona cuscinetto saranno considerati come un unico appezzamento denominato “appezzamento comune”.  


2.1.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO  

Nel caso in cui il conduttore scegliesse di osservare la distanza di isolamento:

- la comunicazione ai conduttori interessati dovrà avvenire sulla base di un fac simile predisposto dalla Regione e che sarà allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza. La comunicazione indicherà, in particolare, gli estremi dell’appezzamento in cui sarà seminata la coltura OGM, il giorno della semina, la specie, l’evento e la varietà della coltura;

- l’insieme delle comunicazioni dovrà essere conservato fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla semina.  

Chi non manifesterà la propria contrarietà entro il termine (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) e con le modalità previste (raccomanda AR o posta elettronica certificata) sarà assoggettato al rispetto delle misure di coesistenza relative alle fasi di conservazione, raccolta e trasporto e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1830/2003, in quanto il mais potrebbe contenere OGM in misura superiore alla percentuale dello 0,9% oltre la quale si applicano gli obblighi relativi all’etichettatura e alla tracciabilità. Un tanto sarà espressamente riportato anche sul fac simile della comunicazione.  

Va evidenziato che, a seguito del ricevimento della comunicazione, i conduttori potranno sottoscrivere con colui che semina OGM eventuali accordi (ad esempio per il rispetto di eventuali misure di isolamento temporale o per la semina di mais con classi FAO differenti), ma tali accordi rimarranno estranei ad ogni valutazione e controllo dell’Amministrazione regionale.  

Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:  

1. al fine di rendere possibili i controlli sull’osservanza della distanza di isolamento, verrà attivata una procedura informatica attraverso il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (SIAGRI FVG) per la comunicazione, entro 15 giorni dall’avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
- estremi del conduttore;
- data di semina;
- localizzazione dell’appezzamento;
- tipo di prescrizione applicata: distanza di isolamento;
- specie, evento e varietà della coltura seminata.
Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione cui è tenuto il conduttore per effetto dell’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003 ai sensi del quale chiunque coltiva OGM comunica alle regioni, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni.  

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali sarà verificata la documentazione attestante l’avvenuto invio delle comunicazioni;  

3. nel caso in cui le comunicazioni non siano state trasmesse, con riferimento a tutti o parte dei conduttori interessati, verrà intimato al conduttore che ha seminato OGM di acquisire il consenso degli interessati entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase di sviluppo del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni. Per l’acquisizione dei consensi sarà utilizzato un fac simile predisposto dalla Regione e allegato al regolamento che disciplinerà le misure di coesistenza;  

4. nel caso in cui i consensi non venissero acquisiti nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.  


2.1.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO  

Nel caso in cui venisse costituita una zona cuscinetto da parte di un unico conduttore:  

1. il conduttore comunicherà alla Regione, tramite il SIAGRI, entro 15 giorni dall’avvenuta semina, delle seguenti informazioni:
- estremi del conduttore;
- data di semina;
- localizzazione dell’appezzamento;
- tipo di prescrizione applicata: costituzione della zona cuscinetto;
- specie, evento e varietà della coltura seminata.
Tale comunicazione assolverà anche gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;  

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali saranno effettuati sopralluoghi e campionamenti per accertare che, nella zona cuscinetto, è stato piantato mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM;  

3. nel caso in cui venissero riscontrate difformità, sarà intimato di sanarle emasculando o, in alternativa, rimuovendo le piante prima della fioritura, per una larghezza doppia a quella che manca al fine di costituire la zona cuscinetto. La dovrà essere adempiuta entro un termine di volta in volta stabilito in base alla fase fenologica del mais. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni;  

4. nel caso in cui le difformità non venissero sanate nel termine prescritto, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005;  

5. nessuna incombenza o controllo saranno previsti a carico dei conduttori esterni alla zona cuscinetto.  

Le procedure amministrative conseguenti alla costituzione di un appezzamento comune da parte di più conduttori, finalizzato alla costituzione di una zona cuscinetto saranno analoghe a quelle appena descritte con le uniche seguenti particolarità relative alle sole fasi 1 e 2:  

1. nell’ambito della comunicazione al SIAGRI, ciascun conduttore comunicherà che, ai fini dell’applicazione delle misure di coesistenza, è stato costituito, con accordo scritto, un “appezzamento comune ” che utilizza la zona cuscinetto e trasmetterà gli identificativi degli altri conduttori aderenti. Anche in questo caso, tale comunicazione assolverà gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 224/2003;

2. la Regione attiverà controlli a campione nell’ambito dei quali sarà acquisito l’accordo scritto e verrà verificato, anche attraverso prove a campione dei terreni, che la zona cuscinetto sia costituita da mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM.


2.2 PRESCRIZIONI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA 


2.2.1 APPLICAZIONE DELLA DISTANZA DI ISOLAMENTO  

In caso di applicazione della distanza di isolamento dovrà essere costituita una “fascia di pulizia” su un bordo interno all’appezzamento, seminata con mais NON OGM della stessa classe FAO del mais OGM. La fascia dovrà essere seminata entro 5 giorni prima o 5 giorni dopo il giorno della semina del mais OGM e dovrà essere di dimensioni tali da garantire la produzione di almeno 10 quintali di granella.  
Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull’appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, sulla “fascia di pulizia”.
La mancata costituzione della “fascia di pulizia” o lo svolgimento delle operazioni di raccolta in difformità a quanto prescritto, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5/2011.  
Dal punto di vista delle procedure amministrative che dovranno essere applicate, si segnala che:  

1) l’esistenza della “fascia di pulizia” verrà verificata in occasione dell’eventuale controllo a campione successivo alla comunicazione di avvenuta semina: a tal fine il conduttore sarà tenuto a predisporre ed esibire una mappa in cui verrà evidenziata l’ubicazione della fascia e il numero di file da cui è costituita;  

2) al fine di rendere possibile il controllo delle operazioni di raccolta, la data di raccolta dovrà essere comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno tre giorni.  


2.2.2 COSTITUZIONE DELLA ZONA CUSCINETTO  

In caso di costituzione della zona cuscinetto, le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate prima sull’appezzamento OGM e successivamente, previo scarico della tramoggia, nella zona cuscinetto.  
La mancata osservanza delle predette prescrizioni relative alla fase di raccolta, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11/2005.

Dal punto di vista delle procedure amministrative, si segnala che, al fine di rendere possibile i controlli, la data di raccolta sarà comunicata tramite SIAGRI con preavviso di almeno 3 giorni. In caso di modifica della data di raccolta dovrà essere dato preavviso entro il giorno precedente alla data originariamente individuata.


3 BUONE PRASSI PER EVITARE LA PRESENZA INVOLONTARIA DI OGM A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA  

L’inosservanza delle buone prassi non comporta l’applicazione di sanzioni.

3.1 BUONE PRASSI RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE DELLE SEMENTI

 Le sementi OGM sono conservate nella loro confezione originaria senza che l’etichetta venga rimossa.
Le confezioni sono tenute separate dalle varietà NON OGM, se possibile sono conservate in locali distinti.
Anche dopo la semina, i semi avanzati sono conservati nella confezioni originaria e tenuti separati.


3.2 BUONE PRASSI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SEMINA  

Qualora le seminatrici non vengano dedicate esclusivamente agli OGM:

- in caso di applicazione delle distanze di isolamento: viene effettuata la semina del mais OGM, poi viene realizzata la pulizia delle tramogge che contengono i semi e successivamente viene effettuata la semina della fascia di pulizia;

- in caso di costituzione della zona cuscinetto: viene effettuata la semina del mais OGM e successivamente la semina della zona cuscinetto.

Nel caso in cui la semina non avvenga seconda tali modalità, va comunque effettuata la pulizia della seminatrice dopo la semina degli OGM. 


3.3 BUONE PRASSI RELATIVE AL TRASPORTO  

Qualora non sia possibile l'uso di automezzi dedicati per i diversi sistemi di produzione, i rimorchi usati devono essere svuotati al termine del trasporto di OGM e puliti.

domenica 29 dicembre 2013

NATURE cerca di rispondere a 3 domande cruciali sugli OGM

La prestigiosa rivista Nature si interroga su taluni controversi effetti degli OGM in ambito agro-alimentare, cercando di rispondere a 3 domande che gli ambienti meno favorevoli agli OGM da anni stanno facendo. Sembra che, finalmente, i nodi vengano al pettine. Di seguito le domande:

1.Gli OGM coltivati sono stati all’origine di varietà super-resistenti agli erbicidi, come alcuni dichiarano? La risposta di Nature è ………VERO!

2. Gli OGM coltivati hanno davvero causato un’ondata di suicidi nell’India rurale, come anche Vandana Shiva ha più volte pubblicamente dichiarato? La risposta di Nature è ………FALSO!

3. I geni delle piante OGM coltivate si sono diffusi nell’ambiente, in modo incontrollato, come paventato da altri? La risposta di Nature è ………ANCORA SCONOSCIUTO, DA VERIFICARE!


Risposta alla 1° domanda secondo Nature ……….. Gli OGM avrebbero davvero contribuito a creare varietà super-resistenti, a causa della monocoltura e dell’uso continuo e incontrollato di alcuni erbicidi totali. Come in tutti i fenomeni biologici di adattamento e selezione, l’utilizzazione continua di questi erbicidi ha determinato la selezione di erbe infestanti resistenti a quell’erbicida, che sono divenute anche più difficili da controllare. Per risolvere questo problema è necessario diversificare gli erbicidi (tornare ai vecchi erbicidi) e per diversificare gli erbicidi è necessario ritornare alle rotazioni (si torna indietro!).

Risposta alla 2° domanda di Nature……… La seconda domanda ha invece una risposta più sfumata. Il tasso di suicidi non sarebbe aumentato, mantenendosi ad un livello di circa 100 mila all’anno.  Nature evidenzia, però, che qualche problema di reddito per gli agricoltori potrebbe essere stato causato dal fatto che i semi costano cinque volte tanto quelli convenzionali.


Risposta alla 3° domanda di Nature ………. Circa la terza domanda, ancora non si ha una risposta chiara, anche se Nature afferma che esistano evidenze scientifiche che stia accadendo. In Messico, dove gli OGM non sono approvati per la coltivazione, nel 2000 alcuni agricoltori cercarono di farsi certificare una varietà locale di mais per la coltivazione biologica. Con grossa sorpresa, si accorsero che il proprio mais conteneva espressioni genetiche di mais OGM. Probabilmente, il mais OGM era stato piantato da alcuni coltivatori e una volta nell'ambiente, aveva causato la diffusione di geni di resistenza. Lo studio cadde sotto il fuoco della Monsanto, che spinse per sconfessarne la pubblicazione. Diversi studi successivi però non furono in grado di contenere le accuse e anzi, nel 2009 uno studio di Elena Alvarez-Buylla della Università Autonoma del Messico trovò conferme al fenomeno della diffusione genetica nell'ambiente dei transgeni inseriti nelle piante OGM di mais.

domenica 22 dicembre 2013

Non credo che con gli OGM riusciremo a far concorrenza all’Ucraina sul mercato internazionale dei prodotti agricoli

L’Ucraina ha dei terreni unici – cernozëm (terra nera) – che rappresentano gran parte della copertura del suolo, occupando 27,8 milioni di ettari (a confronto l’Italia, per i non addetti ai lavori, ha una Superficie Agraria Coltivata di 13 milioni di ettari). Terreni ad elevato contenuto di humus che, secondo gli scienziati, possono offrire la possibilità di sfamare circa 300 milioni di persone.

Nel 2012 l’Ucraina ha prodotto 46,1 milioni di tonnellate di cereali e di legumi da granella, 8,4 milioni di tonnellate di semi di girasole, 23,2 milioni di tonnellate di patate e circa 1 milione di tonnellate di ortaggi. Una delle coltivazioni più promettenti dei prossimi anni è la coltivazione del mais, che viene attivamente venduto sui mercati esteri. Se sarà mais OGM, il nostro Paese potrà competere sul mercato mondiale con la produzione di questo stesso mais OGM? Risposta decisamente negativa e cerchiamo di vedere perché.

Il terreno agricolo è di proprietà di contadini. Tuttavia, la maggior parte di loro non riesce a gestire i propri appezzamenti da solo e perciò li affitta. Il termine di locazione medio in Ucraina è di 6 anni, il pagamento medio per la locazione dei terreni è di 51 euro per ettaro all’anno (in Italia, sempre per i non addetti ai lavori, il canone di affitto di un ettaro di terreno agricolo a seminativo può andare dai 1.000 ai 1.500 euro per ettaro…….20-30 volte). Tanti contratti di locazione sono conclusi per un periodo di 10 anni o più. È possibile pagare annualmente “in natura”, con grano prodotto, e non con denaro. Sta crescendo in Ucraina il numero di aziende agricole di grandi e medie imprese che gestiscono migliaia di ettari di terreno. Prendono il posto di inefficienti piccoli proprietari. Ma al momento il paese ha centinaia di migliaia di ettari di terreno che  erano coltivati ​​durante l’Unione Sovietica, ma non sono oggi ancora utilizzati in agricoltura. 

In Ucraina l’allevamento di bestiame da latte e suini sono le direzioni più promettenti per lo sviluppo dell’agricoltura. Alla fine del secolo scorso, l’Ucraina ha perso l’iniziale vantaggio nell’allevamento di bestiame da latte che aveva ereditato dall’Unione Sovietica. Di conseguenza, la gran parte dei capi di bestiame si trovano su terreno privato dei contadini. Tuttavia, i lavoratori ed il governo sono interessati alla comparsa di nuove aziende, che potrebbero fornire in modo permanente latte di qualità. Di conseguenza, nonostante la crisi, negli ultimi anni si sono evidenziate in Ucraina le tendenze allo sviluppo dell’allevamento di bestiame di alta produzione e efficienza e più modernizzato.
In Ucraina vivono 45,5 milioni di persone, la maggior parte delle quali preferisce i prodotti realizzati nel proprio paese. L’Ucraina sta aumentando le prestazioni nella produzione ed esportazione di oli vegetali (soprattutto olio di girasole). La quota dell’Ucraina nell’esportazione mondiale di olio di girasole è del 51%, mentre la sua quota nella produzione è di circa il 25%. Vengono migliorati e modernizzati la lavorazione e lo stoccaggio di cereali e prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, l’agricoltura dell’Ucraina non ha ancora raggiunti minimamente i parametri del suo potenziale. L’Ucraina ha un gran numero di personale qualificato per lavorare in agricoltura, preparato dagli istituti didattici profilati. Lo stipendio medio in agricoltura nel 2012 è di 193 euro al mese, nell’industria di lavorazione di 276 euro al mese.

Avete letto bene……..lo stipendio medio in agricoltura è di 193 euro al mese………e noi dovremmo far concorrenza con gli OGM a questi Paesi?

I dati sono stati presi da: